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Lo scopo del riconoscimento di un assegno di mantenimento e' quello di garantire al coniuge beneficiario lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio. L'assegno di mantenimento può essere versato mensilmente oppure con la formula "una tantum" cioè il versamento viene fatto in un'unica soluzione e può consistere in una somma di danaro o nel trasferimento, all' altro coniuge, della proprietà di un immobile.
La moglie che in sede di separazione accetta il mantenimento con la formula "una tantum" in sede di divorzio può però tranquillamente avanzare la richiesta di assegno di divorzile; questo e' quanto ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. n. 2948 del 10.2.14, sottolinenando che il giudice non deve tenere conto degli accordi pregressi dei coniugi ma deve verificare le attuali e le future condizioni economiche delle parti.
Non appare neppure possibile in sede di separazione abbinare all'assegno "una tantum", una rinuncia a chiedere in sede di divorzio l'assegno divorzile.
Infatti, un simile accordo tra i coniugi e' nullo ai sensi dell'art. 160 c.c. secondo cui gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio.
Dunque, gli accordi tra i coniugi con cui l'altro rinuncia all'assegno divorzile sono nulli, per illiceità della causa, stante la natura assistenziale di tale assegno; quindi, il coniuge che accetta il mantenimento "una tantum" non può rinunciare in sede di divorzio
ad un suo diritto che è quello di ottenere l'assegno divorzile ovviamente ricorrendone i presupposti e cioè il coniuge beneficiario non deve avere redditi propri o comunque non sufficienti a garantirgli lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio.