Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo all'interpello n. 5 del 30 gennaio 2014 avanzato da Confindustria in merito alla corretta interpretazione dell'art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 276/2003, concernente la disciplina del contratto di somministrazione di lavoro.
Nello specifico si chiede di sapere se, nell'ambito del contratto di somministrazione, l'impresa utilizzatrice sia o meno obbligata a comunicare alla Direzione territoriale del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi, ai sensi della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il Dicastero, ricordando che l'art. 20, comma 5, lett. c) stabilisce che il contratto di somministrazione è vietato "da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4, decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche", precisa che dal tenore letterale della disposizione non sembra evincersi un obbligo di comunicazione ovvero di notifica alla Direzione territoriale del lavoro in ordine alla effettuata valutazione dei rischi; il suddetto obbligo non risulta contemplato né nell'ambito del D.Lgs. n. 626/1994, né tantomeno alla luce delle disposizioni di cui al successivo D.Lgs. n. 81/2008.
Il Ministero evidenzia che "sia a legislazione vigente (art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 276/2003) che nell'ambito del precedente quadro normativo (art. 1, comma 4, L. n. 196/1997), non appare sussistere in capo all'azienda utilizzatrice - che sottoscrive un contratto di somministrazione - alcun obbligo di comunicazione afferente alla valutazione dei rischi nei confronti degli uffici territoriali di questo Ministero, ma esclusivamente l'obbligo di dimostrare, in sede di eventuale accesso ispettivo, l'avvenuta effettuazione della predetta valutazione mediante esibizione del documento di valutazione rischi (DVR).".
In conclusione, il Ministero coglie l'occasione per richiamare le indicazioni già fornite con la risposta ad interpello n. 26/2007 secondo la quale il somministratore deve accertare "l'avvenuta predisposizione del documento di valutazione dei rischi da parte dell'utilizzatore, quanto meno per presa visione del documento stesso: non certo nei termini di una assunzione di responsabilità nel merito tecnico della valutazione dei rischi da parte del somministratore (si veda al riguardo la circolare di questo Ministero MLPS n. 7/2005), ma almeno per accertare il fatto che la valutazione stessa sia stata effettivamente eseguita".