Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, ordinanza 22 gennaio - 17 febbraio 2014, n. 3636.

"L'amministratore di Condominio assume la qualità di necessario rappresentante della collettività dei condomini sia nella fase di assunzione di obblighi verso terzi per la conservazione delle cose comuni sia, all'interno della collettività condominiale, come unico referente dei pagamenti ad essi relativi, così che non è idoneo ad estinguere il debito pro quota del singolo condomino, il pagamento diretto eseguito a mani del creditore del Condominio le volte in cui il creditore dell'ente di gestione non si sia a sua volta munito di titolo esecutivo nei confronti del singolo condomino".

Ad affermalo è la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 3636 dello scorso 17 febbraio 2014.

Sentenza che giunge all'esito di un procedimento avviato al fine di far accertare l'avvenuto pagamento della propria quota di spese condominiali che il convenuto dichiarava di aver già corrisposto all'amministratore di condominio medesimo.

Ebbene, la vicenda giungeva dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione in questi termini: se cioè, fosse vero che il pagamento di ciascuna delle quote di cui ogni singolo condomino è debitore debba avvenire o meno "per le mani" dell'amministratore e non già in quelle del terzo creditore.

Sicché la Corte, richiamando espressamente la decisione delle Sezioni Unite n.9148 del 2008, nonché la più recente sentenza n.21907/2011, ha così affermato il principio per cui, "ponendosi il Condominio, nei confronti dei terzi, come soggetto di gestione dei diritti e degli obblighi dei singoli condomini - attinenti alle parti comuni - l'amministratore dello stesso" andrà considerato quale unico referente della collettività dei condomini per pagamenti di questi ultimi verso i terzi creditori. 

Dott.ssa Sabrina Caporale - sabrinacaporale87@gmail.com - tel. 329/3837427
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