Vedi ora: la nuova guida sul pignoramento presso terzi con fac-simile aggiornata alle modifiche introdotte dal d.l. n. 83/2015 convertito in legge il 5.8.2015. Per una panoramica sulle modifiche apportate vedi anche: Ecco come cambia (ancora) il processo esecutivo. Tutte le novità del decreto legge n. 83/2015 in vigore dal 27 giugno.
La mia professione di avvocato mi porta a constatare, sempre più spesso, che la procedura di espropriazione mobiliare presso il debitore - non imprenditore - è in profonda crisi: una crisi che neppure il legislatore, nonostante i diversi interventi legislativi, è riuscito ancora a sanare e che si concretizza, a mio avviso, nella difficoltà di soddisfare, in tempi brevi, la pretesa del creditore.
È questo, infatti, il principale motivo per cui si ricorre, sempre più spesso, alla procedura disciplinata dagli artt. 543 e seguenti del codice di procedura civile, ossia al pignoramento presso terzi.
Con questo elaborato, senza pretesa alcuna di esaustività, intendo fornire al lettore alcune "dritte" su come muoversi su una materia assai complessa, evidenziando le novità introdotte negli ultimi anni dalla legge di Stabilità 2013 (l. n. 228/2012) prima e dal c.d. decreto giustizia (d.l. n. 132/2014 convertito dalla l. n. 162/2014) poi.
La forma del pignoramento presso terzi
Punto di partenza di questa disamina è l'art. 543 c.p.c. rubricato "Forma del pignoramento".
Detta norma distingue due ipotesi di pignoramento presso terzi:
- il pignoramento di crediti del debitore verso terzi;
- il pignoramento di cose del debitore che sono in possesso di terzi.
Senza dubbio alcuno, la prima è la procedura di espropriazione presso terzi più utilizzata.
Quanto alla seconda forma di pignoramento, con l'espressione "cose del debitore che sono in possesso di terzi" deve intendersi: in primis che le cose non devono trovarsi nella casa del debitore, ovvero nella sua diretta e immediata disponibilità; in secundis, che esse devono essere nella disponibilità di un soggetto terzo.
Rimane fermo, ovviamente, che le cose mobili che si trovano presso il terzo devono essere di proprietà del debitore; in caso contrario troverà applicazione la disciplina prevista dall'art. 602 e ss. c.p.c. contenuta nel libro III "Del processo di Esecuzione", capo VI "Dell'espropriazione contro il terzo proprietario".
Gli elementi essenziali dell'atto di pignoramento
Leggendo attentamente l'art. 543 c.p.c. notiamo che il legislatore ha indicato quale forma deve rivestire l'atto di pignoramento presso terzi.
Più precisamente al comma 2 ha esplicitato, in modo dettagliato, gli elementi essenziali che deve contenere:
"L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492:
1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e la intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;
3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;
4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione".
La mancanza anche di uno soltanto dei summenzionati requisiti, trattandosi di requisiti essenziali dell'atto, provoca l'inesistenza giuridica del pignoramento.
I soggetti del pignoramento presso terzi
Com'è evidente, i protagonisti di questo tipo di procedura esecutiva sono tre:
1. il creditore procedente ossia il soggetto che munito di titolo esecutivo promuove l'espropriazione;
2. il debitore esecutato ossia il soggetto passivo dell'esecuzione;
3. il terzo pignorato.
Scomponendo l'atto di pignoramento in due distinte parti, possiamo affermare che:
- la prima parte dell'atto, proveniente dal creditore, è incentrata sulla citazione a comparire del debitore davanti al giudice competente, che, dopo la riforma operata dal c.d. "decreto giustizia", è quello del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede dello stesso debitore (fatta eccezione soltanto se il debitore è una delle P.A. indicate dall'art. 413, 5° comma, c.p.c. in ordine alle quali il giudice competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, rimane quello in cui il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede), e sull'invito al terzo a comunicare l'apposita dichiarazione tramite raccomandata o pec, con l'avvertimento che in caso di mancata comunicazione (e solo in tal caso dopo la riforma del d.l. n. 132/2014) dovrà comparire in apposita udienza e laddove non compaia o non renda la dichiarazione, il credito (o il possesso di cose di appartenenza del debitore) si considererà come non contestato;
- la seconda parte, invece, è propria dell'ufficiale giudiziario ed è costituita dalla dichiarazione di pignoramento e dall'intimazione, di cui all'art. 492 c.p.c., al debitore il quale, a seguito di tale intimazione, deve astenersi dal porre in essere qualunque atto volto a sottrarre alla garanzia del credito, esattamente indicato, i beni assoggettati alla espropriazione e i relativi frutti, oltre ai compiti stabiliti dal nuovo art. 492-bis rubricato "Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare" introdotto dal d.l. n. 132/2014 (convertito dalla l. n. 162/2014).
Proprio per questa sua struttura, il pignoramento presso terzi costituisce una fattispecie complessa in quanto si perfeziona non con la sola notificazione dell'atto introduttivo, ma, anche, con la dichiarazione non contestata del terzo o con la sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo indicata dall'art. 549 c.p.c.
Chi scrive ritiene opportuno ricordare che, trattandosi di citazione a comparire davanti al giudice, l'atto in questione non può essere fatto dalla parte personalmente, salvo che non sia abilitata o autorizzata a stare in giudizio di persona; è necessaria, dunque, l'attività professionale di un legale esperto in materia.
Quali sono gli "adempimenti" del creditore?
Il creditore è tenuto ad indicare, nell'atto di pignoramento, sia il credito per cui si procede, sia gli estremi del titolo esecutivo e del precetto, oltre all'indicazione, per lo meno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice.
Inoltre, il creditore è tenuto a dichiarare la residenza o ad eleggere il domicilio nel comune dove ha sede il tribunale competente.
La violazione di tale obbligo comporta, però, quale unica conseguenza, come dispone testualmente l'art. 489, 2° comma c.p.c., che le eventuali comunicazioni e notificazioni al creditore procedente andranno fatte presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione.
Il creditore deve anche indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale il terzo pignorato potrà così inviare l'apposita dichiarazione.
Ma anche con riferimento a tale obbligo, l'assenza dell'indirizzo pec non è comunque ostativa all'invio da parte del terzo della dichiarazione, la quale può essere inviata, alternativamente, tramite raccomandata.
L'art 543, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dal decreto giustizia richiede, espressamente, che l'atto di pignoramento contenga " [...] la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione. Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'art.501. [...]".
NB: I Giudici di Piazza Cavour, quanto al rispetto del termine di cui all'art. 501 c.p.c., hanno precisato che, partendo dal presupposto che non si è in presenza di un processo contenzioso, l'inosservanza del termine - dieci giorni - resta irrilevante ove non comprometta il raggiungimento dello scopo dell'atto, secondo quanto sancito dall'art. 156, comma 2 c.p.c.. Sul punto il Legislatore non ha previsto alcuna nullità per il mancato rispetto del termine di cui all'art.501 c.p.c..
E, ancora, i Giudici di Piazza Cavour hanno affermato che "Nel pignoramento presso terzi, la fissazione dell'udienza per la dichiarazione dell'obbligo del terzo senza il rispetto del termine di cui agli artt. 543 3° co. e 501 c.p.c. non dà luogo, nei confronti del terzo, a nullità dell'atto di pignoramento, atteso che, se tale termine non gli consente di organizzare la propria condotta in vista della dichiarazione da rendere, non gli impedisce tuttavia di farla in prosieguo, con effetti identici, cioè nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, rilevando in tal caso il mancato rispetto del termine suddetto solo come elemento da tenere in considerazione ai fini della regolazione delle spese processuali". (Cass., 5 giugno 1993, n.6312; Cass., 18 gennaio 2012, n. 682).
Inoltre, dopo la novella legislativa di cui al d.l. n. 132/2014, il creditore è tenuto, una volta che l'ufficiale giudiziario, eseguita l'ultima notificazione, gli consegni l'originale dell'atto di citazione, a depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna.
Il mancato rispetto di tale termine comporta la perdita dell'efficacia del pignoramento.
Analogamente, a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore dovrà depositare entro trenta giorni nella cancelleria del tribunale, il verbale, il titolo esecutivo e il precetto, consegnati dall'ufficiale giudiziario che ha proceduto a norma del nuovo art. 492-bis.
Quali sono i nuovi compiti dell'ufficiale giudiziario?
Per quanto riguarda le attività che ricadono nella competenza dell'ufficiale giudiziario giova subito evidenziare che l'atto di pignoramento deve essere notificato al terzo ed al debitore ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c., non più "personalmente", giacché il termine è stato soppresso dall'art. 19, comma 1, lett. e), n. 1, del d.l. n. 132/2014.
L'ufficiale giudiziario procede alla notificazione dopo avere esaminato et il titolo esecutivo et il precetto esibiti dal creditore.
Ad ogni buon conto, una volta eseguita la notificazione dell'atto ("l'ultima notificazione" recita testualmente il novellato comma 4 dell'art. 543 c.p.c.), l'ufficiale giudiziario è tenuto a consegnare senza ritardo l'originale dell'atto di citazione al creditore.
Sarà quest'ultimo, quindi, a dover depositare presso la cancelleria del tribunale, per la formazione del fascicolo dell'esecuzione, la nota di iscrizione a ruolo e le copie conformi (come attestate dal proprio legale) dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto entro trenta giorni dall'avvenuta consegna da parte dell'ufficiale giudiziario, a pena di inefficacia del pignoramento.
Allo stesso modo, quando procede a norma dell'art. 492-bis, l'ufficiale giudiziario è tenuto a consegnare senza ritardo al creditore oltre al titolo esecutivo ed al precetto, anche il verbale delle operazioni effettuate, in modo che lo stesso possa compiere i medesimi adempimenti in cancelleria entro i trenta giorni stabiliti, a pena di inefficacia del pignoramento.
La nuova procedura di cui all'art. 492-bis, introdotto dal d.l. n. 132/2014, prevede, infatti, che quando, su istanza del creditore procedente, l'ufficiale giudiziario venga autorizzato dal presidente del tribunale competente a ricercare con modalità telematiche i beni da pignorare, una volta acquisite tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, ivi comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con banche, datori di lavoro o committenti (tramite l'accesso telematico ai dati contenuti nelle banche dati delle P.A. o alle quali le stesse possono accedere e in particolare all'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali), lo stesso, terminate le operazioni, rediga un unico processo verbale nel quale indichi tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.
Ove l'accesso abbia consentito di individuare cose appartenenti al debitore che si trovano in luoghi compresi nel territorio di sua competenza, l'ufficiale giudiziario provvederà direttamente agli adempimenti di cui agli artt. 517, 518 e 520 c.p.c., rilasciando, invece, se i luoghi non rientrano nella sua competenza territoriale, copia autentica del verbale al creditore il quale, entro 15 giorni a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per i medesimi adempimenti (ex artt. 517, 518 e 520), all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.
Laddove, invece, l'accesso abbia consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio (a norma dell'art. 149-bis o a mezzo telefax), al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo pec, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'art. 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'art. 546.
Quando, infine, grazie all'accesso telematico vengano individuati più crediti o beni appartenenti al debitore ma nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario sottoporrà ad esecuzione quelli scelti dal creditore.
Quali sono gli obblighi del terzo?
Ex art. 546 c.p.c. il terzo, dal giorno in cui gli è notificato l'atto di pignoramento, è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.
Quando il pignoramento è eseguito presso più di un terzo, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale delle singole procedure espropriative a norma dell'art. 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di alcuni di essi.
Il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvederà con ordinanza entro venti giorni dall'istanza.
Qual è il ruolo della dichiarazione del terzo? Come può essere resa?
La dichiarazione resa dal terzo è di fondamentale importanza. Vediamo il perché.
Tale dichiarazione, che dimostra l'affermazione del creditore procedente, ha l'effetto di perfezionare il pignoramento e, conseguentemente, consentire l'assegnazione e la vendita del credito pignorato (si veda in proposito La dichiarazione del terzo pignorato: guida legale e fac-simile).
La disciplina della dichiarazione del terzo ha subito sostanziali e recenti modifiche ad opera della legge di stabilità 2013 e, da ultimo, del d.l. n. 132/2014 con la ratio di semplificare e ridurre ulteriormente i tempi della procedura dell'espropriazione presso terzi.
La l. n. 228/2012 aveva introdotto la possibilità, per il terzo, di trasmettere la dichiarazione al creditore procedente, entro 10 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, tramite posta raccomandata o pec, fatta eccezione per i crediti di cui all'art. 545, 3° e 4° comma, c.p.c. (ossia i crediti alimentari, di lavoro, ecc.) per i quali rimaneva l'obbligo di rendere la dichiarazione in udienza.
La nuova disciplina dettata, invece, dal d.l. n. 132/2014, ha esteso questa possibilità a prescindere dalla tipologia del credito.
Secondo il nuovo art. 547 c.p.c., infatti, il terzo dovrà sempre trasmettere la propria dichiarazione, alternativamente, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata al creditore procedente, specificando "di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna", oltre ai sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e alle cessioni che gli sono state notificate e che ha accettato.
Dopo la riforma operata dal decreto giustizia, pertanto, la dichiarazione dovrà essere resa in apposita udienza dal terzo soltanto in caso di mancata comunicazione della stessa, tramite i mezzi indicati dall'art. 547 c.p.c.
Di tale obbligo, il creditore dovrà informare il terzo con l'avvertimento contenuto nell'atto di pignoramento, ex art. 543, 2 comma, n. 4 c.p.c., specificando altresì che laddove questi non compaia all'udienza fissata, o pur comparendo non renda la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore (nell'ammontare o nei termini indicati), si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.
Cosa succede in caso di mancata dichiarazione del terzo?
Passiamo ora ad esaminare la nuova disciplina dettata in caso di mancata dichiarazione del terzo, con un breve flash back sulla disciplina precedente.
Secondo la precedente disciplina se il terzo non rendeva la dichiarazione - cioè negava di essere debitore - il creditore procedente doveva attivare un giudizio ordinario di cognizione avente come "petitum" il diritto di credito pignorato. Tale giudizio si concludeva con una sentenza che, se favorevole al creditore procedente, comportava la riassunzione da parte sua del processo esecutivo.
Con la disciplina di cui alla l. n. 228/2012, il legislatore all'art. 548 c.p.c. "Mancata dichiarazione del terzo" aveva previsto che se il pignoramento riguardava i crediti di cui all'art. 545, commi 3 e 4 c.p.c., quando il terzo non compariva all'udienza fissata, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, fosse da considerarsi non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione. Fuori dei casi di cui al comma 1, invece, quando all'udienza il creditore dichiarava di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissava una successiva udienza. Se il terzo non compariva neppure a questa udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, era da considerarsi non contestato a norma del comma 1.
Oggi, dopo la recente novella legislativa di cui al d.l. n. 132/2014, la procedura, a prescindere dalla tipologia dei crediti oggetto del pignoramento, prevede che, ove il creditore dichiari all'udienza fissata di non aver ricevuto la dichiarazione da parte del terzo (tramite raccomandata o pec), il giudice fissi con ordinanza un'udienza successiva, notificandola al terzo ameno 10 giorni prima.
Laddove questi non compaia alla nuova udienza (o comparendo rifiuti di fare la dichiarazione), il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a norma degli artt. 552 o 553.
Rimane fermo che il terzo può impugnare, nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, comma 1 c.p.c., l'ordinanza di assegnazione di crediti se dà prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
Che cosa deve intendersi per "non contestato"?
Deve intendersi "riconosciuto". Vige, dunque, il principio della "non contestazione" formulato nell'art. 115 c.p.c.: il fatto non contestato deve essere posto a fondamento della decisione del giudice e cioè costituisce prova.
In altri termini, sulla circostanza non contestata la prova deve ritenersi raggiunta e colui che non l'ha contestata non può essere ammesso a provare il contrario, così rimuovendo l'efficacia probatoria della sua non contestazione.
La "non contestazione" produce un effetto endoprocessuale e come tale non potrà essere invocata in altri procedimenti.
Quali effetti produce la "contestazione"?
L'art. 549 c.p.c., come modificato dalla l. n. 228/2012, disciplina l'ipotesi in cui il creditore contesti la dichiarazione resa dal terzo.
Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell'esecuzione le risolve, recita la disposizione del codice di rito, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza.
L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c.
In definitiva, vista la complessità della materia, chi scrive consiglia di rivolgersi ad un buon avvocato per il recupero del credito verificando prima se l'ammontare del credito da recuperare sia superiore ai costi della procedura di recupero.
Vedi anche: la formula per la redazione di un atto di pignoramento presso terzi
æNella sezione dei formulari giuridici è possibile visualizzare il fac-simile del pignoramento presso terzi
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