di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite, ordinanza n. 27993 del 16 Dicembre 2013. La Corte dei Conti esercita una forma di giurisdizione specifica, c.d. "giurisdizione contabile", nei confronti dei dipendenti pubblici che, con il loro comportamento illegittimo, producono in capo alla pubblica amministrazione un danno erariale o un danno all'immagine (quest'ultimo pur sempre quantificabile in termini di "perdita di fiducia" del cittadino nei confronti delle istituzioni), avendo dunque potere di condannare quelle situazioni che provochino una diminuzione al patrimonio pubblico. Nel caso in oggetto la procura generale presso la Corte dei Conti ha esercitato la rispettiva azione contabile nei confronti di due dirigenti di società c.d. in house, costituita da altri enti pubblici allo scopo di produrre "in economia" beni e servizi per la stessa pubblica amministrazione. Gli stessi sarebbero infatti venuti meno ai propri doveri di controllo e vigilanza, procedendo altresì ad alcune acquisizioni sconsigliate dagli esperti, provocando un irreversibile danno al patrimonio pubblico. I dirigenti interessati hanno proposto ricorso alle Sezioni Unite per regolamento di giurisdizione poiché, a loro parere, la natura delle società coinvolte sarebbe stata privata, tale per cui avrebbe fondato la legittimazione del giudice ordinario.

Nell'importante pronuncia in oggetto le Sezioni Unite della Cassazione, che da Costituzione (articolo 111, ultimo comma) hanno potere di pronunciarsi circa i conflitti di giurisdizione sorti in materia contabile e amministrativa, emerge una recente e importante elaborazione giurisprudenziale, secondo la quale è giunta a trattare le società in oggetto come una sorta di "lunga manus dell'ente pubblico che l'ha costituita, che la sostiene e la dirige, sì da far sostenere che la distinzione tra socio (pubblico) e società (in house) non si realizza più in termini di alterità soggettiva". La Cassazione ha avuto modo di ribadire l'importante principio di diritto che opera in situazioni analoghe a quella di specie: "La Corte dei conti ha giurisdizione sull'azione di responsabilità esercitata dalla Procura della Repubblica presso detta corte quando tale azione sia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per danni da essi cagionati al patrimonio di una società in house, per tale dovendosi intendere quella costituita da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente tali enti possano esser soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici". Mancando i requisiti imprescindibili per la costituzione di una società in house, e cioè: la totale partecipazione pubblica; l'effettivo controllo pubblico; la circostanza che la maggior parte del lavoro affidato a detta società sia appunto costituito da commesse dell'ente pubblico generante - le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso e dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti poiché, nel caso in oggetto, la società interessata non è risultata essere classificabile come, appunto, produttrice in house.


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