Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto; email: barbara.pirelli@gmail.com
Estensione del diritto di visita dei figli al marito e nessun mantenimento alla moglie se la stessa si trasferisce dai suoi genitori.
La madre, in sede di separazione, e' quasi sempre designata come il genitore collocatario dei figli. La scelta del giudice di affidare i figli alla madre e' legata più ad una questione di opportunità e non certamente su un giudizio di meritevolezza.
Questo significa che il magistrato tiene conto principalmente di aspetti pratici come ad esempio la circostanza che il padre lavora e non ha il tempo di dedicarsi ai figli di cui generalmente dispone una madre. Più in generale il giudice deve tenere conto non tanto tanto delle pretese dei genitori quanto del benessere dei figli.
Ed è proprio nell'interesse dei fini che in certi casi potrebbe essere esteso il diritto di visita in favore del padre.
Un caso di cui si è occupata la Corte di Cassazione riguarda la fattispecie di una madre che ha deciso di trasferirsi con i figli presso la casa dei propri genitori che abitano in un'altra regione.
La Corte con la sentenza n. 4417 del 25 febbraio 2014, ha stabilito che tale decisione, sebbene non influisca sull'addebito della separazione, può dare invece diritto al padre all'estensione del diritto di visita e coabitazione.
La cassazione ha confermato altresì quanto già deciso dalla corte di appello di Firenze in merito alla riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli e all'esclusione del mantenimento in favore della moglie.
Bisogna però ricordare che in merito al trasferimento della madre, che porta con se i figli, la Suprema Corte con una sentenza di qualche tempo fa, la n. 43292/2013 aveva stabilito che: "una madre che arbitrariamente decide di trasferirsi con il figlio in un'altra città senza interpellare il padre pone in essere un illecito perché viola le disposizioni previste dal giudice della separazione".
Gli Ermellini hanno precisato che :" l'elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile ,che riguardi l'affidamento di minori, può concretarsi in un qualunque comportamento da cui derivi la ‘frustrazione' delle legittime pretese altrui, ivi compresi gli atteggiamenti di mero carattere omissivo".
Dunque gli ex genitori sono avvertiti: se ci si vuol trasferire in un'altra città è meglio concordarlo con l'altro coniuge oppure ottenere l'autorizzazione del giudice.