L'Inps con messaggio n. 19183 del 26 novembre 2013, fornisce chiarimenti in ordine alla disciplina degli obblighi formativi in tema di salute e sicurezza, rivolta ai lavoratori sospesi dall'attività lavorativa e beneficiari di una prestazione di sostegno al reddito in costanza del rapporto di lavoro, già oggetto dell'Interpello n. 16/2013 del Ministero del Lavoro.
Il Ministero del Lavoro aveva precisato che in relazione a tali lavoratori, l'art. 4, comma 40, L. n. 92/2012 prevede che essi decadano dal trattamento qualora rifiutino di essere avviati ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequentino regolarmente senza un giustificato motivo specificando che, nell'ambito della formazione e/o riqualificazione prevista dal suddetto art. 4, c. 40, L. n. 92/2012, possono rientrare anche tutti gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro che dovrebbero essere svolti durante l'orario di lavoro e che in occasione di una integrazione salariale sono ritenuti equiparati agli altri corsi di formazione per riqualificazione. Restano invece esclusi i corsi in materia di salute e sicurezza che devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 37 comma 4, lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
La ricostruzione interpretativa ministeriale - si legge nel messaggio dell'Istituto - consente quindi di "qualificare tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l'eccezione di quelli afferenti alla costituzione del rapporto di lavoro, come corsi di formazione ai sensi dell'art. 4, comma 40, della legge 92 del 2012. Tali corsi sono quindi obbligatori a pena di decadenza dal trattamento di sostegno a reddito in percezione e pertanto la loro frequenza è pienamente compatibile con il trattamento di integrazione salariale."