Dott. Emanuele Mascolo - Il Consiglio Nazionale Forense con Circolare n.25 - C- 2013 del 6 dicembre 2013, ha chiarito alcuni punti relativi alla derogabilità della competenza territoriale in materia di mediazione civile.

Secondo il CNF "tutte le volte in cui l'ordinamento processuale consente alle parti di derogare alla competenza territoriale dell'autorità giudiziaria non v'è motivo per negare che esse possano farlo anche con riferimento" al procedimento di mediazione.

Il CNF indica tre ipotesi in cui è possibile una deroga alla competenza territoriale: 

1) l'avvenunta presentazione di una domanda congiunta ad opera delle parti dinanzi ad un Organismo di mediazione (prescindendo dalla sua competenza territoriale); 

2) la disciplina concordata della competenza territoriale del procedimento di mediazione, attraverso l'indicazione, in una clausola contrattuale di mediazione, di una città e/o di uno, o più specifici ODM che ivi abbiano sede

3) mancata contestazione della parte invitata, da cui deriva un accordo implicito sulla deroga alla competenza territoriale. In questo caso  l'accettazione dell'invito a presentarsi davanti ad un ODM in un luogo diverso da quello di competenza del giudice, provoca, come avviene nel processo, la tacita accettazione della deroga

Il CNF pone l'accento sul verificarsi del fatto che, una volta adito l'Organismo incompetente,  la controparte non si sia presentata, oppure che, presentandosi, abbia eccepito l'incompetenza territoriale dell'organismo. 

In questi casi ed escluse le ipotesi in cui la mediazione è prevista come condizione di procedibilità,  il giudice, se la parte convocata alla mediazione non è comparsa o pur comparendo abbia eccepito l'incompetenza territoriale dell'organismo adito, d'ufficio nella prima udienza o su eccezione della parte chiamata, potrà eccepire l'improcedibilità  e fissare la successiva udienza dopo la scadenza dei 3 mesi (di cui all'art. 6) assegnando contestualmente alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione presso un organismo accreditato (e territorialmente competente).

Il CNF fa poi luce sui casi in cui la mediazione venga effettivamente svolta da un organismo territorialmente competente, distinguendo il caso in cui le parti hanno raggiunto l'accordo:nulla questio, lmentre, se l'accordo non è raggiunto, la presenza della controparte ha garantito la tacita deroga alla competenza ( dove consentita) e quindi la condizione di procedibilità si considererà rispettata.

Nella circolare, viene poi spiegato che  l'avvocato, per espressa previsione normativa, è chiamato a prestare attività di "assistenza" e non di "rappresentanza tecnica", quindi non è necessaria la procura ad litem ex art. 83 c.p.c.. 

Qui di seguito è disponibile il PDF della circolare del CNF in cui si affrontano anche altre questioni come quelle relative a:   L'assistenza tecnica -

Il primo incontro di mediazione - L'accordo conciliativo - Gli organismi di mediazione forense e la revisione delle circoscrizioni giudiziarie.




circolare mediazione CNF 6 DICEMBRE 2013
Dott. Emanuele Mascolo
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