L'INPS, con circolare n. 174 del 13 dicembre 2013, fornisce chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio, riferite ai contributi previdenziali e assistenziali, che devono essere effettuate dai datori di lavoro che operano con il flusso UniEMens.
L'Istituto - precisando che per effetto di talune particolari normative può risultare necessario pervenire a una precisa quantificazione dell'imponibile contributivo (art. 6 del D.Lgs n. 314/1997), applicare con esattezza le aliquote correlate all'imponibile stesso, imputare, all'anno di competenza, gli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti con la successiva denuncia del mese di gennaio 2014 - interviene in merito a:
1) variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993);
2) massimale contributivo e pensionabile art. 2, c. 18 della legge n. 335/1995;
3) contributo aggiuntivo IVS 1%, art. 3-ter della legge n. 438/1992;
4) conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito fruizione delle stesse;
5) "fringe benefits" esenti non superiori al limite di Euro 258,23 nel periodo d'imposta (art. 51, c. 3 del T.U.I.R.);
6) auto aziendali;
7) prestiti ai dipendenti;
8) conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
9) rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
10) operazioni societarie.
In attuazione di quanto contenuto dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.3.1993, approvata con D.M. 7.10.1993, i datori di lavoro - si legge nella circolare - potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di "dicembre 2013" (scadenza 16/1/2014), anche con quella di competenza del mese di "gennaio 2014" (scadenza 17/2/2014 - il 16/02 cade di domenica), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.
Considerato, peraltro, che dal 2007 - precisa l'Istituto - i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, si fa presente che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di "febbraio 2014" (scadenza 17 marzo 2014 - il 16 marzo cade di domenica), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2014.
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