La nuova disciplina degli addebiti diretti in vigore dal 1° febbraio 2014
Avv. Francesco Giovanni Pagliari - Nella prassi gli "addebiti diretti" vengono comunemente utilizzati per la domiciliazione delle utenze oppure per pagamenti di finanziamenti personali o carte di credito e ad oggi venivano eseguiti tramite la procedura interbancaria "RID".
In esecuzione del progetto di un'area unica dei pagamenti in euro (c.d. "S.E.P.A." - Single Euro Payments Area) in data 31 marzo 2012 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 260/2012, che ha stabilito alcuni requisiti per l'esecuzione degli addebiti diretti, imponendo l'adozione esclusiva di standard europei ed entro termini improrogabili.
In attuazione del Regolamento UE 260/2012, Banca d'Italia ha emanato il 12 febbraio 2013 un Provvedimento con le istruzioni applicative.
Tutte le banche, per conformarsi a tali disposizioni, nell'ambito dei servizi di pagamento, dovranno sostituire entro il 1^ febbraio 2014 le procedure nazionali dei servizi di bonifico e di addebito diretto (RID) ad oggi utilizzate, con le procedure europee.
Dal 1^ febbraio 2014 la procedura "RID" non sarà dunque più operativa e tutti gli addebiti diretti[1][2] dovranno essere effettuati con la nuova procedura europea "SEPA Direct Debit" (S.D.D.), disponibile in due schemi operativi: l'S.D.D. "Core" e l'S.D.D. "B2B" (o "Business to Business").
L'S.D.D. "Core" è utilizzabile indistintamente nei confronti di qualsiasi tipo di cliente debitore (consumatore/impresa), consente a quest'ultimo di chiedere il rimborso fino a 8 settimane dopo la scadenza dell'addebito per operazioni autorizzate in precedenza.
L'S.D.D. "B2B" è riservato esclusivamente a debitori diversi dai consumatori e non consente più - come in passato era possibile con il sistema di pagamento "RID" - la facoltà per il debitore di revocare il pagamento, una volta che questo sia stato effettuato e, quindi, chiedere alla Banca la restituzione dell'importo, se non nel caso in cui il pagamento sia avvenuto in assenza di valida autorizzazione.
Il sistema di pagamento S.D.D. "B2B", peraltro, non è obbligatorio per le imprese, in quanto le s stesse possono optare anche per il sistema S.D.D. "CORE", il quale, come detto, è applicabile nei confronti di qualsiasi tipologia di pagatore, sia esso consumatore che non consumatore.
Ai sensi del Regolamento UE n. 260 del 30.3.2012, le autorizzazioni già rilasciate sotto la vigenza del sistema RID mantengono la loro validità anche nel nuovo sistema S.D.D. "B2B", ovviamente fino alla loro revoca. Ove tale autorizzazione avesse consentito la facoltà di revoca, tale facoltà risulterebbe valida anche in caso di pagamenti, effettuati dopo il 1^ febbraio 2014, mediante il sistema S.D.D. "B2B" (articolo 7, Regolamento UE n.260 del 30.3.2012).
Avv. Francesco Giovanni Pagliari
[1] Fino al 1° Febbraio 2016, sono esclusi dall'obbligo di migrazione previsto dal Regolamento Europeo i soli:
· i RID a importo fisso, caratterizzati da facoltà di storno 9 e dall'indicazione dell'importo "fisso" sulla delega. Sono RID che non prevedono diritto di rimborso nemmeno da parte del cliente consumatore in quanto il contratto siglato prevede al suo interno l'importo fisso concordato fra le parti;
· i RID finanziari, strumenti di incasso emessi da clienti identificati con la caratteristica di società finanziarie per il pagamento di strumenti di investimento.
[2] Non rientrano nell'ambito SEPA e non sono soggetti, quindi, alla normativa ex Regolamento UE n. 260/2012:
i bonifici di importo rilevante (oltre € 500.000); i bonifici esteri (Fuori Area SEPA) anche se disposti in valuta euro le Ricevute Bancarie (Ri.Ba); i MAV; i RAV; i bollettini bancari Freccia ed i bollettini postali; le transazioni eseguite con carte di pagamento (addebiti su carta senza IBAN). L'esclusione di queste tipologie di pagamento è temporanea in quanto il provvedimento della Banca d'Italia prevede che la normativa di futura adozione dovrà razionalizzare anche gli strumenti di pagamento esclusi dalla migrazione.
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