Corte di Cassazione, Sezione. VI Civile - 1, ordinanza 22 ottobre 2013 - 5 febbraio 2014, n. 2542.
Cosa succede se la moglie dopo la separazione riceve in lascito un'eredità? Deve il Giudice tenerne conto ai fini della determinazione dell'assegno familiare o è questione del tutto irrilevante?
A dirlo è la Cassazione con sentenza n. 2542 del 5 febbraio 2014.
Con ricorso del 18 giugno 2009 un uomo chiedeva al Giudice del Tribunale di Roma la modifica dell'ammontare dell'assegno divorzile dovuto nei confronti dell'ex coniuge e dell'assegno di mantenimento della figlia, come disposto in base alla sentenza n. 6272/08 del medesimo organo giudicante, "per intervenute mutate condizioni economiche o soggettive dei beneficiari, consistenti nella percezione di una cospicua eredità (...)".
La donna al contrario, contestava l'affermazione relativa alle proprie condizioni patrimoniali dato che "ella aveva già speso metà dell'eredità paterna per potersi mantenere dopo la separazione in conseguenza del rifiuto dell'ex coniuge di corrispondere l'assegno impostogli in sede giudiziaria".
Cosicché giunti in Cassazione e, portata la trattazione della causa in Camera di Consiglio, il ricorso veniva rigettato e nella specie, ritenuto inammissibile quanto alla pretesa irrilevanza della dell'acquisto ereditario successivo alla separazione e al divorzio.
«Tale deduzione - afferma la Corte - deve ritenersi infondata proprio con riferimento alla giurisprudenza citata (Cass. civ. sezione I n. 23508 del 19 novembre del 2010) con la quale è stato affermato che i beni acquisiti per successione ereditaria dopo la separazione, ancorché non incidenti sulla valutazione del tenore di vita matrimoniale perché intervenuta dopo la cessazione della convivenza, possono tuttavia essere presi in considerazione ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge onerato (e quindi anche ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge beneficiario)».
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