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"La lontananza è il fascino dell'amore. Amarsi vicini è difficile" scriveva Corrado Alvaro. Senza dubbio la distanza fa crescere l'amore. Ciò che invece la distanza può far diminuire è l'assegno di mantenimento. Parola di Cassazione.
Qualche giorno fa la Suprema Corte con la sentenza n.13 del 2 gennaio 2014 ha infatti stabilito che l'assegno di mantenimento può essere ridotto se il rapporto tra i coniugi è stato gestito per anni a distanza.
Oggi rispetto al passato non ci sono più le difficoltà di mantenere rapporti anche quando si vive in città diverse. Chat, webcam e social network ci consentono di mantenere rapporti anche quando si vive molto lontani.
Ma si tratta solo di surrogati rispetto all'esperienza di una vita davvero vissuta insieme.
Nel caso esaminato dai giudici di piazza Cavour si è preso in considerazione il fatto che se è vero che la somma dovuta al coniuge economicamente più debole dev'essere calcolata sulla base del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, in questo caso, il tutto va calcolato al netto delle spese sostenute per gli spostamenti necessari quando la coppia voleva incontrarsi.
Un altro particolare interessante che emerge dalla sentenza è che la corte ha ritenuto che non vi fosse alcuna ragione per addebitare la separazione al marito che aveva tradito la moglie in quanto la donna si era rifiutata di trasferirsi dalla città natale a quella in cui il marito lavorava.
La coppia, per ventitre anni di matrimonio, aveva così vissuto 'a distanza'. Ciascuno nella sua città.
A causa dei continui spostamenti da una città all'altra, il tenore di vita dei due era stato condizionato dalle notevoli spese sostenute per i viaggi.
La Corte d'Appello aveva fissato a carico del marito un contributo di mantenimento di 400 euro al mese, meno della metà di quanto percepito mensilmente.
La moglie, quindi, presentava ricorso in Cassazione per ottenere un assegno maggiore.
La Suprema Corte ha, dunque, rigettato il ricorso, e non ha accolto la domanda di aumento dell'assegno, perché dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio andavano decurtate le spese sostenute per i viaggi, inoltre, la donna era in possesso di una buona attitudine al lavoro ed era proprietaria di un immobile.
In buona sostanza le lamentele della donna venivano respinte sulla base di questa considerazione:"e' vero che l'assegno di mantenimento viene corrisposto in base a a quello che è il livello della vita matrimoniale fruito o fruibile dal coniuge beneficiario, ma questo aspetto non e' esclusivo e decisivo per stabilire il "quantum" dell'assegno ; e' necessario infatti prendere in considerazione altri aspetti e quelli che sono i redditi dell'obbligato, che in teoria in sede di separazione possono assumere connotati limitativi e riduttivi rispetto alla sua valorizzazione».