- Dott. Emanuele Mascolo - " Sussiste litisconsorzio necessario processuale nei confronti del condomino dissenziente" per quanto riguarda l'impianto di riscaldamento centralizzato in un condominio, secondo quanto disposto dalla Corte di Cassazione con la Sentenza numero 8727 del 15 aprile 2014.
La Sentenza in oggetto è già stata segnalata su questo sito (vedi qui) ma vorrei ora proporne una analisi più approfondita del fatto.
La questione ha avuto inizio nel 2000, quando, due condomini, separatamente adivano il Tribunale di Trani, a seguito di una delibera condominiale che decideva la cessazione del servizio centralizzato di riscaldamento del "supercondominio" senza indicare alcunché quanto alle modalità di trasformazione in impianti unifamiliari.
Successivamente, l'assemblea condominiale accoglieva la richiesta di un condomino di procedere alla cessazione del servizio centralizzato di riscaldamento, senonchè, in una successiva delibera il condominio stabilisce di voler continuare ad usufruire dell'impianto centralizzato. Riunitisi gli amministratori dei del supercondominio, decidevano di negare gli stacchi unilaterali dall'impianto e, al condomino che già si era distaccato chiedevano il pagamento delle quote per l'erogazione dell'elettricità e per il combustibile.
L'assemblea, visto la volontà del condomino di non pagare, rinunciava al rimborso e deliberava "il divieto di ulteriori distacchi dall'impianto centralizzato e stabiliva che anche i condomini distaccatisi avrebbero dovuto contribuire alle spese di manutenzione e di esercizio."
Il Tribunale di Trani rigettò le domande ed, uno dei due condomini ha proposto ricorso innanzi alla Corte di Appello di Bari, ritenendo che il Tribunale non avrebbe tenuto conto "dell'accordo intervenuto tra le parti in lite con intese verbali, e comunque per facta concludentia, che legittimava il suo distacco e l'esonero dalle spese, come dimostravano anche le delibere assembleali delle singole palazzine. Inoltre, l'appellante denunciava l'errata applicazione dei criteri di ripartizione delle spese dettati dall'articolo 1123, commi 2 e 3, c.c., ben potendo il partecipante al condominio rinunciare al servizio di riscaldamento ed essere esonerato dalle spese per l'uso, specie nel caso in cui il servizio era divenuto inutilizzabile per causa del "supercondominio" e in base agli accordi che consentivano il distacco."
Anche la Corte di Appello di Bari ha rigettato il ricorso, pertanto è stata adita la Corte di Cassazione proponendo due motivi di ricorso: il primo secondo cui, deduce la "violazione o falsa applicazione dell'art. 331 C.P.C., in relazione all'art. 360 C.P.C., comma 1 n. 4."
Con il secondo motivo di ricorso si deduce il vizio di "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 C.P.C., comma 1 n. 5; violazione ed errata applicazione dei criteri di ripartizione delle spese di consumo ex art. 1123 comma 2 e 3 cod. Civ. In relazione all'art. 360 C.P.C., comma 1 n. 3.
La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza numero 8727 del 2014, ha accolto il primo motivo di ricorso, che a sua volta, assorbe anche il secondo e ha sostenuto che "sussiste litisconsorzio necessario processuale nei confronti del condomino dissenziente, che aveva impugnato la delibera assembleare, partecipato al giudizio di primo grado e non aveva appellato nel grado successivo. All'integrazione la Corte territoriale avrebbe dovuto provvedere d'ufficio e comunque la questione era stata sollevata dalle parti. Né al riguardo appare utile procedere all'interpretazione della presunta volontà di acquiescenza della parte pretermessa, con riguardo agli effetti che le pronuncia, adottata in assenza del contraddittore necessario, potrebbe determinare. Infatti, deve rilevarsi che "se la decisione viene resa nei confronti di più condomini, che abbiano agito in uno stesso processo, tutti sono parti necessarie nei successivi giudici di impugnazione, poiché per tutti deve potere fare stato soltanto la pronuncia finale, dandosi altrimenti luogo all'eventualità di giudicati contrastanti, con l'affermazione della legittimità della deliberazione per alcuni e della sua invalidità per altri" (Cass. 2000 n. 13331; Cass. 1985 n. 2471)."
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