E' quanto ha stabilito il Tar per la Puglia con due distinte sentenze di pari tenore decidendo sul ricorso presentato da Sottufficiali e graduati dell'Esercito che erano stati trasferiti a seguito della soppressione dell'Ente in cui prestavano servizio. Nello specifico i ricorrenti avevano evidenziato che i trasferimenti "a domanda" oggetto del caso trattato, nonostante fossero avvenuti dietro loro formale e documentata richiesta, avrebbero dovuto più realisticamente essere inquadrati tra quelli disposti puramente e semplicemente "d'autorità", cioè nel prevalente interesse della Pubblica Amministrazione che li avrebbe sollecitati a presentare domanda di trasferimento.
"Pur se il Collegio è consapevole che l'orientamento giurisprudenziale sul tema specifico non è uniforme, la distinzione fra i trasferimenti d'autorità o d'ufficio e quelli a domanda è obbiettivamente da individuare nella diversa rilevanza che in essi assumono i contrapposti interessi in gioco, ovvero, da un lato, quello dell'Amministrazione al regolare ed ordinato funzionamento degli uffici pubblici e, dall'altro, quello dei dipendenti al soddisfacimento delle proprie esigenze personali e familiari.Mentre i trasferimenti d'ufficio perseguono, infatti, in via immediata ed esclusiva l'interesse specifico dell'Amministrazione alla funzionalità dell'ufficio, al quale è completamente subordinata la posizione dei pubblici dipendenti (le cui aspirazioni individuali possono essere tenute in considerazione eventualmente nei limiti delle preferenze da essi espresse circa la sede di servizio), nei trasferimenti a domanda risulta prevalente il perseguimento del soddisfacimento delle necessità personali e familiari dei dipendenti, rispetto alle quali l'interesse pubblico
funziona esclusivamente come limite esterno di compatibilità, dovendo in ogni caso essere sempre assicurato il rispetto dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione sub specie, in particolare, del principio di "buon andamento". Nell'ambito di tale orientamento è stato, in particolare, affermato che non è sufficiente la mera presentazione di una domanda del pubblico dipendente affinché l'assegnazione ad una nuova sede di servizio possa essere sicuramente qualificata come trasferimento a domanda, dovendo indagarsi su quale interesse sia stato perseguito immediatamente e prioritariamente ..... Nel caso di specie, come esposto in fatto, i ricorrenti hanno presentato domanda di trasferimento su evidente sollecitazione implicita della stessa Amministrazione, in vista del ridislocamento del 7° Reggimento Bersaglieri dalla sede di Bari a quella di Altamura. Ad avviso del Collegio la proposizione di tale domanda non preclude il riconoscimento dei benefici conseguenti al trasferimento d'ufficio, in quanto esso non è avvenuto per libera scelta, ma su indiretta sollecitazione della Pubblica Amministrazione, senza che ciò abbia comportato il mutamento della natura sostanziale del trasferimento disposto "d'autorità" e del tipo di interesse (prevalentemente pubblico) ad esso sotteso. Per le ragioni esposte, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va riconosciuto ai ricorrenti il diritto alla corresponsione delle somme di cui all'art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, con decorrenza, per ciascun singolo ricorrente, dalla data di effettivo trasferimento...."