In caso di straordinari pagati "fuori busta" si ritiene che trovino applicazione le sanzioni di cui alla L. n, 4/1953 e, qualora gli importi corrisposti siano inferiori a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, anche la sanzione di cui al D.Lgs. n. 66/2003.
E' quanto precisato dalla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, con la nota n. 2642 del 6 febbraio 2014 rispondendo ad un quesito della DRL del Veneto, ha sottolineato che le disposizioni per le quali si chiede l'applicabilità, in fase di ordinanza di ingiunzione, del principio di specialità sono l'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003 che dispone: "il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro...." e gli articoli 1 e 3 della Legge n. 4/1953 secondo i quali: "è fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome, e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni famigliari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute...." e "il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione".
Nel caso di specie - si legge nella nota del Dicastero - la condotta appare più grave nel momento in cui le maggiorazioni in questione non siano state neanche computate nell'ambito del totale retributivo corrisposto (come avviene per i c.d. fuori busta) il che comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 4/1953, non a caso più severe rispetto a quelle legate alla violazione dell'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003.
Corretta dunque "l'applicazione della sanzione prevista dagli articoli 1 e 3 della Legge 4/1953 mentre va verificata l'applicabilità della sanzione legata alla violazione dell'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003 in relazione alla "residua" illiceità della condotta, con particolare riferimento alla corresponsione di maggiorazioni retributive inferiori a quelle comunque previste dalla contrattazione collettiva."