Dott.Roberto Paternico' - L'articolo 8 del Disegno di Legge 1920 interviene sulla normativa dell'assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli, proponendo alcune modifiche, anche, di alcuni articoli del Codice delle assicurazioni private (CAP).
Le modifiche legislative proposte, in ambito anti-frode, disciplinano in particolare modo alcune clausole contrattuali concernenti: l'installazione della "scatola nera", a carico dell'impresa di assicurazione; il risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate; il divieto di cessione del diritto al risarcimento; le prestazioni di servizi medico-sanitari, da parte di professionisti convenzionati con le imprese assicurative.
Le imprese di assicurazione possono proporre agli assicurati i nuovi meccanismi che sono collegati ad una riduzione dei costi di polizza. Qualora accettati dall'assicurato, possono scattare sanzioni a carico delle Compagnie offerenti se non vengono rispettati gli sconti da applicare. Gli Assicuratori, inoltre, devono pubblicare sul proprio sito internet, in modo trasparente, l'entità della riduzione dei costi assicurativi derivanti dall'accettazione delle clausole.
Sono diverse le proposte di legge in ottica anti frode: dall'istituzione di un servizio di raccolta dei dati, al fine di monitorare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo (scatole nere), alla inammissibilità in giudizio delle testimonianze prodotte in un momento successivo alla denuncia del sinistro. Per i danni alla persona e per il relativo risarcimento, l'accertamento delle lesioni, di lieve entità, deve risultare dal riscontro di un medico legale.
Sull'argomento, tra l'altro, restano in sospeso le determinazioni circa la previsione di nuove tabelle per il "danno biologico" in relazione a quanto applicato in altri Paesi europei. Viene introdotta la facoltà del risarcimento in forma specifica, tramite riparatori convenzionati. Ampliati i tempi di esecuzione delle perizie. Concessa la facoltà del divieto di cessione del diritto al risarcimento, a deroga, degli artt. 1260 al 1271 del codice civile. La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da circolazione dei veicoli, resta di due anni, ma si aggiunge un termine di decadenza di tre mesi, dal fatto dannoso, per le richieste di risarcimento, fatti salvi i casi di forza maggiore.
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