Contribuzione Gestione separata INPS 2014: Aliquota 27,72% per i Liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
Proviamo a fare due conti. In questi giorni in cui imperversa, sul fronte forense, la polemica e si chiede la sospensione del procedimento di approvazione del regolamento di attuazione dell'art.21 commi 8 e 9 L. n.247/2012, emanato dal Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense nella seduta del 31 gennaio 2014, pubblico le aliquote aggiornate INPS Gestione Separata per proporre un raffronto, in ordine al carico contributivo imposto dai due enti. A cura di Gabriella Filippone - Richiamo pertanto qui alcuni punti della lettera inviata in data odierna, su iniziativa degli Avvocati Mario Antonio Stoppa e Marco Pellegrino, al Ministro Giovannini, soggetto competente all'approvazione del regolamento di attuazione ex art.21 commi 8-9 L. 247/2012, emanato dal Comitato dei Delegati il 31.01.2014 (per leggere il contenuto della missiva inviata al Ministro Giovannini vedi: nocassaforense.blogspot.it ). Prima dell'entrata in vigore del regolamento in esame, i contributi dovuti dagli iscritti a regime ordinario per ogni anno di iscrizione alla Cassa si distinguevano in contributo soggettivo (per il 2013 €.2.700,00), integrativo (per il 2013 €.680,00) e di maternità (per il 2013 €.132,00); nel medesimo periodo le agevolazioni per i professionisti a basso reddito prevedevano una contribuzione ridotta comprensiva di due soli contributi, soggettivo e maternità, pari a circa € 1.500,00 per i primi cinque anni di iscrizione. L'avvocato neo iscritto e rientrante nel regime agevolato si troverà a versare circa 850,00 i primi cinque anni e circa 1200 (salvo aggiornamenti in peius) nei successivi sino all'ottavo anno, per poi tornare a versare "quasi" integralmente il contributo ordinario (circa €.3.700,00 attuali), come a ben sperare in una ripresa della economia e un exploit dei redditi che neppure il più ottimista degli economisti oggi intravede. Nei fatti avverrà che un iscritto alla cassa dell'età di 30 anni dopo i primi 8 anni di versamenti ridotti di circa € 850,00 l'anno e i restanti 27 anni con una contribuzione integrale di circa €.3.700,00 avrà diritto a conseguire una pensione a 65 anni dell'importo mensile verosimilmente pari alla pensione sociale, mentre per un professionista iscrittosi a 35/40 anni, le aspettative pensionistiche sono chiaramente peggiori! Costringere chi ha un reddito basso a farsi carico di un contributo fisso seppur edulcorato al "minimo", rappresenta una violazione del principio di proporzionalità e progressività contributiva previsto dall'art.53 Cost.; rappresenta un chiaro tentativo di determinare già oggi ex lege una classe di avvocati che beneficerà di un contributo da pensione sociale, ben al di sotto della soglia di povertà! |
AteneoWeb.com ha pubblicato uno schema contributivo aggiornato al 2014 che qui ripropongo.
Il contributo e' sempre a carico del committente per i due terzi e del collaboratore per un terzo. In caso di associazione in partecipazione la ripartizione tra associante e associato avviene invece in misura pari rispettivamente al 55 e al 45% dell'onere totale. Il versamento va eseguito con il modello F24 telematico:
Il minimale e il massimale di reddito sono rispettivamente fissati a 15.516 e a 76.718 euro, per coloro che si sono iscritti all'Inps prima dell'1 gennaio 1996, ovvero a 100.123 euro se iscritti a partire da quella data. Confermati, inoltre, gli sconti per gli over 65 e gli under 21."
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Fonti: No alla Cassa Forense Obbligatoria | AteneoWeb S.r.l. |
News Giuridiche by avv. Gabriella Filippone
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