di Gerolamo Taras - E' quanto emerge dalla sentenza n. 01468/2014 del Il 26/03/2014, con la quale la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha respinto, giudicandolo infondato, il ricorso in appello proposto dalla Societa' Tradeco S.R.L., contro il Comune di Conversano nei confronti di Lombardi Ecologia s.r.l., per la riforma della sentenza del T.A.R. Puglia - Bari - Sez. II, n. 225 del 13 febbraio 2014, concernente l' affidamento dei servizi spazzatura, raccolta e trasporto rifiuti urbani.
La società Tradeco, davanti al TAR, aveva contestato la legittimità dell'aggiudicazione dell'appalto in favore della società Lombardi Ecologia s.r.l. in quanto, quest'ultima, sarebbe stata priva del requisito di regolarità contributiva.
Circostanza, erroneamente, non riscontrata, a detta di Tradeco, dai primi giudici, a causa di un'omessa o superficiale valutazione del materiale probatorio versato in atti ovvero di un'insufficiente ed inadeguata istruttoria, oltre che di una motivazione approssimativa, lacunosa e assolutamente non condivisibile.
Di qui il ricorso in appello.
Come in precedenza il TAR, anche il Consiglio di Stato ha considerato sufficiente, a dimostrare la regolarità della posizione contributiva della società aggiudicataria del servizio, i diversi durc agli atti, rilasciati da I.N.A.I.L. - I.N.P.S. nei quali veniva evidenziata la regolarità dei versamenti assicurativi e contributivi.
"Com'è noto il documento unico di regolarità contributiva è una dichiarazione di scienza che si colloca fra gli atti di certificazione o di attestazione aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso dell'ente, assistiti da pubblica fede ai sensi dell'articolo 2700 c.c. e facenti pertanto prova fino a querela di falso; le inesattezze o gli errori contenuti in detto contenuto, investendo posizioni di diritto soggettivo, possono essere corretti solo dal giudice ordinario o all'esito della proposizione della querela di falso o a seguito di un'ordinaria controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (Cons. St., sez. V, 17 maggio 2013, n. 2682).
"L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 8 del 4 maggio 2012 ha tra l'altro precisato quanto al contenuto del d.u.r.c. che "la valutazione compiuta dagli enti previdenziali sia vincolante per le stazioni appaltanti e preclusa, ad esse, una valutazione autonoma" e che "…la mancanza di d.u.r.c. comporta una presunzione legale iuris et de iure di gravità delle violazioni previdenziali", enunciando poi il principio di diritto secondo cui "ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 1, lett. i), d. lgs. n. 163 del 2006, anche nel testo vigente anteriormente al d.l. n. 70 del 2011, secondo cui costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale, la nozione di "violazione grave" non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina del documento unico di regolarità contributiva; ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (d.u.r.c.) si impongono alle stazioni appaltanti che non possono sindacarne il contenuto".
"Ciò posto, stante la (più volte) attestata regolarità contributiva della aggiudicataria l'amministrazione appaltante non avrebbe potuto esimersi dal procedere all'aggiudicazione definitiva in sua favore dell'appalto di cui trattasi, non avendo alcun potere di valutazione di fatti o circostanze, quali quelli evidenziati dalla società appellante, che il documento unico di regolarità contributiva non ha ritenuto rilevanti; ad analoghe conclusioni deve giungersi anche con riguardo ai poteri del giudice amministrativo che, in virtù della natura certificatoria e del valore fidefaciente del contenuto del predetto documento unico di regolarità contributiva non può liberamente apprezzare fatti e circostanze asseritamente indici di irregolarità contributiva, fermo restando ovviamente la facoltà della parte interessata di far eventualmente valere nelle competenti sedi giudiziarie la falsità materiale o ideologica del contenuto del predetto documento".
Tutt' al più "sarebbe spettato alla società appellante, nel rispetto del fondamentale principio dell'onere della prova, dimostrare (comunque davanti al giudice ordinario), eventualmente anche per indizi, gravi, precisi e concordanti, che alla (eventuale) mancanza dell'accentramento delle posizioni assicurative presso la sede di Bari si sia accompagnato anche il mancato dialogo tra le sedi degli istituti (I.N.A.I.L. - I.N.P.S.) e che ciò avrebbe dato luogo ad un documento unico parziale ed infedele.
Per il giudice d' Appello sono destituiti di fondamento anche i rimanenti motivi di gravame che avevano riproposto la questione dell'asserita manifesta erroneità, illogicità ed irragionevolezza dei punteggi attribuiti alla offerta tecnica della società appellante rispetto a quelli assegnati all'offerta dell'aggiudicataria.
Infatti per consolidato indirizzo giurisprudenziale … anche "le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte tecniche presentate dalle imprese concorrenti, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti, evenienze tutte che non sussistono nel caso di specie … Le critiche spiegate dall'appellante circa la presunta sopravvalutazione dell'offerta dell'aggiudicataria e l'ingiustificata sottovalutazione della propria fondandosi su considerazioni e valutazioni di carattere soggettive, sono prive di qualsiasi obiettivo riscontro, e si risolvono pertanto in un mero inammissibile dissenso alle valutazioni della commissione di gara".
sentenza n. 01468/2014