Avv. Elena Barbati - Ho deciso di affrontare questo argomento, per la rilevanza, purtroppo in senso negativo, del fenomeno che si sta diffondendo a macchia d'olio nella società in cui viviamo, sia tra gli adulti che tra i giovani adolescenti, molto spesso minorenni. Ormai, quasi tutti i giorni, sentiamo al telegiornale di una donna che viene costretta a subire violenze sessuali, maltrattata fisicamente e psicologicamente da un uomo, che può essere un conoscente, un ex fidanzato, un ex marito troppo geloso e possessivo che, magari, non accetta la fine del rapporto sentimentale; oppure una giovane minorenne che viene violentata da un gruppo di coetanei, per puro spirito di piacere e divertimento. Tutto ciò è inammissibile e occorre fermare tale fenomeno in maniera drastica; vediamo cosa dice la legge a riguardo e proviamo a farla comprendere anche ad un eventuale lettore che non sia un tecnico della materia.
L'art. 110 del codice penale disciplina il concorso di persone nel reato stabilendo che: " quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti".
La ratio di tale disciplina è il tentativo da parte del legislatore di scoraggiare situazioni delittuose concorsuali che possono generare un elevato allarme sociale e rischi rilevanti di messa in pericolo dei beni giuridici. Dunque, il punto di partenza è l'applicazione della medesima sanzione nei confronti di tutti i concorrenti, mentre la reale entità del singolo contributo concorsuale assumerà rilevanza ai fini della sussistenza delle circostanze aggravanti ed attenuanti (artt. 112 e ss c.p.).
Occorre preliminarmente distinguere tra concorso necessario ed eventuale: il primo riguarda reati necessariamente plurisoggettivi, in quanto ciò è espressamente richiesto dalla norma incriminatrice di parte speciale (es. rissa, associazione a delinquere); il secondo, invece, riguarda reati commessi da più persone ma che astrattamente realizzabili anche da un solo agente (es. omicidio).
Quanto ai requisiti strutturali del concorso di persone nel reato, questi sono in estrema sintesi identificati nella: pluralità di agenti, commissione della fattispecie oggettiva di reato, contributo del singolo correo alla commissione del fatto comune ed elemento soggettivo. In altri termini, il singolo concorrente deve avere la consapevolezza di contribuire (materialmente o moralmente), con la sua condotta, unita alla condotta altrui, alla realizzazione di una fattispecie di reato.
Il concorso, dunque, potrà essere materiale, quando si manifesta mediante un previo accordo tra i correi, oppure quando il concorrente agevola materialmente la realizzazione del fatto posto in essere da altro soggetto; oppure potrà essere morale, il quale si sostanzia in una partecipazione psicologica alla realizzazione di un reato da altri materialmente posto in essere. E' questo il caso del concorrente che agisce in qualità di determinatore (quando fa sorgere in altri un proposito criminoso prima inesistente), o di istigatore (ovvero colui che rafforza in altri un proposito delittuoso già esistente). Tuttavia, l'istigazione a commettere un reato rileverà ai fini del concorso nel reato di cui all'art. 110 c.p. solo nel caso in cui sia seguita da una condotta attuativa della fattispecie penale.
Diversamente, la mera istigazione a commettere un reato non è punibile se non seguita dall'attuazione del medesimo, stante l'art. 115 c.p. Il giudice, considerata la pericolosità sociale dell'istigatore, potrà decidere di applicare una misura di sicurezza ex art. 115/2 c.p.A questo punto, dunque, si pone la necessità di valutare l'impatto delle disposizioni in materia di concorso di persone nel reato nell'ambito specifico dei reati a sfondo sessuale.
Occorre premettere che le fattispecie di reato relative alla violenza sessuale sono state oggetto di modifica legislativa intervenuta con la L. n. 66/1996. Tale riforma, oltre a ridisegnare ed ampliare l'ambito delittuoso in un'ottica di prevenzione, ha prestato maggiore attenzione alle vittime dei reati di violenza sessuale.
Il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice ex art. 609 bis e ss. c.p. è la libertà della persona, intesa quale libertà di autodeterminazione a compiere atti sessuali e dunque a non subire costrizioni alla propria sfera fisica e sessuale.
La giurisprudenza prevalente ritiene ormai che la nozione di atti sessuali sia il risultato della somma dei concetti previgenti di " congiunzione carnale" e " atti di libidine" (artt. 519 e 521 c.p. ante riforma del 1996) e ricomprende tutte quelle azioni espressive dell'impulso sessuale dell'agente, con invasione della sfera personale della vittima.
Ancora, sia la dottrina che la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che comportano un'indebita intrusione nella sfera sessuale dell'individuo tutti gli atti idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità del soggetto passivo, mediante un qualsiasi rapporto corporeo tra soggetto attivo e soggetto passivo, seppur fugace ed estemporaneo, non necessariamente limitato agli organi genitali sticto sensu.
Pienamente compatibile con la struttura del reato di cui all'art. 609 bis c.p. è l'ipotesi del concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p. , sia nelle forma del concorso materiale, che morale. Tuttavia, tale concorso è limitato ai casi in cui non vi sia una contestuale presenza degli imputati sui luoghi del fatto, in quanto in tale ultimo caso troverebbe applicazione la fattispecie più grave di reato prevista dall'art. 609 octies c.p., quale la violenza sessuale di gruppo.
Al riguardo la Corte di Cassazione è intervenuta recentemente affermando che la commissione di atti di violenza sessuale di gruppo si distingue dal concorso di persone nel reato di violenza sessuale perché non è sufficiente, ai fini della sua configurabilità, l'accordo della volontà dei compartecipi, ma è necessario la simultanea ed effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile (Cfr. Cass. pen., n. 15619/10).
La fattispecie della violenza sessuale di gruppo è stata introdotta dal legislatore con la L. n. 66/1996, la quale ha introdotto l'art. 609 octies c.p., a cui è stato dato autonomo rilievo penale. Invero, i giudici di legittimità hanno precisato che il delitto di violenza sessuale di gruppo ex art. 609 octies c.p., costituisce una fattispecie autonoma di reato, a carattere necessariamente plurisoggettivo proprio, nel senso che tutti i coagenti sono assoggettati a pena, in quanto l'obbligo giuridico di astenersi dal commettere il reato grava su ciascuno di essi. Ancora, come summenzionato, il reato si integra quando tutti i correi si trovano nel luogo di consumazione del reato nello stesso momento, senza la necessità che ciascun compartecipe realizzi un'attività tipica di violenza sessuale, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo degli agenti.
A seguito dell'introduzione dell'art. 609 octies c.p. il concorso materiale nel reato di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis c.p. può configurarsi nella sola ipotesi del concorso morale, ossia in tutti quei casi in cui un terzo, pur non partecipando agli atti di violenza sessuale e pur non essendo presente sul luogo del delitto, abbia istigato, consigliato, aiutato, agevolato il singolo autore materiale della violenza. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza del 2009.
Ciò in quanto tale figura autonoma di reato è andata ad assorbire il concorso materiale di due o più soggetti nella commissione del reato di cui all'art. 609 bis c.p., la cui rilevanza penale derivava, prima della riforma del 1996, dalla combinazione degli artt. 110 e 609 bis c.p.
Quanto alla possibile configurabilità di un concorso eventuale nei reati di violenza sessuale, ad esempio, nel caso del soggetto non presente sul luogo del delitto ma che può comunque aver istigato o determinato altri alla realizzazione del proposito criminoso senza poi parteciparvi, il riferimento nell'art. 609 octies c.p. alla condotta collettiva, con l'utilizzo dei termini " partecipazione" e "più persone riunite", implica necessariamente la presenza di almeno due persone nel luogo in cui l'abuso sessuale viene commesso. Ne consegue che, la norma sulla violenza sessuale di gruppo incrimina il solo concorso materiale e non quello morale. Tale ultimo concorso dovrebbe, invece, delinearsi nel caso in cui il soggetto non sia presente sul luogo al momento dell'abuso ma abbia, comunque, istigato l'esecutore materiale della violenza sessuale.
In tal caso il soggetto risponderà di concorso eventuale nel reato di violenza sessuale ai sensi degli artt. 110 e 609 bis c.p.
In tutti gli altri casi di concorso materiale, il compartecipe risponderà del reato più grave di violenza sessuale di gruppo, ai sensi dell'art. 609 octies c.p.
Sperando di essere riuscita nell'intento ed augurandoci che la normativa vigente, ben chiara e precisa in merito a tali fenomeni, venga seriamente applicata, ai fini di una buona giustizia.
Avv. Elena Barbati