Di Laura Tirloni - Negli ultimi anni i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA ossia dislessia, disortografia, discalculia, disprassia, disturbo misto) hanno ricevuto una progressiva attenzione da parte della comunità scientifica, dei mass media, delle Associazioni e delle istituzioni scolastiche. Nonostante ciò, può risultare ancora complesso, per un docente o un familiare, capire come orientarsi in caso di diagnosi di DSA.
I disturbi dell'apprendimento possono essere definiti come una difficoltà negli apprendimenti scolastici non spiegabile sulla base dello sviluppo dell'intelligenza generale (che risulta adeguato in base all'età), in bambini che hanno frequentato la scuola primaria per almeno due anni e con regolarità. Da ciò si deduce che la diagnosi non andrebbe effettuata prima dei 7-8 anni per i disturbi di lettura-scrittura e verso la fine della terza elementare per quelli di calcolo. In caso di diagnosi positiva, lo specialista ha il compito di indirizzare e guidare la scuola e la famiglia nell'utilizzo di varie tecniche, che possono aiutare l'alunno nel lavoro scolastico e agevolarne gli apprendimenti concettuali e la libera espressione, con modalità adeguate in base all'età.
Anche la normativa vigente si sta muovendo di pari passo e con la Circolare Ministeriale del 2004 (Prot 4099/A del 5.10.2004) ha consentito e promosso l'uso di strumenti 'compensativi e dispensativi' nei confronti di un bambino a cui sia stata avanzata diagnosi di DSA. Un passo in avanti ulteriore è stato fatto con il Decreto del 22 giugno 2009, che enuncia le norme per la valutazione scolastica, regolando le verifiche e gli esami nei casi di alunni con DSA. Attualmente i giovani affetti da DSA non hanno ancora diritto all'insegnante di sostegno. Grazie alla Legge 170/10 hanno invece diritto a strumenti tecnologici e didattici (sintesi vocale, programmi di video scrittura, registratore, correttore ortografico, calcolatrice ecc) compensativi e a misure alternative che permettano loro di sostituire alcuni tipi di prove valutative con altre equivalenti, ma più adatte in considerazione del disturbo.