Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Nota n. 4036 del 21 febbraio 2014, fornisce indicazioni operative in merito all'attività di vigilanza approfondendo alcune problematiche di carattere giuridico sulle realtà occupazionali delle società ed associazioni sportive dilettantistiche.
Il quadro giuridico che emerge - si legge nella nota - evidenzia un particolare trattamento di favore riservato alle società e associazioni sportive dilettantistiche, giustificato dalla funzione sociale da esse svolta.
Il Dicastero ricorda che le società e associazioni sportive dilettantistiche (SSD e ASD), disciplinate dall'articolo 90 della L. n. 289/2002, devono essere riconosciute dal CONI ed essere iscritte nel Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche tenuto dallo stesso CONI e sono caratterizzate dall'assenza di finalità lucrative.
Mediante il riconoscimento le società e le associazioni in questione entrano a far parte dell'ordinamento sportivo e sono quindi sottoposte sia alle norme di tale ordinamento che a quelle dell'ordinamento statale.
Il Ministero, nell'evidenziare sia la complessità che la specificità della disciplina che interessa le società e le associazioni sportive dilettantistiche, prendendo atto che l'attività di vigilanza svolta nei confronti di tali realtà ha determinato l'insorgere di contenziosi con esito in buona parte non favorevole per l'Amministrazione e per l'INPS, ravvisa l'opportunità di farsi promotore, d'intesa con l'INPS, di iniziative di carattere normativo, volte ad una graduale introduzione di forme di tutela previdenziale a favore dei soggetti che, nell'ambito delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, nonché dagli enti di promozione sportiva, svolgono attività sportiva dilettantistica nonché attività amministrativo- gestionale non professionale ex art.67, comma 1, lett. m), ultimo periodo, del T.U.I.R.
Dunque, ferma restando l'attività di vigilanza già avviata ed i contenziosi in essere, si rende opportuno, conclude il Dicatero, concentrare l'attività di vigilanza sulle diverse realtà imprenditoriali evidentemente non riconosciute dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali o dagli enti di promozione sportiva e non iscritte nel Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche.