Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo all'interpello n. 5 del 30 gennaio 2014 avanzato da Confindustria in merito alla corretta interpretazione dell'art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 276/2003,  concernente la disciplina del contratto di somministrazione di lavoro.

Nello specifico si chiede di sapere se, nell'ambito del contratto di somministrazione, l'impresa  utilizzatrice sia o meno obbligata a comunicare alla Direzione territoriale del lavoro di aver  effettuato la valutazione dei rischi, ai sensi della normativa vigente in materia di salute e sicurezza  sui luoghi di lavoro.

Il Dicastero, ricordando che l'art. 20, comma 5, lett. c) stabilisce che il  contratto di somministrazione è vietato "da parte delle imprese che non abbiano effettuato la  valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4, decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive  modifiche", precisa che dal tenore letterale della disposizione non sembra evincersi un obbligo di comunicazione  ovvero di notifica alla Direzione territoriale del lavoro in ordine alla effettuata valutazione dei  rischi; il suddetto obbligo non risulta contemplato né nell'ambito del D.Lgs. n. 626/1994, né  tantomeno alla luce delle disposizioni di cui al successivo D.Lgs. n. 81/2008.

Il Ministero evidenzia che "sia a legislazione vigente (art. 20,  comma 5, D.Lgs. n. 276/2003) che nell'ambito del precedente quadro normativo (art. 1, comma 4,  L. n. 196/1997), non appare sussistere in capo all'azienda utilizzatrice - che sottoscrive un  contratto di somministrazione - alcun obbligo di comunicazione afferente alla valutazione dei  rischi nei confronti degli uffici territoriali di questo Ministero, ma esclusivamente l'obbligo di  dimostrare, in sede di eventuale accesso ispettivo, l'avvenuta effettuazione della predetta  valutazione mediante esibizione del documento di valutazione rischi (DVR).".

In conclusione, il Ministero coglie l'occasione per richiamare le indicazioni già fornite con la risposta ad interpello n.  26/2007 secondo la quale il somministratore deve accertare "l'avvenuta predisposizione del  documento di valutazione dei rischi da parte dell'utilizzatore, quanto meno per presa visione del  documento stesso: non certo nei termini di una assunzione di responsabilità nel merito tecnico della  valutazione dei rischi da parte del somministratore (si veda al riguardo la circolare di questo  Ministero MLPS n. 7/2005), ma almeno per accertare il fatto che la valutazione stessa sia stata  effettivamente eseguita".

 

 

 


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