Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 9 dell'11 aprile 2014, fornisce indicazioni di carattere operativo in merito al D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 (in vigore dal 6 aprile 2014) emanato con lo scopo di dettare nuove disposizioni relative alla lotta contro la pornografia minorile, l'abuso e lo sfruttamento dei minori.

Il Dicastero - precisando che l'art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014 (che introduce l'art. 25 bis al D.P.R. n. 313/2002) stabilisce che "...dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale..." deve essere richiesto il certificato penale del casellario giudiziale - chiarisce che l'adempimento in questione riguarda esclusivamente i nuovi rapporti di lavoro costituiti a decorrere dal 6 aprile 2014 e non si applica a tutti i rapporti di lavoro già in essere.

L'obbligo - si legge nella circolare -non può essere limitato alle sole tipologie di lavoro subordinato ma vanno ricomprese anche quelle forme di attività di natura autonoma restando fuori dalla sfera di operatività i rapporti di volontariato e i rapporti di lavoro domestici (es. baby sitter);

Le agenzie di somministrazione rientrano, invece, tra i datori di lavoro obbligati all'adempimento legislativo; il personale interessato dalla disposizione è solo quello che ha un contatto non mediato e continuativo con i minori e pertanto l'obbligo non riguarda i dirigenti, i responsabili, preposti e tutte quelle figure che sovraintendono alla attività svolta dall'operatore diretto, che possono avere un contatto solo occasionale con i destinatari della tutela.

Il Dicastero sottolinea poi che l'obbligo va circoscritto alle sole attività che implicano un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori rimanendo escluse quelle attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata.

In attesa della certificazione, è comunque possibile impiegare il lavoratore sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da esibire eventualmente agli organi di vigilanza.

 


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