di Marco Massavelli - In tema di contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato, l'elemento differenziale rispetto al contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili d'impresa risiede nel contesto regolamentare pattizio in cui si inserisce l'apporto della prestazione da parte dell'associato, dovendosi verificare l'autenticità del rapporto di associazione, che ha come elemento essenziale, connotante la causa, la partecipazione dell'associato al rischio di impresa e alla distribuzione non solo degli utili, ma anche delle perdite. E' quanto ha deciso la Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con la sentenza 27 novembre 2013, n. 26522.

Qualora la prestazione lavorativa si inserisca nel "contesto dell'organizzazione aziendale, senza partecipazione al rischio d'impresa e senza ingerenza ovvero controllo dell'associato nella gestione dell'impresa stessa», si configura come un rapporto di lavoro subordinato, in ragione di un generale "favor" accordato dall'articolo 35, della Carta Costituzionale" (si veda, al riguardo, tra le altre, Cass. 28 gennaio 2013, n. 1817). Nel caso di specie, si trattava di opposizione da parte di società in nome collettivo avverso una cartella esattoriale emessa dal Concessionario per importi relativi a contributi non versati e somme aggiuntive richiesti dall'INPS sull'assunto che i rapporti di lavoro intercorsi tra la società opponente e i due suoi ex dipendenti, qualificati di associazione in partecipazione nei contratti sottoscritti dalle parti, dovevano considerarsi, invece,secondo il Concessionario resistente, di lavoro subordinato. Ad avviso della Corte di Appello la compartecipazione prevista dai contratti stipulati dalla società era calcolata solo sui ricavi lordi, al netto degli sconti praticati, e non sugli utili; secondo la decisione del giudice di merito, non vi era stata alcuna forma di partecipazione dei due lavoratori alla gestione dell'impresa non potendo questa ridursi solo al controllo dei ricavi, senza fornire alcuna informazione sulle spese sostenute dall'azienda, e comunque, più in generale, sulla gestione complessiva dell'attività svolta..


Vai al testo della sentenza 26522/2013

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: