Dott.Roberto Paternicò. Qualunque sia la causa di scioglimento del rapporto d'agenzia, alla cessazione possono spettare all'agente una o più indennità che in relazione all'art.37 dell'Accordo Nazionale Agenti vengono recuperate dall'Impresa proponente sull'Agente subentrante nella medesima agenzia. Da un punto di vista civilistico, pertanto, la "rivalsa" risulta essere una somma "una tantum" corrisposta alla Mandante in contropartita, non tanto per l'acquisizione dell'azienda "agenzia", quanto per l'acquisizione del diritto di utilizzazione economica del portafoglio agenziale che resta, però, di proprietà della Mandante stessa. Una concessione di gestione all'Agente subentrante affinché ne tragga un vantaggio economico. Il "punctum dolens" resta la cd "rivalsa" ove i giudici di legittimità e la Suprema Corte ne ammettono la legittimità. Nelle varie fattispecie agenziali e per semplificare la disamina si ravvisa, quantomeno, un modello bipolare di "agente" : a) l'imprenditore che rappresenta un appalto di servizi, di cui all'art.1655 c.c., ove una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera [1655 ss.] o di un servizio [1677] verso un corrispettivo in danaro [1657]; b) il coordinato, quando si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Ci troviamo di fronte a due tipologie decisamente differenti che dovrebbero portare ad una riflessione circa la difficile unitarietà concettuale e legislativa del contratto di agenzia.
Dott.Roberto Paternico'
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