di Gerolamo Taras - Concorsi per ricercatori a tempo determinato - Una situazione di incompatibilità

 

Propongo alla vostra attenzione la sentenza n.   00271/2014 del TAR Sardegna, perché esamina  un caso che ricorre, spesso, nelle aule dei Tribunali Amministrativi Regionali. Si tratta delle procedure per l' assunzione, nelle Università, di ricercatori a tempo determinato.

Tema doloroso, e particolarmente sentito, in quanto riguarda prevalentemente giovani,  alla disperata ricerca di un' occupazione.

In occasione delle selezioni (di tutte le selezioni)  gli esclusi trovano sempre qualcosa da ridire, sui meriti di coloro che li hanno preceduti nelle graduatorie. Oggetto del contendere: la formulazione del bando, i criteri di valutazione delle prove e dei  titoli ecc. Anche se, alla fine (ed il più delle volte ingiustamente) il vero bersaglio sono le Commissioni, meglio la loro imparzialità, vista da molti come il mezzo per aprire i percorsi universitari ad una ristretta cerchia di predestinati: prescelti, vuoi per ragioni di parentela,vuoi per ragioni, in senso lato, politico-sociali. Le circostanze portate all' attenzione dei Giudici, non sempre ottengono conferma alla fine del giudizio,  ma da esse comunque emergono situazioni e  circostanze,  quasi sempre, astrattamente idonee ad alimentare un clima di sospetto.  Elementi che danno la misura della fiducia dei giovani  nelle istituzioni deputate, in qualche modo, a decidere del loro futuro. 

Non sempre, purtroppo, senza ragione, come in questo caso: di una concorrente (risultata poi vincitrice) ammessa al concorso in situazione di incompatibilità, per gli effetti dell' art. 18, comma 1, lettere b) e c), della legge n° 240 del 2010 (ai procedimenti per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato, di cui all'art. 24 della medesima legge, «non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo»).


Il TAR, sulla base della norma sopracitata, ha, ovviamente, accolto l' inevitabile ricorso presentato dalla dott.ssa S. contro  il decreto di approvazione della graduatoria per un posto di ricercatore a tempo determinato, presso l' Università di Sassari, annullandolo.

La ricorrente aveva denunciato l'illegittimità dell'ammissione alla procedura selettiva in esame della dr.ssa M. per la violazione della norma sopra richiamata, in  quanto legata da un rapporto di parentela con un professore, appartenente alla facoltà che ha pubblicato il bando.


Queste le motivazioni della decisione. "Secondo il legislatore la situazione di incompatibilità descritta nella norma mette in pericolo l'imparzialità delle valutazioni riservate alla Commissione esaminatrice, ed - ancor prima - l'imparzialità dell'azione degli altri organi che intervengono in altre fasi del procedimento (come in quella dell'approvazione della proposta di chiamata o della indicazione degli standard qualitativi ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010)".

"L' incompatibilità può manifestarsi anche successivamente alla partecipazione alla selezione in assenza di condizioni di incompatibilità e rileva fino al momento della stipula del contratto. In tal senso dispone  la lettera c) del medesimo art. 18, secondo cui la norma «di cui alla lettera b), ultimo periodo» si applica anche «al conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo».

Pertanto dalla lettura congiunta delle due disposizioni in esame (ossia le lettere b) e c) dell'art. 18 cit.), appare del tutto evidente, dunque, come la descritta situazione di incompatibilità assuma rilevanza giuridica sia nella fase della partecipazione alle procedure di chiamata, sia ai fini della conseguente stipula del contratto da parte del candidato nominato vincitore del concorso.

Tali ultime disposizioni devono essere, infatti,  correttamente interpretate in senso conforme all'art. 18 cit. della legge n. 240 del 2010; e dunque nel senso che la incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 18 cit., preclude (non solo la stipulazione del contratto ma) anche la partecipazione alla procedura selettiva presupposta.

In conclusione, non è stata accolta la difesa della contro interessata, secondo cui l'incompatibilità rileverebbe solo per la stipulazione dei contratti e non anche per la partecipazione alla procedura, come disposto, del resto, dall' art. 19 del bando di concorso e dell'art. 16 del regolamento di Ateneo sul reclutamento di ricercatori a tempo determinato (la vincitrice era stata infatti  destinata ad un dipartimento diverso da quello a cui apparteneva il professore in situazione di incompatibilità).


Nel caso in esame, come è stato accertato dai Giudici, la situazione di incompatibilità della dr.ssa M sussisteva sia al tempo dell'approvazione della deliberazione, sia al tempo della pubblicazione del bando di concorso e della presentazione delle domande di partecipazione. Con la conseguenza che la domanda di partecipazione della stessa alla procedura selettiva doveva essere esclusa, in applicazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 240/2010.

 Non possiamo non riconoscere come  la norma, questa volta, abbia colto  veramente nel segno e sia andata alla radice del male.  E' evidente che le condizioni per una valutazione  giusta delle prove dei concorrenti, dipendono da una corretta predisposizione dei bandi di concorso. E' in questa sede, attraverso la definizione dei criteri di selezione, che si gettano le basi per la successiva  gestione della procedura. Il legislatore ha voluto così evitare, con una presunzione di illegittimità, che la presenza di parenti o affini, nella struttura che pubblica il bando di concorso, potesse in qualche modo orientare le regole del gioco, a favore di questo o quel concorrente.

 

Una norma che avremmo visto, volentieri, applicata anche alle gare d' appalto indette dalle Amministrazioni Pubbliche. Non di rado le clausole dei bandi sono state "studiate" da dirigenti che, solo successivamente alla presentazione delle domande di partecipazione alle gare, verificano la loro incompatibilità con le imprese partecipanti.

sentenza n. 00271/2014 del TAR Sardegna
Gerolamo Taras - dott.ninotaras@gmail.com - Altri articoli di questo autore

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