E-mail: barbara.pirelli@gmail.com
Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 600 del 9 gennaio 2014, vede come protagonista un uomo che era stato condannato in primo grado e in appello per il reato di lesioni in danno di minore e di minacce in danno dello stesso minore e di altri minori.
L'uomo che aveva avanzato la richiesta di giudizio "abbreviato condizionato" all'audizione di quattro testimoni, si era visto rigettare la suddetta richiesta per incompatibilità con le finalità del rito;inoltre, la responsabilità dell'uomo era emersa dalle dichiarazioni dei minori che erano stati testimoni oculari dei fatti.
Le dichiarazioni degli stessi erano state ritenute attendibili, nonostante presentassero delle incongruenze ma solo su dettagli non essenziali ai fini della credibilità della vicenda.
In buona sostanza, la discordanza delle dichiarazioni riguardava la localizzazione della lesione subita dal minore; in pratica due testimoni riferivano che la lesione avesse interessato la spalla destra mentre un altro testimone parlava di lesione sulla spalla sinistra; le discrasie testimoniali avevano interessato anche un altro elemento del racconto e cioè per un testimone l'imputato aveva impugnato il coltello con la mano sinistra mentre un altro testimone ricordava la mano destra.
In merito a ciò gli Ermellini hanno fatto rilevare che nella sentenza impugnata dall'uomo le discordanze presenti nella ricostruzione dei fatti non erano assolutamente illogiche, inoltre i ricordi sbiaditi su alcuni dettagli facevano riferimento ad aspetti non essenziali della vicenda.
Dunque, la responsabilità dell' uomo, per i fatti a lui contestati, e' emersa sulla base delle dichiarazioni accusatorie formulate dai minori, anche se le stesse presentavano delle discrasie nel racconto relativamente ad alcuni dettagli.
Quindi, secondo la Suprema Corte le disarmonie contenute nelle dichiarazioni testimoniali erano tranquillamente superabili perché si riferivano ad aspetti non essenziali della vicenda; logica conseguenza e' stata quella di ritenere le suddette testimonianze attendibili perché hanno,comunque, garantito un "profilo logico argomentativo."