A cura di Gabriella Filippone - Il commento del Collega Fabio Scarnati su quanto pubblicato da Il Sole 24Ore del 2 febbraio 2014 è emblematico: "Non sono solo 700 euro, sono 1551 con contributo maternità ed integrativo! (che non si pagano in maniera ridotta).
E comunque, siano 700 o 1551 euro, in ogni caso non verrà riconosciuto l'intero anno ai fini previdenziali, ma soltanto sei mesi.
Ergo, facendo l'esempio di un collega di 45/50 mai iscritto alla cassa, costui dovrà pagare i primi 8 anni questa cifra, e poi altri 27 anni di contributi a 3700 euro all'anno per vedersi liquidata a 80/85 anni da parte di Cassa Forense una pensione di circa 500/600 euro! Quando a 65 anni già si ha diritto alla pensione/assegno sociale di 500 euro senza aver mai versato un centesimo di contributi!!! Ma ci rendiamo conto dell'assurdità della cosa?!? ... il sistema non è stato capace di autoriformarsi. Ne ha approfittato per autoassolversi e blindarsi in corporazione. "
Si è smarrito l'art. 3 della Costituzione, chiunque lo ritrovi è pregato di riportarlo al suo rango:
il sistema contributivo di cui all'emanando Regolamento della Cassa Forense (regolamento di rango inferiore rispetto alle Norme Costituzionali !!) astrae da ogni considerazione sulla capacità contributiva dei singoli, obbliga al pagamento di contributi (c.d. minimi) fissi ed indipendenti da situazioni reddituali (dovuti, infatti, anche in caso di reddito zero).
La Collega Stefania Arduini: "Ciò collide con il dettato Costituzionale dell'art. 3 secondo cui tutti cittadini sono uguali davanti alla Legge. "Se così è, come in effetti è, gli Avvocati con reddito inferiore ad €. 4.800,00 conservano lo status di disoccupati e, come tali, dovrebbero ricevere il trattamento di tutti i disoccupati in Italia (ed in Europa) che non sono obbligati al versamento dei contributi previdenziali".
La prassi probabilmente sarà questa: chi non si adeguerà non verrà cancellato da Cassa Forense; CF trasmetterà i ruoli ad Equitalia per il recupero coattivo del debito e sarà inviata segnalazione al COA (Consiglio Ordine degli Avvocati di appartenza) di iscrizione, per instaurare il procedimento disciplinare conseguente (sospensione e, se non anche, cancellazione dall'Albo).
Non mancheranno di fioccare i ricorsi individuali e delle associazioni. La questione introdotta dal regolamento rischia la cassazione di qualunque autorità giudiziaria.
I ricorsi verteranno su questi principali assunti degli Avvocati, qui richiamati dalla Collega Arduini, così anche su questi motivi, ed altri ancora, si basa la proposta di legge di modifica alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, d'iniziativa dei deputati Magorno, Bruno, Bossio, D'Incecco, Fanucci, Iacono, Oliviero, Zanin, presentata il 6 giugno 2013.
"1) Violazione dei principi di equità contributiva:
Il sistema contributivo dell'ente privato Cassa Forense, che gestisce interessi eminentemente pubblici, contrasta con il principio dell'equità fiscale e contributiva.
Infatti, tale principio, immanente all'Ordinamento Giuridico, strutturato sul combinato disposto degli articoli 2, 3 e 53 della Costituzione Italiana, delinea le caratteristiche generali del sistema contributivo che devono essere rispettate sia dagli Enti previdenziali pubblici, sia dagli Enti previdenziali privati. Questi, dunque, al pari degli altri soggetti che operano nel territorio, sono tenuti al rispetto delle leggi dello Stato ed, a fortiori, della Costituzione Italiana in forza della quale, il sistema previdenziale, anche di Enti Privati così come strutturato, deve essere tale da realizzare una giustizia fiscale (art. 3 Cost.), solidale (art. 2 Cost.), basata sul criterio della progressività (art. 53 Cost.) dell'imposizione contributiva.
A fronte delle Norme su richiamate (...) v'è l'attuazione di un sistema contributivo per mezzo dell'emanando Regolamento (di rango quindi inferiore rispetto alle Norme Costituzionali !!) della Cassa Forense che astrae da ogni considerazione sulla capacità contributiva dei singoli, laddove obbliga al pagamento di contributi (c.d. minimi) fissi ed indipendenti da situazioni reddituali (dovuti, infatti, anche in caso di reddito zero), il tutto non a fronte di future erogazioni previdenziali.
Ciò collide anche con il dettato Costituzionale dell'art. 3 secondo cui tutti cittadini sono uguali davanti alla Legge. Se così è, come in effetti è, gli Avvocati con reddito inferiore ad €. 4.800,00 conservano lo status di disoccupati e, come tali, dovrebbero ricevere il trattamento di tutti i disoccupati in Italia (ed in Europa) che non sono obbligati al versamento dei contributi previdenziali.
Inoltre, stabilire il versamento dei contributi minimi a fronte del reddito zero impone l'apertura di una partita IVA e la tenuta contabilità (sic!) laddove le norme tributarie escludono l'apertura della stessa se non si ha adeguato reddito.
2) Lesione di interesse legittimo
La nuova legge sull'Ordinamento Forense affida ai Consigli dell'Ordine il compito di operare il c.d. sfoltimento degli albi (cancellazione), che sostanzialmente si risolverà in una presumibile discriminazione quantitativa dei redditi, anche se formalmente esclusa dalla lettera della legge.
Tali azioni collidono con i principi di libertà del lavoro, di cui agli articoli 1, 4 e 35 della Costituzione Italiana, e dell'iniziativa economica e non discriminazione, di cui agli articoli 41 e 3 della Costituzione oltre che con i principio di libera concorrenza previsto dall'Ordinamento europeo.
In riferimento al Diritto Comunitario, va detto che la Legge n. 247/2012, partorita dallo scellerato ed incompetente Legislatore italiano, non può che chinare il capo innanzi al principio di preferenza imposto dal diritto dell'Unione europea secondo cui, questo, prevale sul diritto interno dei suoi Stati membri. La preminenza del diritto dell'Unione è sancita dall'articolo 10 della Convenzione Europea: "La Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell'Unione nell'esercizio delle competenze a questa attribuite hanno prevalenza sul diritto degli Stati membri" |
(Convenzione di Bruxelles, art. 10-Diritto dell'Unione Europea, comma 1) |
Il principio di libera concorrenza in ambito comunitario è poi richiamato dall'art. 33 comma V della Cost. che prevede l'accesso agli ordini professionali subordinato al solo previo superamento dell'esame di stato.
Ebbene la Legge n. 247/2012 vìola anche detto quadro normativo nazionale-europeo.
La cancellazione dall'albo, poi, imposta dalla Legge de qua, vìola l'interesse legittimo dell'avvocato che, dopo aver superato il concorso pubblico per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, non può vedersi negare il diritto di iscrizione all'Albo solo in forza di un "Regolamento in materia previdenziale" (sic!) che non ha la stessa cogenza della legge, dei principi Costituzionali, dei principi comunitari.
Infine, la riforma forense vìola la Legge Professionale (R.D. n. 1578/1933) che dispone il dirtto di iscrizione all'Albo degli Avvocati in caso di superamento dell'esame di Stato, nonché la facoltà dell'Avvocato di svolgere la sua professione "gratuitamente".
Il Legislatore, infatti, troppo preoccupato di fare "Cassa" ha dimenticato che l'Avvocato svolge un ruolo istituzionale: egli garantisce l'osservanza della Costituzione e l'applicazione dell'art. 24 di essa.
Da questi principi fondamentali la Legge n. 247/2012 non può in alcun modo prescindere."
Foto| via facebook
LA PROPOSTA DI LEGGE
Segnalo la proposta d'iniziativa dei deputati MAGORNO, BRUNO BOSSIO, D'INCECCO, FANUCCI, IACONO, OLIVERIO, ZANIN: Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense
Fonte immagine: http://www.webnews.it/wp-content/uploads/2013/07/camera-deputati-2013-650x245.jpg |
"Onorevoli Colleghi!
Con la presente proposta di legge si intende modificare la disciplina relativa all'ordinamento della professione forense di recente approvazione, con la legge n. 247 del 2012, stante che tale legge racchiude al proprio interno tali e tanti profili di censurabilità, anche di rango costituzionale, da richiedere le necessarie modifiche ai fini dell'eliminazione delle numerose criticità in essa presenti.
In particolare, alcune norme contenute nell'articolo 21 della legge minano la libertà del «moderno» avvocato, il quale, di tal guisa, finisce con l'essere meno libero e poco indipendente, ma, ciò che più conta, è posto in una situazione di maggiore precariato economico, in riferimento alla stessa possibilità di esercitare la propria attività professionale.
Il richiamo, in tale senso, è alla previsione normativa contenuta nell'articolo 21 della legge, laddove introduce quali requisiti di permanenza nell'albo professionale i parametri della «continuità, effettività, abitualità e prevalenza», quali vere e proprie pre-condizioni legali all'esercizio della professione forense, il cui requisito primario ed essenziale è, per l'appunto, l'iscrizione al relativo albo.
La norma di legge si limita puramente e semplicemente a rinviare alla fattispecie regolamentare promanante dagli organismi direttivi nazionali dell'avvocatura e dal Ministero della giustizia per la determinazione dei parametri in funzione dei quali valutare i requisiti in parola.
Tale norma si atteggia, quindi, come norma in bianco, laddove demanda a una fonte di rango non legislativo la determinazione dei parametri de quibus, senza specificare l'ambito, i criteri valutativi e i limiti dell'intervento regolamentare, che peraltro proverrebbe non già dall'organismo governativo nel suo complesso, bensì dal singolo dicastero e dalle organizzazioni verticistiche dell'ordinamento professionale e previdenziale.
Con tale normativa sono palesemente violati i princìpi cardine della professione forense, racchiusi nello stesso codice deontologico forense, secondo i quali «l'Avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi ai princìpi della Costituzione nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ordinamento comunitario» (preambolo al codice deontologico), e, ancora, «nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni. L'avvocato non deve tenere conto di interessi riguardanti la propria sfera personale» (articolo 10 del codice deontologico).
È difficile poter rispettare i superiori princìpi se proprio la norma contenuta nei commi 1 e 2 dell'articolo 21 impone, per la prima volta in Europa, «condizionamenti» e criteri sul modo di esercitare la professione forense, in assenza dei quali il professionista potrà essere cancellato dall'albo, con conseguente divieto di uso del titolo di avvocato e con inevitabili conseguenze anche sugli interessi dei suoi assistiti.
Se a tali rilievi si aggiunge che la permanenza nell'albo è strettamente legata all'obbligatoria iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (comma 8 dell'articolo 21) e all'ulteriore principio di continuità determinato dallo stesso ente, il rischio di vedere, da qui a pochi mesi, cancellazioni di massa dall'albo e la perdita di lavoro di migliaia di professionisti, stimati in 60.000 circa, si profila oltremodo realistico.
Peraltro, la norma in esame appare palesemente e intimamente contraddittoria, laddove, nel comma 1 si esclude ogni riferimento al reddito professionale, ai fini della determinazione della continuità professionale per la permanenza nell'albo, mentre nel comma 8 si subordina l'iscrizione agli albi alla contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con ciò introducendo un criterio economico quale condizione per l'accesso alla professione e condizionando di fatto la permanenza del professionista nell'albo alla regolare contribuzione previdenziale.
Infine, non v'è chi non veda in questo che l'articolo 21, complessivamente considerato, subordinando l'esercizio della professione a criteri di continuità, effettività, abitualità e prevalenza, e segnatamente all'iscrizione all'ente previdenziale, confligge con l'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, il quale pone quale unica condizione per l'accesso agli ordini professionali il superamento dell'esame di Stato.
Infine, l'avvocato, proprio in considerazione dell'importante funzione che svolge e al fine di un'effettiva, ampia e imparziale difesa del cittadino, deve essere libero e indipendente e non soggiogato dai propri rappresentanti attraverso parametri di natura squisitamente politica, peraltro attualmente oscuri, risultando anche in contrasto con i princìpi dell'Unione europea di libera concorrenza.
E, ancora, la modifica della legge in esame deve estendersi anche ad altre sue norme che limitano l'esercizio della professione ad alcune categorie di professionisti.
Per vero, l'articolo 22, comma 2, deve essere modificato nella parte in cui prevede che l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio alle giurisdizioni superiori possa essere richiesta da chi abbia maturato una iscrizione all'albo di otto anni e abbia frequentato proficuamente e lodevolmente la Scuola superiore dell'avvocatura istituita dal Consiglio nazionale forense (CNF), il cui regolamento può prevedere specifici criteri di modalità e di selezione.
La norma, a parte essere indeterminata nel punto in cui rimette interamente al regolamento del CNF la determinazione dei criteri e delle modalità selettivi, comporta una severa discriminazione intergenerazionale.
Difatti, da un lato richiede la frequentazione della Scuola superiore dell'avvocatura istituita con regolamento del CNF, che risulterebbe così composto proprio da avvocati cassazionisti che quindi deciderebbero i loro concorrenti nelle giurisdizioni superiori, oltre all'indebita selezione della componente dell'organismo forense stesso, dall'altro lascia immutato lo status di avvocato cassazionista per coloro che hanno già conseguito il titolo prima dell'entrata in vigore della legge professionale.
In ordine, poi, all'articolo 41, comma 12, va segnalato come rappresenti una grave limitazione per i giovani praticanti iscritti al relativo registro dover esercitare l'attività professionale solo in sostituzione del titolare di studio presso cui svolgono il tirocinio professionale, anche se si tratti di affari non trattati dal medesimo.
Appare opportuno, anche al fine di tutelare il lavoro dei giovani praticanti avvocati, abilitati al patrocinio, secondo la vecchia normativa forense, consentire il patrocinio autonomo nelle cause di loro competenza per come in precedenza prescritto.
Inoltre, in ordine all'esame di Stato regolamentato con l'articolo 46, comma 7, è evidente la necessità di sottoporre a revisione critica il comma nella parte in cui stabilisce che le prove scritte si svolgano con l'ausilio dei soli testi di legge, senza citazioni giurisprudenziali, considerando che da oltre un decennio l'esame di avvocato comporta il dover affrontare tre prove scritte, la soluzione delle quali avviene attraverso il richiamo di precedenti giurisprudenziali, soprattutto recenti, i cui riferimenti è impossibile memorizzare senza l'ausilio di un codice annotato.
La norma in esame non tiene neppure in considerazione l'esperienza pratico-giurisprudenziale e l'impostazione del tirocinio professionale, che vedono i principali attori del processo utilizzare e conformarsi alle massime giurisprudenziali, soprattutto a quelle di legittimità.
Infine, desta allarme la previsione di una nuova fattispecie penale, generica e indeterminata, prevista e punita dal comma 10 dell'articolo 46 con la sanzione della reclusione fino a tre anni, che richiama condotte e comportamenti che possono trovare soluzione in altri ambiti giudiziari o disciplinari.
In conclusione, la logica che ispira tale normativa, della quale si auspicano le modifiche richieste, è quella di creare in capo a pochi studi legali, in grado di produrre alti fatturati, una situazione di monopolio di fatto dei servizi legali e di assistenza giudiziaria, scoraggiando la concorrenza e, in particolar modo, le giovani generazioni di professionisti, con grave compromissione delle regole del libero mercato e, quindi, di una più ampia offerta dei servizi legali e di assistenza al cittadino, nonché delle garanzie e dell'effettività di tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della persona."
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).
1. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, lettera e), le parole: «ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione» sono soppresse;
b) all'articolo 17, comma 9, la lettera c) è abrogata;
c) l'articolo 21 è abrogato;
d) all'articolo 22, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli avvocati per essere ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre magistrature superiori devono essere iscritti a un albo speciale, tenuto dal CNF. Gli avvocati che aspirano all'iscrizione all'albo speciale devono farne domanda al CNF, dopo aver maturato dodici anni di iscrizione all'albo e dimostrato di aver esercitato anche davanti alle corti d'appello e ai tribunali»;
e) all'articolo 29, comma 1, la lettera g) è abrogata;
f) all'articolo 41, comma 12:
1) le parole: «decorsi sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorso un anno»;
2) le parole: «in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo,» sono soppresse;
g) all'articolo 46:
1) al comma 7, le parole: «Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali» sono sostituite dalle seguenti: «Le prove scritte si svolgono con l'ausilio dei testi di legge annotati con la giurisprudenza di riferimento»;
2) il comma 10 è abrogato.
Art. 2.
(Entrata in vigore).
1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.
Presentata il 6 giugno 2013
Fonte: CAMERA DEI DEPUTATI
Vedi anche sull'argomento: Gli Avvocati contro la Riforma Forense (Studio Cataldi)
IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 21 COMMI 8 E 9 LEGGE N. 247/2012
Il testo del Regolamento ex art. 21 co. 9 L. 247/2012, come approvato dal Comitato dei Delegati (con 47 voti a favore e 20 contrari).
Le disposizioni del nuovo regolamento non sono ancora in vigore, in quanto soggette all'approvazione dei Ministeri vigilanti, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. 509/94.
Sarà cura di CF, ad approvazione ministeriale intervenuta, divulgare le istruzioni operative a tutti gli iscritti agli Albi Forensi circa i contenuti e le modalità di attuazione della nuova normativa.
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 21 COMMI 8 E 9 LEGGE N. 247/2012
(Nota: il presente testo, che rispecchia la bozza definitiva approvata dal Comitato dei Delegati in data 31/01/2014, è qui riportato a puro scopo informativo e non ha carattere di ufficialità)
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Art. 1 - Iscrizione obbligatoria alla Cassa
1. A decorrere dal 2 febbraio 2013, o dalla data di iscrizione all'Albo, se successiva, l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli avvocati iscritti agli Albi professionali forensi, fermo restando il disposto di cui all'articolo 4 della Legge n. 141/1992.
2. L'iscrizione viene deliberata d'ufficio dalla Giunta Esecutiva della Cassa, con la decorrenza di cui al comma 1, non appena sia pervenuta comunicazione dell'iscrizione in un Albo forense.
3. Dell'avvenuta iscrizione alla Cassa deve essere data immediata comunicazione al professionista, unitamente all'indicazione dei termini per avvalersi dei benefici di cui all'art. 3 ed, eventualmente, dell'art. 4 del presente Regolamento.
4. L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria, ai sensi del primo comma, anche per gli iscritti agli albi forensi che siano contemporaneamente iscritti in altri Albi professionali. Tuttavia, essi sono tenuti al versamento dei contributi soggettivi e integrativi solo sulla parte di reddito e di volume d'affari relativi alla professione di avvocato, fermo in ogni caso l'obbligo a corrispondere i contributi minimi.
5. L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria, ai sensi del primo comma, anche per gli iscritti agli Albi forensi che svolgano funzioni di giudici di pace, di giudice onorari di Tribunale e di sostituto procuratore onorario di udienza. In tal caso, i contributi soggettivi ed integrativi saranno calcolati anche sulle indennità derivanti da tale incarico con modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, fermo in ogni caso l'obbligo a corrispondere i contributi minimi.
6. Per gli iscritti ad un Albo forense che esercitino l'attività professionale in modo concorrente o esclusivo in un altro Stato Membro della Unione Europea, si applicano i Regolamenti Comunitari n. 883 del 29/4/2004 e n. 987 del 16/9/2009 per la determinazione della legislazione previdenziale applicabile.
Art. 2 - Obbligo di comunicazione
1. I Consigli dell'Ordine, ed il CNF per gli iscritti nell'Albo Speciale, danno notizia alla Cassa delle iscrizioni agli albi da essi deliberate entro e non oltre 30 giorni dalla delibera, con le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento dei contributi.
2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento i Consigli dell'Ordine e il CNF per gli iscritti nell'Albo Speciale, trasmettono alla Cassa gli elenchi degli iscritti agli Albi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nonché ulteriori elenchi con gli iscritti agli Albi alla data del 2 febbraio 2013.
3. In caso di mancata ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione alla Cassa, successivamente all'iscrizione ad un Albo, l'avvocato è tenuto comunque a registrarsi nell'apposita sezione del sito della Cassa, in un momento precedente alla presentazione della comunicazione obbligatoria di cui all'art. 17 della Legge n. 576/1980 (cd. mod. 5) relativa all'anno di iscrizione all'Albo.
L'iscrizione alla Cassa sarà poi deliberata ai sensi dell'art. 1.
4. I Consigli dell'Ordine, e il CNF per gli iscritti all'Albo Speciale, danno notizia alla Cassa, con le stesse modalità e termini previsti al primo comma, dei provvedimenti di cancellazione, sospensione e di ogni altro provvedimento inerente la tenuta degli Albi.
Art. 3 - Retrodatazione della iscrizione alla Cassa
1. Gli iscritti agli albi, dal momento della loro iscrizione alla Cassa possono, su base volontaria, beneficiare della retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa per gli anni di iscrizione nel Registro dei praticanti, per un massimo di cinque anni a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea in Giurisprudenza e con esclusione degli anni in cui il tirocinio professionale sia stato svolto, per più di sei mesi, contestualmente ad attività di lavoro subordinato.
2. La facoltà di cui al comma 1 deve essere esercitata, mediante presentazione di apposita domanda alla Cassa, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione.
3. La domanda deve essere accompagnata dalla comunicazione prevista dall'art. 10 del Regolamento dei contributi, relativamente a tutti gli anni cui si vuole estendere l'efficacia dell'iscrizione.
4. A pena di decadenza dal diritto, l'interessato deve procedere al pagamento in unica soluzione di tutti i contributi dovuti per gli anni relativi alla pratica professionale - fermo restando il contributo soggettivo minimo nella misura ridotta prevista dall'art. 7, comma 2, del presente Regolamento - entro 6 mesi dalla comunicazione della Cassa, ovvero chiedere la rateizzazione in tre anni.
5. Per coloro che, alla data del 2 febbraio 2013, erano già iscritti all'Albo, ma non alla Cassa, in presenza di tutti i requisiti previsti dall'art. 13, Legge n. 141/1992, la retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa può essere estesa anche ai primi tre anni di iscrizione all'Albo, con le medesime modalità e costi previsti dal Regolamento dei contributi vigente alla data del 2 febbraio 2013.
Art. 4 - Facoltà di iscrizione ultraquarantenni
1. Gli iscritti agli Albi che al momento dell'iscrizione alla Cassa hanno compiuto il 40° anno di età possono ottenere i benefici di cui al comma 3 del presente articolo, con il pagamento di una speciale contribuzione pari al doppio dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo, in misura piena, dell'anno di decorrenza della iscrizione per ciascun anno a partire da quello
del compimento del 39° anno di età fino a quello anteriore alla decorrenza di iscrizione, entrambi inclusi.
2. La facoltà di cui al comma 1 deve essere esercitata, mediante presentazione di apposita domanda alla Cassa, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione.
3. I benefici per chi si avvale della facoltà di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) per le pensioni di inabilità o invalidità, l'iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, ai soli fini di cui all'art. 9, lett. b) del Regolamento delle prestazioni; devono però sussistere tutte le altre condizioni richieste, ivi compreso il compimento degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa previsti nella citata lett. b) dell'art. 9 del Regolamento delle prestazioni;
b) per la pensione indiretta, l'iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, ai soli fini del comma 4, art. 12 del Regolamento delle prestazioni; devono però sussistere tutte le altre condizioni richieste, ivi compreso il compimento degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa previsti nel comma 3 dell'art. 12 del Regolamento delle prestazioni;
c) per le pensioni di vecchiaia, gli anni per i quali è stata pagata la contribuzione di cui al comma 1 valgono al solo fine di completare l'anzianità minima necessaria per acquistare il diritto a tale pensione.
4. A pena di decadenza dal diritto, l'interessato deve procedere in unica soluzione al pagamento della speciale contribuzione, entro 6 mesi dalla ricezione della comunicazione dell'accoglimento della domanda da parte della Giunta Esecutiva, ovvero mediante rateizzazione in tre anni.
Art. 5 - Iscrizione facoltativa alla Cassa
1. L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per tutti gli iscritti nel Registro dei praticanti avvocati che siano in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza. Essa avviene a domanda degli aventi diritto con delibera della Giunta Esecutiva e può riguardare tutti gli anni del tirocinio professionale, a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea e ad eccezione di quelli in cui il praticante abbia, per più di sei mesi, svolto il tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato.
2. A pena di decadenza dal diritto, l'interessato deve procedere al pagamento in unica soluzione entro 6 mesi dalla comunicazione della Cassa, ovvero rateizzati in tre anni, di tutti i contributi dovuti per gli anni oggetto di iscrizione, fermo restando il contributo soggettivo minimo nella misura ridotta prevista dall'art. 7, comma 2 del presente Regolamento.
Art. 6 - Cancellazione dalla Cassa
1. La cancellazione degli avvocati dalla Cassa viene deliberata d'ufficio dalla Giunta Esecutiva a seguito di cancellazione dell'iscritto da tutti gli Albi forensi, nonché in caso di sua sospensione volontaria annotata nell'Albo ex art. 20 comma 2 e 3 della Legge n. 247/2012.
2. La cancellazione dei praticanti avvocati dalla Cassa viene deliberata dalla Giunta Esecutiva:
a) d'ufficio, in caso di cancellazione dell'iscritto dal Registro dei praticanti, non seguita dall'iscrizione all'Albo degli avvocati;
b) a domanda dell'interessato negli altri casi.
Art. 7 - Contributi dovuti e agevolazioni per i primi anni di iscrizione
1. I contributi dovuti dagli iscritti, per ogni anno di iscrizione alla Cassa, sono quelli stabiliti dagli artt. 2, 3, 6 e 7 del Regolamento dei contributi.
2. Il contributo soggettivo minimo è ridotto alla metà per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa, ove l'iscrizione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'avvocato compie il 35° anno di età.
Restano invariate le percentuali per il calcolo dei contributi dovuti in autoliquidazione di cui all'art. 2 comma 1, all'art. 3 commi 1 e 2 e all'art. 4 del Regolamento dei contributi.
3. Le agevolazioni previste per il contributo integrativo, dall'art. 6, comma 7 del Regolamento dei contributi, sono estese ad un ulteriore quadriennio mediante la riduzione alla metà del contributo minimo integrativo, ove la primitiva iscrizione sia avvenuta entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'avvocato ha compiuto il 35° anno di età.
4. L' art. 5 del Regolamento dei contributi è soppresso.
Art. 8 - Riscossione contributi minimi
In deroga a quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento dei contributi e limitatamente ai primi otto anni di iscrizione alla Cassa, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il contributo minimo soggettivo dovuto ai sensi dell'art. 2 del Regolamento dei contributi o dell'art. 7, comma 2 del presente Regolamento, nei casi ivi previsti, è riscosso per la metà nello stesso anno di competenza; il restante importo, se e in quanto dovuto, sulla base del successivo art. 9, deve essere considerato a tutti gli effetti quale contributo in autoliquidazione e riscosso con le modalità e termini di cui agli artt. 23 e 24 del Regolamento dei contributi.
Art. 9 - Ulteriori agevolazioni per percettori di redditi al di sotto dei parametri
1. A decorrere dall'anno 2013 e, comunque, per un arco temporale limitato ai primi otto anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, è data facoltà ai percettori di redditi professionali ai fini IRPEF inferiori a € 10.300, di versare il contributo soggettivo minimo obbligatorio in misura pari alla metà di quello dovuto ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del presente Regolamento nei casi ivi previsti, o dell'art. 2, comma 2 del Regolamento dei contributi, ferma restando la possibilità di integrare il versamento su base volontaria fino all'importo stabilito dalle predette norme. Ai fini dell'applicazione del presente comma non si calcolano gli anni di iscrizione retroattiva e facoltativa chiesti ai sensi degli articoli 3 e 5 del presente Regolamento che restano interamente sottoposti alla specifica disciplina ivi prevista.
2. Chi si avvale della facoltà di cui al comma 1 avrà riconosciuto un periodo di contribuzione di sei mesi in luogo dell'intera annualità sia ai fini del riconoscimento del diritto a pensione sia ai fini del calcolo della stessa, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del Regolamento per le prestazioni previdenziali, fermo restando la media reddituale di riferimento calcolata sulla intera vita professionale.
3. Per coloro che si avvalgono della facoltà di cui ai commi precedenti resta comunque garantita la copertura assistenziale per l'intero anno solare, anche in caso di versamento ridotto.
4. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo è data, comunque, facoltà, su base volontaria e sempre nell'arco temporale massimo dei primi otto anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, di integrare il versamento del contributo minimo soggettivo con riferimento ad ogni singola annualità, fino al raggiungimento dell'intero importo previsto dall'art. 7, secondo comma del presente Regolamento se e in quanto applicabile, o dall'art. 2, comma 2 del Regolamento dei contributi, per vedersi riconosciute per intero le annualità di contribuzione, sia ai fini del riconoscimento del diritto a pensione sia ai fini del calcolo della stessa.
5. Il limite di € 10.300 di cui al primo comma del presente articolo è adeguato in base agli indici ISTAT a decorrere dal 1°/1/2018 con riferimento alle variazioni intervenute nell'anno precedente.
6. Ai versamenti volontari di cui al comma 4, integrativi del contributo soggettivo minimo, verrà applicato il solo interesse in misura del 2,75% annuo, a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di competenza.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contributi dovuti ai sensi degli artt. 3 e 4 del presente Regolamento e ai titolari di pensione di vecchiaia o anzianità di altri Enti.
8. A partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, la Cassa non potrà dichiarare inefficaci periodi di iscrizione successivi al 2012 per mancanza del requisito della continuità professionale, né procedere a revisioni a norma dell'art. 3 della Legge n. 319/75 e successive modifiche.
Art. 10 - Esoneri temporanei
1. Nei casi particolari previsti dal comma 7 dell'art. 21 della Legge n. 247/2012, è possibile chiedere l'esonero dal versamento dei contributi minimi soggettivo ed integrativo dovuti ai sensi del presente Regolamento, per una sola volta e limitatamente ad un anno solare, con riconoscimento dell'intero periodo di contribuzione ai fini previdenziali.
La richiesta deve essere inoltrata entro i termini finali di pagamento fissati ai sensi dell'art. 25 del Regolamento dei contributi, cui i contributi minimi si riferiscono e deve essere deliberata dalla Giunta Esecutiva della Cassa. In caso di accoglimento, sono comunque dovuti i contributi in autoliquidazione sulla base dell'effettivo reddito professionale e volume d'affari prodotti dall'iscritto. In caso di mancato accoglimento non sono dovuti interessi e sanzioni purché il pagamento avvenga entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione negativa.
2. Nei soli casi di maternità o adozione l'esonero di cui al comma precedente può essere richiesto anche per eventi successivi al primo, fino ad un massimo di tre complessivi.
Per avere titolo a tale ulteriore beneficio l'iscrizione alla Cassa deve essere in atto continuativamente da almeno tre anni al momento dell'evento.
Art. 11 - Norma di coordinamento con il Regolamento delle sanzioni
L'applicazione dell'art. 9 del Regolamento delle sanzioni è sospesa fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di approvazione del presente Regolamento.
Dopo tale data le sanzioni previste dal predetto art. 9 saranno dovute solo sugli omessi o ritardati versamenti dei contributi minimi nella misura annua obbligatoria stabilita dal presente Regolamento.
Art. 12 - Norme transitorie
1. A coloro che, nelle more dell'approvazione Ministeriale del presente Regolamento e, comunque, non oltre 90 giorni dalla sua entrata in vigore, procedessero alla cancellazione da tutti gli Albi professionali prima della comunicazione della formale iscrizione alla Cassa, in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, nessun contributo minimo sarà richiesto, fermo restando il versamento del contributo integrativo in proporzione al volume di affari effettivamente prodotto. Analogo esonero è previsto per coloro che si cancellino da tutti gli Albi forensi entro 90 giorni dalla comunicazione di iscrizione alla Cassa ai sensi del presente Regolamento.
2. L'esonero di cui al comma precedente sarà revocato per coloro che si reiscriveranno in un Albo professionale forense prima che sia decorso un anno solare dalla cancellazione.
3. Nei confronti di coloro che, alla data del 2 febbraio 2013, erano già iscritti in un Albo forense ma non alla Cassa, le agevolazioni contributive di cui all'art. 7, commi 2 e 3, si applicano senza tenere conto dei limiti di età ivi previsti.
Art. 13 - Area di applicazione
Le facoltà e i benefici previsti dal presente Regolamento si applicano, a decorrere dal 2013, anche agli iscritti alla Cassa da data antecedente al 3 febbraio 2013, qualora sussistano i medesimi requisiti soggettivi ed oggettivi.
Art. 14 - Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di approvazione ministeriale sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Ogni disposizione incompatibile con le norme del presente Regolamento si intende abrogata.
Fonte: SimoneAliprandiblog
News by avv. Gabriella Filippone