E' quanto sostiene Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna, che con sentenza del 02/12/2013 ritiene legittima la sospensione dell'attività per 3 giorni applicata al Circolo privo dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L.R. 14/03, dell'autorizzazione di cui all'art. 68 del TULPS per l'attività di pubblico spettacolo, nonché della licenza di agibilità di cui all'art. 80 del TULPS.
Si tratta, precisa il Tar, di una modalità aperta di acquisizione delle iscrizioni che contraddice il regime derogatorio di cui godono i circoli privati rispetto ai pubblici esercizi, dato che il presupposto legittimante tale regime è dato dalla limitatezza dei soggetti titolati a fruire delle somministrazioni erogate nell'ambito di luoghi non già aperti al pubblico, ma aventi la stessa tutela accordata al privato domicilio (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 14 luglio 2011, n. 1890).
Inoltre, se a tale carattere aperto dell'ente si accompagna l'immediata possibilità di consumo nei locali di cibi e di bevande o di partecipare ad attività di intrattenimento, il centro privato non può più ritenersi luogo di privata riunione, avendo in tal modo perso un essenziale tratto distintivo rispetto al pubblico esercizio.
Dott. Luigi Del Giudice