Gli gnocchetti di Santa Gemma ai tempi del crowdfunding
Ovvero sulla responsabilità dei gestori dei portali tra area di libera sollecitazione
del pubblico risparmio ed obblighi di informativa
La cronaca di quanto è accaduto ad Amiens, in Francia, in questi giorni, in relazione alle scelte industriali di un importantissimo produttore di pneumatici, fa scorrere in flashback le immagini della strenua difesa, del proprio posto di lavoro, da parte degli operai protagonisti del memorabile film, di Riccardo Milani, "il posto dell'anima".
Chi ha visto il film ricorderà che, ad un certo punto, viene fuori che una soluzione economica alternativa, per i malcapitati operai di Campolaro, poteva essere la produzione di gnocchi, adeguatamente pubblicizzati sul web.
Nel film, la svolta non c'è stata. Lo speranzoso viaggio in America, per discutere faccia a faccia col datore di lavoro su un piano industriale che salvaguardasse i posti di lavoro, non ha raggiunto il risultato tanto sperato. Ed anche il sogno imprenditoriale, che si era intravisto nella produzione degli gnocchetti di Santa Gemma, si è infranto, senza miglior fortuna.
Il che potrebbe fare riflettere sul fatto che, forse, migliore sorte, ed un più felice epilogo, avrebbe potuto avere la disavventura dei malcapitati operai protagonisti del film, se avessero potuto fare ricorso in pieno al c.d. crowdfunding.
Ma di cosa si tratta?
Il crowdfunding (da crowd=folla/pubblico e funding=finanziamento) nasce essenzialmente come raccolta di fondi per finanziare un progetto (che può essere la realizzazione di un evento, di un film, una attività filantropica, una campagna elettorale, e così via) attraverso una colletta realizzata on line, utilizzando una apposita piattaforma internet.
Esso si basa, in sostanza, sull'elargizione di contributi finanziari, singoli, anche di modesta entità, da parte di un ampio numero di individui (crowd), al fine di finanziare, con una somma complessivamente stabilita in anticipo, un dato progetto.
L'esempio più noto di fund raising telematico, che ha lanciato il fenomeno a livello planetario, è stata la raccolta fondi di Barak Omaba, in occasione della prima competizione elettorale che lo ha visto diventare Presidente degli Stati uniti d'America.
Qui ci occuperemo, sia pure per sommi capi, del fenomeno della "colletta on line", ovvero della raccolta di fondi, attraverso piattaforme internet dedicate, presso singoli contributori, per finanziare un dato progetto, ritenuto meritevole da parte del medesimo "pubblico". E più in particolare, ci occuperemo, della sollecitazione on line del pubblico risparmio, per il finanziamento di start-up innovative.
Giunti a questo punto è legittimo chiedersi: ma tutto ciò cosa ha a che fare con un articolo pubblicato su un quotidiano giuridico ?
La risposta sta nel fatto, ineluttabile, che ogni fenomeno sociale, ed economico, presenta risvolti giuridicamente rilevanti.
E così è, pure, per il crowdfunding, tanto è vero che il nostro legislatore, primo in europa, e tra i primi nel mondo, se ne è occupato con il d.l. n.179 del 18 ottobre 2012 (c.d. "decreto crescita bis"), convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n.221, delegando alla Consob l'elaborazione della normativa di attuazione, che ha trovato espressione in un regolamentato adottato con delibera n.18592 del 26 giugno 2013 (in G.U.R.I. del 12 luglio 2013).
Per la verità, la citata normativa riguarda solo quello che viene definito equity crowdfunding, ovvero una tipologia di crowdfunding che ricorre tutte le volte che il finanziamento diffuso viene richiesto, ed è effettuato, per realizzare un progetto imprenditoriale in cambio di una partecipazione nella nuova azienda.
Bisogna tener conto, infatti, che si distinguono almeno altri tre tipi di crowdfunding:
1) il donation-based, che consiste sostanzialmente in una donazione, ovvero in un mero sostegno ad una iniziativa, senza ritorno sul contributo;
2) il reward-based, che consiste sostanzialmente nella elargizione di una somma in vista di una specifica ricompensa, che di solito consiste nel "prodotto" del progetto per la cui realizzazione è stato versato il contributo (il libro, il disco, la partecipazione all'evento, un gadget, oppure la menzione tra i sostenitori, il pubblico ringraziamento, e così via);
3) il social lending, che consiste sostanzialmente in un prestito personale da privato a privato, detto anche peer to peer lending, effettuato tramite internet sui siti di imprese o enti di social lending (in questo caso i prestiti effettuati con risorse raccolte on line vengono ricompensati con un tasso di interesse più favorevole di quello offerto dagli intermediari finanziari tradizionali).
Ma si sta diffondendo anche una tipologia di crowdfunding chiamata royalty based che si caratterizza per il fatto che in cambio del finanziamento di una data iniziativa si riceve una parte dei profitti.
Come già evidenziato, però, è solo con il c.d. equity crowdfunding che il finanziatore diventa investitore, ed entra nel "capitale di rischio" di una impresa, acquistandone i correlativi diritti.
In pratica la raccolta di "capitale di rischio" tramite il web viene a configurare una sollecitazione all'investimento, che, in quanto tale, se per un verso è volta ad offrire incentivanti opportunità, per altro verso pone i connessi problemi giuridici.
Ed è solo a questa tipologia di crowdfunding (equity) che il predetto regolamento Consob del giugno 2013 fa riferimento, disciplinando la raccolta di capitale di rischio da parte di società c.d. start-up innovative, mentre non si occupa delle altre tipologia di crowdfunding. A tal riguardo, il donation o reward based pare possa ritenersi ascrivibile, senza precludere interpretazioni diverse, rispettivamente, alla donazione, o donazione modale, sempre che non si dissimuli, in quest'ultimo caso, un rapporto sinallagmatico di prestazione e controprestazione; mentre il social lending pare possa ritenersi ascrivibile al contratto di mutuo.
Per avere un quadro puntuale della citata normativa di riferimento, relativa all'equity crowdfunding, si rinvia alla lettura del citato d.l. n.179/2012, conv. con modif. nella l.n.221/2012, e del citato regolamento Consob, adottato con la delibera n.18592, che, significativamente si intitola "regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line", e si articola in venticinque articoli, suddivisi in tre parti: la prima, che reca disposizioni generali e offre definizioni; la seconda, che riguarda l'istituzione del registro e detta la disciplina, dei gestori dei portali; la terza, che contiene la disciplina sulle offerte tramite i portali dedicati.
Qui si tralascia, invece, di considerare e valutare detta normativa sotto il profilo della sua idoneità a conseguire l'obiettivo di cui si riferisce nella relazione illustrativa della legge, e cioè rendere la modalità innovativa di raccolta del finanziamento (costituita dall'equity crowdfunding), funzionale all'incremento degli investimenti, salvo, comunque, evidenziare il fatto che, circoscritto com'è all'investimento in start-up innovative, l'italico equity crowdfunding esclude un più ampio campo di (proficua) applicazione.
Tuttavia, mettendo in conto, ottimisticamente, che lo strumento dell' equity crowdfunding, così come disciplinato, riesca ad avere l'exsploit popolare al quale si mira, viene a porsi il problema della adeguata tutela del risparmiatore-investitore.
Sebbene l'investimento sollecitato può essere anche un "micro-investimento", v'è da considerare, infatti, che le start-up innovative si caratterizzano per non avere "una storia", con ciò che ne consegue in termini di rischio (anche se la riserva del 5% dell'investimento ad investitori professionali ha proprio lo scopo di "garantire" gli investitori non professionali sul fatto che la start-up di cui trattasi è stata valutata positivamente da parte "di chi se ne intende").
E qui scatta il corto circuito, atteso che l'approntamento di quanta maggior tutela sia possibile comporta, di contro, una maggiore complessità delle procedure, alla quale "il crowd" potrebbe non essere avvezzo.
Tuttavia, ben vengano quanti più utili presidi a tutela del "risparmiatore", che si ritiene pronto a diventare un venture capitalist, con investimenti superiori a 500,00 euro per singolo investimento e 1.000,00 euro annui per le persone fisiche, e di euro 5.000,00 per investimento e 10.000,00 euro annui per le persone giuridiche.
Al di sotto di queste soglie, il più piccolo investitore si ritrova nell'area della libera sollecitazione di pubblico risparmio presidiata dalla necessità di rispondere ad un questionario, e senza applicazione della direttiva MIFID.
Infatti, al di sotto delle predette soglie (per così dire di rilevanza), per espressa deroga del citato regolamento Consob, non si applica il complesso di norme che regolano la raccolta di capitali e la sollecitazione pubblica del risparmio, essendo stato ritenuto sufficiente, da parte dell'Autorità di vigilanza, che il risparmiatore che vuole investire (vedi art.15, comma 2, del citato regolamento Consob): a) abbia preso visione delle informazioni di investor education previste dall'articolo 14, comma 1, lettera k) e delle informazioni indicate al comma 1; b) abbia risposto positivamente ad un questionario comprovante la piena comprensione delle caratteristiche essenziali e dei rischi principali connessi all'investimento in start-up innovative per il tramite di portali; c) abbia dichiarato di essere in grado di sostenere economicamente l'eventuale intera perdita dell'investimento che intendono effettuare.
Più precisamente, l'art.17, comma 3, del citato regolamento Consob stabilisce che "le banche e le imprese di investimento che ricevono gli ordini operano nei confronti degli investitori nel rispetto delle disposizioni applicabili contenute nella Parte II del Testo Unico e nella relativa disciplina di attuazione".
Il successivo comma 4, però, stabilisce che "le disposizioni contenute nel comma 3 non si applicano quando ricorrano le seguenti condizioni: a) gli ordini siano impartiti da investitori-persone fisiche e il relativo controvalore sia inferiore a cinquecento euro per singolo ordine e a mille euro considerando gli ordini complessivi annuali; b) gli ordini siano impartiti da investitori-persone giuridiche e il relativo controvalore sia inferiore a cinquemila euro per singolo ordine e a diecimila euro considerando gli ordini complessivi annuali".
A tal riguardo, il successivo comma 5, stabilisce che "il gestore acquisisce dall'investitore, con modalità che ne consentano la conservazione, un'attestazione con la quale lo stesso dichiara di non aver superato, nell'anno solare di riferimento, le soglie previste al comma 4. A tal fine rilevano gli importi degli investimenti effettivamente perfezionati per il tramite del portale al quale sono trasmessi gli ordini nonché di altri portali".
Dunque, nel caso di investitori sotto soglia di rilevanza, la tutela è offerta solamente dalla disciplina sui gestori e sulla gestione dei portali (articoli 4-23 del citato regolamento Consob), che, più in generale, rappresenta il presidio principe dell'investitore non professionale. Ad essa si aggiunge la normativa che garantisce l' "exit" dell'investitore.
Ebbene, queste brevi annotazioni sull'equity crowdfunding vogliono essere delle brevi riflessioni proprio sugli strumenti di tutela nel caso di investimento al di sotto delle predette soglie di rilevanza: come viene assicurata la tutela di questo tipo di piccoli investitori dal pericolo di investimenti superiori al proprio profilo di rischio ? Si tratta effettivamente di un'area di libera sollecitazione del pubblico risparmio ? oppure alla luce degli obblighi imposti in capo ai gestori dei portali si delinea una responsabilità degli stessi per l'ipotesi che il predetto "percorso di consapevolezza" di cui al citato art.15, comma 2, del regolamento Consob, sia rimasto sostanzialmente privato del presupposto dell'acquisita consapevolezza ?
A tal riguardo possono svolgersi le seguenti brevi considerazioni.
Un primo spunto di riflessione è offerto dalla ratio (o se si vuole, ragione di adozione e finalità) della citata normativa legislativa e regolamentare in materia di equity crowdfunding a vantaggio delle start-up innovative: come ricorda la Consob, con la sua comunicazione 0066128 del 1 agosto 2013, "il citato fenomeno identifica quelle attività finalizzate a favorire il finanziamento di progetti imprenditoriali di start up innovative (come definite dall'art. 25, commi 2 e 4 del d.l. n. 179/2012) attraverso la raccolta di capitali di rischio ("funding") promossa per il tramite di apposite piattaforme on line, consentendo ad un elevato numero di potenziali investitori ("crowd") di sottoscrivere strumenti partecipativi nelle citate imprese", ed, infatti, il citato regolamento adottato dall'Autorità di vigilanza si intitola, significativamente, "regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line".
Un secondo spunto di riflessione è offerto sempre dalla citata comunicazione 0066128 della Consob, secondo cui «l'attività di gestione di portali on line implica la prestazione di servizi di investimento quantomeno di tipo "esecutivo"».
Non è superfluo, poi, per altro verso, tener conto del fatto che l'art.13, comma 5, del regolamento Consob, stabilisce che è il gestore del portale che deve assicurare agli investitori non professionali il diritto di recesso dall'ordine di adesione tramite comunicazione da effettuare al medesimo gestore.
Ebbene, anche a volere ritenere che la citata comunicazione Consob 0066128 non implichi, quando gestore del portale sia una banca o SIM, la reviviscenza della normativa MIFID anche per gli investimenti sotto soglia di rilevanza, tuttavia resta spazio per potere svolgere le seguenti considerazioni.
A norma dell'art.13, comma 2, del citato regolamento Consob, "il gestore rende disponibili agli investitori, in maniera dettagliata, corretta, chiara, non fuorviante e senza omissioni, tutte le informazioni riguardanti l'offerta che sono fornite dall'emittente affinché gli stessi possano ragionevolmente e compiutamente comprendere la natura dell'investimento, il tipo di strumenti finanziari offerti e i rischi ad essi connessi e prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole".
I successivi commi 3 e 4 stabiliscono, rispettivamente, (il comma 3) che "il gestore richiama l'attenzione degli investitori diversi dagli investitori professionali sull'opportunità che gli investimenti in attività finanziaria ad alto rischio siano adeguatamente rapportati alle proprie disponibilità finanziarie. Il gestore non diffonde notizie che siano non coerenti con le informazioni pubblicate sul portale e si astiene dal formulare raccomandazioni riguardanti gli strumenti finanziari oggetto delle singole offerte atte ad influenzare l'andamento delle adesioni alle medesime", (il comma 4) che "il gestore assicura che le informazioni fornite tramite il portale siano aggiornate, accessibili almeno per i dodici mesi successivi alla chiusura delle offerte e rese disponibili agli interessati che ne facciano richiesta per un periodo di cinque anni dalla data di chiusura dell'offerta".
L'art.15, comma 1, del medesimo regolamento, a proposito delle informazioni sull'investimento che devono essere fornite all'aspirante investitore, stabilisce che "il gestore fornisce agli investitori, in forma sintetica e facilmente comprensibile, anche mediante l'utilizzo di tecniche multimediali, le informazioni relative all'investimento in strumenti finanziari di start-up innovative, riguardanti almeno: a) il rischio di perdita dell'intero capitale investito; b) il rischio di illiquidità; c) il divieto di distribuzione di utili ai sensi dell'articolo 25 del decreto; d) il trattamento fiscale di tali investimenti (con particolare riguardo alla temporaneità dei benefici ed alle ipotesi di decadenza dagli stessi); e) le deroghe al diritto societario previste dall'articolo 26 del decreto nonché al diritto fallimentare previste dall'articolo 31 del decreto; f) i contenuti tipici di un business plan; g) il diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 5 e le relative modalità di esercizio".
In ordine alle informazioni relative a ciascuna singola offerta, il successivo art.16 prevede che il gestore del portale ha l'obbligo di pubblicare (art.16, comma 1, lett.a) "le informazioni indicate nell'Allegato 3 ed i relativi aggiornamenti forniti dall'emittente, anche in caso di significative variazioni intervenute o errori materiali rilevati nel corso dell'offerta, portando contestualmente ogni aggiornamento a conoscenza dei soggetti che hanno aderito all'offerta"; (art.16, comma 1, lett. c) "le informazioni le modalità di esercizio del diritto di revoca previsto dall'articolo 25, comma 2".
L'art.18 del medesimo regolamento stabilisce, poi, per il gestore del portale, obblighi di tutela degli investitori connessi ai rischi operativi, stabilendo che (comma 1) "il gestore assicura l'integrità delle informazioni ricevute e pubblicate dotandosi di sistemi operativi affidabili e sicuri" e che (comma 2) "ai fini dell'adempimento di quanto previsto al comma 1 il gestore: a) individua le fonti di rischio operativo e le gestisce predisponendo procedure e controlli adeguati, anche al fine di evitare discontinuità operative; b) predispone appositi dispositivi di backup".
Quanto all'"Allegato 3" al regolamento Consob di cui trattasi, richiamato dal citato art.16, nel rinviare, per una più puntuale conoscenza, alla sua completa lettura, qui è sufficiente sottolineare che, anche alla luce di questo modello regolamentare di informativa, viene in evidenza che l'obbligo di informativa dei gestori dei portali implica il requisito qualitativo della effettività della informazione, ovvero che la stessa sia resa in maniera idonea a raggiungere effettivamente il suo scopo.
Ebbene, il quadro normativo richiamato, in relazione al chiarimento della Consob che «l'attività di gestione di portali on line implica la prestazione di servizi di investimento quantomeno di tipo "esecutivo"», porta a ritenere che, quando si tratta di investimenti sotto soglia di rilevanza, sebbene è previsto che questa tipologia di investimenti può essere effettuata senza la necessità della c.d. "profilatura della clientela" (ovvero della verifica che l'operazione corrisponda agli obiettivi di investimento dell'investitore e che sia adeguata alle sue risorse patrimoniali, secondo quanto previsto dalla disciplina sui servizi di investimenti ex d.lgs. n.58/1998), tuttavia è sempre necessario che risulti effettuato il percorso di investimento consapevole tracciato dal regolamento Consob, e risulti soddisfatta, in particolare, la condizione di cui all'art.15, comma 2, lett.b).
E' stato già ricordato, in precedenza, che l'art.15, comma 2, lettera b) del citato regolamento Consob, prevede espressamente, come condizione di accesso all'offerta, che l'investitore abbia risposto positivamente ad un questionario comprovante la piena comprensione delle caratteristiche essenziali e dei rischi principali connessi all'investimento in start-up innovative per il tramite di portali, il che non fa venir meno, ma anzi presuppone che, trattandosi, in definitiva, di un test di appropriatezza, almeno sulle informazioni chiave ricevute da parte dell'aspirante investitore, finalizzate a consentire all'investitore di valutare se l'investimento fa al caso suo (ovvero s'ha da fare pur considerandone i rischi), la non comprensione dovrebbe portare, non solo all'invito, rivolto all'investitore, da parte del gestore del portale, a non proseguire, ma ad un vero e proprio diniego di accesso all'offerta, con la conseguenza che non è neutra, ma attiva, e di responsabilità, la posizione del gestore del portale quanto all'accesso dell'investitore all'offerta, e dunque quanto al (necessario) positivo svolgimento del percorso di investimento consapevole, ed, in definitiva, all'idoneità delle informazioni rese.
Invero, perché possa dirsi che il piccolo investitore sotto soglia di rilevanza abbia assunto decisioni di investimento informate, è necessario che egli abbia ricevuto informazioni almeno sufficienti a consentirgli di prendere una decisione in completa autonomia circa la corrispondenza dell'investimento al proprio profilo di aspirante venture capitalist.
Il che, trattandosi di investimento finanziario, implica che, tramite il questionario di cui alla lett. b) dell'art.15, comma 2, del citato regolamento Consob, il gestore del portale, nell'assolvere, per un verso, all'obbligo di garantire una idonea informativa, e nel verificare, per altro verso, che l'aspirante investitore abbia compreso i profili chiave dell'informativa, interviene nella verifica del possesso da parte dell'aspirante investitore delle necessarie esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti all'investimento (o meglio alla singola offerta), e giocoforza avrà da tener conto della corrispondenza dell'investimento agli obiettivi dell'aspirante investitore.
Ed invero, a differenza di quanto stabilito dalla lett.c) dell'art.15, comma 2, citato, che si limita a prevedere una "dichiarazione" dell'aspirante investitore (una sorta, per così dire di dichiarata "autovalutazione"), nel caso della lett.b) del citato art.15, comma 2, non è stata ritenuta sufficiente una mera "dichiarazione" (ovvero una, per così dire, autovalutazione del rischio), necessitando, ai fini della "comprova" della "piena" comprensione delle caratteristiche essenziali e dei rischi connessi all'investimento, un apposito test di valutazione, che deve risultare ed essere ritenuto "comprovante".
E siccome, per un verso, la condizione di cui trattasi non può ritenersi soddisfatta sulla base della mera formalità della compilazione del questionario, ma deve trattarsi di un test "comprovante" l'effettiva "piena" comprensione da parte dell'aspirante investitore, e per altro verso, si tratta di condizione che deve essere soddisfatta per l'accesso all'offerta, la "comprova" è da valutare, anzitutto, da parte del gestore del portale, il quale, sempre a norma dell'art.15, comma 2, citato, "assicura che possano accedere alle sezioni del portale in cui è possibile aderire alle singole offerte solo gli investitori diversi dagli investitori professionali che abbiano" (non semplicemente compilato il questionario, ma) comprovato (con esso) appieno la consapevolezza di quel che fa e dei rischi cui va incontro.
Il che pone, già a monte, la necessità, affinché la condizione possa dirsi soddisfatta, che il questionario sia strutturato in maniera tale che l'aspirante investitore, al quale è sottoposto, sia consapevole del tipo di verifica da compiersi, a propria garanzia. In altri termini, l'adeguatezza dell'informativa dovuta dal gestore del portale passa anche attraverso l'adeguatezza del questionario che viene sottoposto all'aspirante investitore.
La problematica, nel suo complesso, com'è evidente, implica la necessità di più approfondite e dibattute valutazioni, mentre con queste brevi considerazioni si vuole solo offrire lo spunto per una riflessione in particolare: a prescindere dal fatto che il gestore del portale sia o meno responsabile di un effettivo "percorso di investimento consapevole", oppure sia o meno responsabile quando ha elementi, o avrebbe potuto avere elementi, per escludere la necessaria consapevolezza, comunque, resta il fatto che non può non essere fatta salva la possibilità per l'investitore di dimostrare, e fare valere, dimostrandola, l'assenza della necessaria consapevolezza (ovvero il mancato effettivo compimento del necessario percorso di investimento consapevole).
E quindi, sia pure con inversione dell'onere della prova (e con l'onere anche di dimostrare il rapporto causale con l'eventuale pregiudizio lamentato), non dovrebbe negarsi all'investitore garanzia di tutela nel caso in cui, sebbene, formalmente, appare il contrario, non può ritenersi effettiva la sua consapevolezza, ovvero, specularmente, non può ritenersi idonea la informativa ricevuta e non può ritenersi effettuato il necessario percorso di investimento consapevole.
Se per un verso, la pratica esigenza di "lanciare" l'istituto dell'equity crowdfunding applicato alle start-up innovative, potrebbe giustificare la tesi che la deroga ex art.17, comma 4, implica l'introduzione di una effettiva area di libera sollecitazione del pubblico risparmio, per altro verso, come si è visto, non è del tutto peregrino ritenere che è perlomeno dubbio che anche nel caso di investimenti sotto soglia di rilevanza, a tutela del piccolo investitore residua un sistema di obbligatoria garanzia (se non proprio della appropriatezza ed adeguatezza alle sue risorse patrimoniali, almeno) di una effettiva verifica della consapevole corrispondenza dell'investimento agli obiettivi di investimento dell'investitore.
Per quanto riguarda la tutela dell'investitore sotto il profilo della possibilità di tirarsi fuori dall'investimento (o dalla società emittente), anche il piccolo investitore sotto soglia di rilevanza può avvantaggiarsi degli strumenti di exit approntati dalla normativa di riferimento.
Il citato regolamento Consob prevede tre uscite di sicurezza da parte degli investitori non professionali:
1) la revoca, esercitabile entro 7 giorni dalla data in cui le nuove informazioni sono state portate a conoscenza degli investitori, quando, tra il momento dell'adesione all'offerta e quello in cui la stessa è definitivamente chiusa, sopravvenga un fatto nuovo o sia rilevato errore materiale concernenti le informazioni esposte sul portale, che siano atti a influire sulla decisione dell'investimento (art.25, comma 2);
2) il recesso esercitabile entro 7 giorni dalla sottoscrizione dell'ordine di acquisto delle quote di capitale, a prescindere dalle motivazioni sottostanti la decisione (art.13, comma 5);
3) il recesso e la co-vendita, nel caso in cui i titolari della start-up cedano il controllo dell'azienda a un soggetto terzo. Se si verifica ciò, gli investitori non professionali possono richiedere, entro un termine stabilito, di cedere le proprie quote alle stesse condizioni a cui è stata trasferita a terzi la partecipazione di controllo, garantendo, in sostanza, che il nuovo socio entrante, che rileva il controllo societario, acquisti anche le quote dei soci di minoranza (se questi intendono esercitare il proprio diritto di co-vendita) (art.24, comma 1, lett.a).
A norma dell'art.25 del citato regolamento Consob, nei casi di esercizio del diritto di recesso o del diritto di revoca, nonché nel caso di mancato perfezionamento dell'offerta, i fondi relativi alla provvista prevista al comma 1 tornano nella piena disponibilità degli investitori.
E da considerare, però, che i predetti diritti di recesso e di co-vendita, a norma dell'art.24, sono riconosciuti per il periodo in cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 25, commi 2 e 4, del citato d.l.179/2012, e comunque per almeno tre anni dalla conclusione dell'offerta.
Per concludere, a completamento del quadro normativo relativo agli obblighi di informazione da parte dei gestori di portali, può essere aperta una breve parentesi e posto il seguente interrogativo: poiché il diritto di recesso e co-vendita, o di revoca, presuppone una tempestiva informazione, in mancanza della quale l'investitore non è messo nelle condizione di valutare tempestivamente ciò che è meglio per lui, chi risponde della non tempestiva e idonea informazione ?
In questa sede l'interrogativo viene circoscritto al diritto di revoca ex art.25, comma 2, per chiedersi se la responsabilità del tempestivo e idoneo aggiornamento ricade in capo al gestore del portale o sull'emittente.
L'art.16, comma 1, lett.a) stabilisce che in relazione a ciascuna offerta il gestore pubblica «le informazioni indicate nell' "Allegato 3", ed i relativi aggiornamenti forniti dall'emittente, anche in caso di significative variazioni intervenute o errori materiali rilevati nel corso dell'offerta, portando contestualmente ogni aggiornamento a conoscenza dei soggetti che hanno aderito all'offerta».
Dunque, l'informazione in aggiornamento da parte del gestore del portale presuppone l'aggiornamento da parte dell'emittente, epperò non pare ragionevole che una eventuale assenza di meccanismi normativi tali da obbligare l'emittente al tempestivo aggiornamento possa ricadere in capo all'investitore, impegnandolo in azioni nei confronti dell'emittente; mentre appare ragionevole che l'investitore possa far valere le proprie ragioni nei confronti del gestore del servizio, salva rivalsa di questi nei confronti dell'emittente. La questione è aperta.
Chiusa quest'ultima breve parentesi, ritornando al quid iuris principale, alla luce delle considerazioni che precedono, non pare si possa escludere che gli sfortunati operai protagonisti del film di Milani, che non avessero potuto investire il loro TFR per intraprendere loro stessi, sarebbero stati sufficientemente garantiti se, ai tempi dell'equity crowdfunding, avessero deciso di investire nell'impresa altrui, entro i limiti degli investimenti sotto soglia di rilevanza, parte del loro TFR.
Maurizio Città (maurizio-citta@libero.it) Avvocato del Foro di Termini Imerese