I Giudici di legittimità intervengono nuovamente in tema di unioni di fatto (Cass. n.7/2014), le quali secondo un orientamento ormai cristallizzato, rientrano pacificamente nell'alveo delle formazioni sociali e manifestazioni solidaristiche costituzionalmente rilevanti e meritevoli pertanto di riconoscimento e tutela giuridica ( v. Corte Cost. sent. n. 237/1986 e n. 138/2010 ) La tutela possessoria concessa al convivente "more uxorio" è l'oggetto della sentenza in commento, tutela giá riconosciuta in diversi pronunciamenti degli Ermellini, il "quid pluris" consiste nella circostanza che l'azione di turbativa del possesso è commessa da un soggetto estraneo rispetto ai conviventi, il terzo che commette lo spoglio è precisamente il comodante/proprietario dell'immobile che lo aveva concesso in comodato al fratello in occasione dell'avvio della convivenza. Lo stesso proprietario ha poi provveduto a sostituire la serratura dell'appartamento, sfruttando l'assenza prolungata della coppia. La Cassazione ritiene che nella fattispecie non si profili in capo al convivente "more uxorio" una situazione di possesso, poichè l'uso del bene risulta mediato da un negozio di comodato da cui è scaturita la materiale apprensione del bene medesimo, la posizione del comodatario (fratello del proprietario) è da qualificarsi quale detenzione qualificata e non possesso. Né è dato rinvenire, negli atti di causa, un "interversio possessionis", espressione che ricordiamo viene utilizzata dai giuristi in senso ampio, per indicare anche la fattispecie di cui all' art. 1141 c.c., il mutamento da detenzione a possesso (Cass. Civ. Sez. III, 8032/94 ; Cass. Civ. Sez.II, 16498/02 ). Per quanto attiene invece alla convivente/ricorrente, la convivenza per un tempo significativo con il comodatario le attribuisce la qualifica di codetentrice , ha pertanto in termini di detenzione la medesima posizione del compagno. Alla luce della la considerazione di cui gode da molti anni la c.d. "famiglia di fatto" per la pregnanza sociale da essa assunta, al pari e con le finalitá di un consorzio di tipo familiare, numerose pronunce dei giudici di merito e di quello di legittimità hanno ritenuto che il potere di fatto esercitato dal convivente non proprietario sull'immobile usato quale abitazione della coppia, è di natura ben diversa da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, ed è pertanto tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare " (cfr sentenza in commento). Per riassumere in una sola frase un concetto che appare ormai pacifico, Il convivente non è un ospite, la Cassazione ha ribadito pertanto che "l'estromissione violenta o clandestina compiuta da uno dei partner ai danni dell'altro, legittima l'attivazione della tutela possessoria (azione di spoglio), anche qualora lo spogliato non vanti un diritto di proprietà o altro diritto reale sull'immobile nella disponibilità di entrambi durante la convivenza (Cass.n. 7214/ 2013) La Corte in questa recentissima sentenza, ha con un'interpretazione analogica esteso la legittimazione all'azione di spoglio da parte del convivente di fatto anche nei confronti di un terzo e non unicamente nei confronti dell'altro partner .
Avv. Gilda Summaria - Altri articoli di Gilda Summaria
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