di Licia Albertazzi - Fonte: art. 8 d.l. 145 del 23 Dicembre 2013. Novità in vigore per le imprese di assicurazione, previsti incentivi per gli utenti che installerano la scatola nera a bordo del proprio autoveicolo. Una breve rassegna delle innovazioni introdotte da Destinazione Italia - che dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dall'entrata in vigore, cioè dal 23 Dicembre scorso - al codice delle assicurazioni private.


1) Introdotti nuovi massimali: "importi non inferiori a dieci milioni di euro per sinistro per i danni alla persona, indipendentemente dal numero delle vittime, e a un milione di euro per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati". Essi entreranno in vigore a partire dal 1 Gennaio 2014.


2) Obbligo a contrarre per le imprese di assicurazione: come per le imprese operanti in regime di monopolio statale, con l'entrata in vigore del decreto anche le imprese di assicurazione saranno obbligate ad accettare le proposte ricevute al fine di valida stipula di contratto di assicurazione obbligatoria, salvo la possibilità di verificare la "correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa". Le imprese, prima di stipulare il contratto, dovranno inoltre richiedere al privato la concessione di ispezione al veicolo; se concessa, le stesse dovranno garantire una riduzione delle tariffe a carico dell'utente.


3) Installazione della scatola nera: anche questa opzione consentirà al privato di accedere a sconti e agevolazioni sui premi assicurativi. Inoltre, "i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa". Il limite di riduzione del premio è fissato dal decreto come somma "non inferiore al sette per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi rca incassati dalla regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente, divisa per il numero degli assicurati nella stessa regione". Contestualmente è posto il divieto a carico dei privati di manomettere l'impianto, pena la decadenza delle agevolazioni accordate.


4) Funzione probatoria della scatola nera: "le risultanze del dispositivo fanno piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo". Una presunzione iuris tantum che favorisce la parte dotata di scatola nera, gravando sulla controparte la prova contraria.


5) Raccolta dei dati della scatola nera nel rispetto della privacy: sarà istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposito ufficio che raccoglierà tutti i dati provenienti dalle scatole nere, nel rispetto della privacy di ogni interessato. Tutto ciò a decorrere dal 1 Ottobre 2014.


6) Identificazione immediata dei testimoni: essa deve avvenire contestualmente all'incidente (ad esempio, compilando apposita sezione nel modulo di constatazione amichevole), salvo le risultanze dei verbali delle autorità intervenute. Infatti, a meno che l'interessato non provi "l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione", "l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta". E' inoltre previsto un controllo da parte del giudice sull'attendibilità dei testimoni chiamati.


7) Modifiche al risarcimento in forma specifica: alternativa al risarcimento per equivalente, si tratta della modalità di liquidazione a disposizione delle compagnie assicurative che possono scegliere di provvedere alla diretta riparazione del mezzo sinistrato (in alternativa al versamento di una somma di denaro valutata secondo i criteri di mercato). Tale riparazione può avvenire o direttamente, per mezzo di imprese convenzionate (ma qui è prevista per il privato facoltà di rifiutare il soggetto proposto dalla compagnia) oppure indirettamente, a seguito di presentazione di fattura di riparazione ottenuta dall'autoriparatore privato. "Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato". Questa opzione può essere esercitata "in assenza di responsabilità concorsuale".


8) Divieto di cessione del diritto al risarcimento: al codice delle assicurazioni private è inserito l'art. 150ter, il quale prevede la facoltà per le imprese di assicurazione - alla prima stipulazione contrattuale e in ogni rinnovo successivo - di impedire all'utente la cessione dei propri diritti risarcitori in caso di sinistro senza il proprio consenso. Laddove la compagnia preveda tale limitazione sarà tenuta tuttavia ad applicare una riduzione del premio periodico, "in misura comunque non inferiore al quattro per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi rca incassati nella regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente, divisa per il numero degli assicurati della stessa regione". Se tale facoltà non viene esercitata, le imprese devono darne espressa comunicazione all'interessato, anche a mezzo di allegato contrattuale.


9) Prestazioni medico-sanitarie da parte di professionisti convenzionati: al pari dei carrozzieri, con il decreto in oggetto è prevista la facoltà per le compagnie di proporre ai propri clienti prestazioni medico-sanitarie da parte di individui o imprese espressamente individuati. Questa possibilità è prevista in apposite clausole contrattuali, le quali restano facoltative per l'interessato: il privato potrà quindi porre il proprio diniego limitatamente a queste previsioni. Nel caso il privato accetti, allo stesso è applicata una riduzione del premio assicurativo, "in misura comunque non inferiore al sette per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi rca incassati nella regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente, divisa per il numero degli assicurati nella stessa regione".


10) Sanzioni per le compagnie inadempienti: se, nei casi previsti dal presente decreto, le compagnie non provvedono a ridurre il premio assicurativo, l'IVASS - autorità garante in materia di assicurazioni private - ha il potere di irrogare sanzioni pecuniarie a carico delle imprese inadempienti comprese tra i 5.000 e i 40.000 euro, nonché disporre la riduzione automatica del premio di assicurazione controverso.


11) Tempi di denuncia e prescrizione del diritto al risarcimento: "per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni". E' previsto inoltre un termine decadenziale a carico del danneggiato, stabilito in tre mesi dalla data del sinistro, "salvo i casi di forza maggiore": scaduto tale termine di denuncia, la vittima non avrà più diritto ad alcun risarcimento.


12) Vigilanza e trasparenza: il decreto individua nell'IVASS il soggetto preposto alla vigilanza circa la concreta attuazione delle disposizioni in oggetto. Inoltre è previsto l'obbligo per le imprese assicuratrici di pubblicare sul proprio sito internet istituzionale le riduzioni premiali effettuate, comunicando i dati stessi, periodicamente, al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS. Sono previste sanzioni pecuniarie in caso di violazione.


13) Fondo di garanzia per le vittime della strada: le somme riscosse dall'IVASS a seguito di infrazioni accertate confluiranno al suddetto fondo.



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