Dott. Agostino Saviano
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Nel caso di sinistro causato da una cattiva manutenzione della sede stradale ovvero da una situazione di pericolo connessa alla strada o alle sue pertinenze, la responsabilità dell'Ente può essere presunta ai sensi dell'art. 2051 c.c.
E' quanto afferma dal Giudice di Pace di Caserta con sentenza n. 1076/2013, emessa a seguito della richiesta di risarcimento dei danni proposta da un utente della strada allo scopo di ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura a causa di una sconnessione del manto stradale che era risultata imprevedibile e non visibile durante la marcia e, pertanto, non evitabile nonostante la diligenza del conducente del veicolo.
Il ragionamento seguito dal Giudice di Pace adito attinge a un costante e consolidato orientamento secondo cui l'Ente è il custode dei beni e risponde dei danni provocati da detti beni e in forza dell'art. 2051 c.c.
I presupposti di tale responsabilità sono sussistenti e ravvisabili perchè il sinistro si è verificato a causa di una buca priva di segnalazione sulla strada di cui l'Ente è proprietario e custode. La responsabilità per il danno cagionato dalla buca prescinde dalla osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dell'Ente essendo sufficiente, perché possa configurarsi la prevista responsabilità, la sussistenza del rapporto di custodia tra l'Ente e la strada.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalente, la custodia si identifica in una potestà di fatto, intesa come potere di governo
della cosa. Tale potere di fatto nel nostro caso è sussistente perché i beni del demanio stradale, trovandosi all'interno del perimetro sottoposto al controllo dell'Ente, consentono una possibilità certa e sicura di tale controllo. Il luogo del sinistro si trova all'interno del perimetro urbano e può essere sottoposto ad una attività di costante controllo e vigilanza da parte dell'Ente proprietario. Deve constatarsi, però che nonostante questo effettivo potere di controllo del bene, per difetto di manutenzione, era presente nella sede stradale una profonda buca che ha determinato il sinistro de quo. Si tratta, pertanto, di una situazione anomala che ha sorpreso l'utente della strada il quale ragionevolmente poneva affidamento nell'utilizzo ordinario del bene sottoposto al controllo e alla cura dell'ente.Secondo altra dottrina nel caso de quo non è applicabile la disciplina di cui all'art. 20151 c.c., ma l'Ente Pubblico risponde dei danni secondo la norma generale di cui all'art. 2043 c.c. secondo questa norma la P.A. incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale, anche nella vigilanza e controllo dei beni di natura demaniali, limiti derivanti dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere in applicazione alla quale è tenuto a far si che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile.
La differenza tra l'art. 2043 c.c. e l'art. 2051 c.c. secondo la giurisprudenza costante consiste nella circostanza secondo la quale l'art. 2043 c.c. impone a tutti un obbligo generale di astenersi da atti che possano recare danni a terzi (un non agere). Il secondo fa riferimento al potere di fatto che si esercita sulla cosa di cui si gode, imponendo un potere giuridico di contenuto positivo, consistente nel mantenere il controllo del bene ed adottare le misure idonee ad impedire che esso arrechi danni a terzi; si impone cioè un determinato agere al fine di evitare che il bene diventi strumento di lesione dell'altrui interesse.
Il sinistro è avvenuto in presenza di una situazione stradale oggettivamente pericolosa ed insidiosa (il teste dichiarava che la vettura danneggiata percorreva una strada situata all'interno del territorio comunale, quando finiva con la ruota anteriore, lato guida, in una buca presente nella sede stradale, tale buca non era segnalata, era ricolma d'acqua, non era transennata e l'illuminazione era molto scarsa. L'auto riportava danni alla meccanica, alla ruota, al cerchione e non era più marciante). A questo punto è importante ribadire che per l'utente della strada non era possibile avvistare tale insidia se non mediante una preventiva ispezione della sede stradale, circostanza questa che l'attore non poteva porre in essere confidando nella normalità del fondo stradale sgombro da insidie o trabocchetti. È evidente che la responsabilità dell'ente perché non segnalava il pericolo in modo tale da rendere edotto il conducente della reale situazione.
Riteniamo importante, perché sia applicabile l'art. 2051 c.c., la distinzione che la Suprema Corte ha introdotto per le Autostrade, distinguendo due situazioni diverse: la prima situazione è quella "di pericolo immanentemente connesso alla struttura o alle pertinenze della strada" (si fa qui riferimento alla irregolarità del manto stradale, all'insufficiente protezione laterale, alla segnaletica insidiosa o contraddittoria e così via); la seconda situazione di pericolo è quella "provocata dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, che pongono a repentaglio l'incolumità degli utenti e l'integrità del loro patrimonio"(si fa qui riferimento alla perdita di oggetti da parte di veicoli in transito, alla formazione di ghiaccio sul manto stradale, alla perdita di sostanze oleose da parte di veicoli in transito e così via). Questa distinzione è fondamentale perché ricorrendo la prima ipotesi l'art. 2051 c.c. sarà sempre applicabile, mentre ricorrendo la seconda ipotesi la responsabilità ex art. 2051 c.c. dovrà essere esclusa tutte le volte che l'evento dannoso presenta i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità.
Dott. Agostino Saviano savago1975a@libero.it
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