Avv. Francesco Pandolfi, specializzato in diritto militare.

Malattia contratta dal militare in occasione di servizio in Bosnia, responsabilità del Ministero della Difesa, sentenza del Tribunale civile di Roma n° 17270/12.

La scelta volontaria del militare di recarsi in siti bellici non scrimina la responsabilità del Ministero della Difesa, ben consapevole delle zone "a rischio" ove esistevano materiali tossici di vario tipo ( utilizzati dall'ignaro militare ).

Pur non esistendo una risposta certa e incontestabile circa l'ammissione o l'esclusione del nesso di causalità materiale tra la malattia tumorale contratta in occasione di servizio e il contatto e l'esposizione con sostanze inquinanti in alcuni periodi di missione svolti dal militare in Bosnia, può tuttavia ammettersi un ruolo concausale tra l'esposizione e la malattia, da cui consegue per l'effetto il diritto al risarcimento del danno alla salute.

Nella fattispecie, il Capitano dell'Esercito Italiano Mxxxx conveniva in giudizio il Ministero della Difesa in persona del Ministero p.t. onde ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali subiti per aver contratto un linfoma nella variante sclero nodulare in occasione del servizio prestato nella Missione internazionale di Pace in Bosnia.

All'epoca del servizio egli era capitano in servizio permanente effettivo dell'Esercito Italiano presso il Comando Logistico dell'Esercito; aveva iniziato la sua carriera militare nel 1990 presso la Scuola del Genio in qualità di A.U.C. (Allievo Ufficiale di Complemento): promosso Sottotenente, era stato assegnato successivamente al 6 Reggimento Genio Pionieri; aveva quindi vinto il concorso per il reclutamento di Sottotenenti delle varie Armi ed era rientrato in servizio nel 1993 presso il 21 Reggimento Genio Pionieri ove rimaneva effettivo sino all'11 luglio 1999.

Indi, veniva promosso con il grado di Capitano; oltre a partecipare a diversi corsi di specializzazione (tra cui: il corso B.O.E. - Corso di Bonifica Esplosivi), il corso antisabotaggio ed altri corsi minori, nel 1996 aveva preso parte alla missione IFOR in Bosnia; nel 1998, in occasione dei soccorsi prestati alle popolazioni dei Comuni di Sarno e Quindici, colpiti dall'alluvione del 5 maggio dello stesso anno, il Cap. M. aveva avuto le prime avvisaglie di un aggravamento del suo stato di salute.

Rientrato in sede dopo le ferie estive, gli era stata diagnosticata una particolare forma di neoplasia maligna ed esattamente un "linfoma o morbo di Hodgkin nella variante sclero - nodulare, in fase cellulare al 3 stadio B"; iniziato il trattamento chemioterapico, il militare aveva concluso i cicli di terapia con cure radioterapiche.

In relazione alla sopra accennata condizione di salute, il Cap. M. era stato posto in aspettativa per convalescenza,quindi era stato giudicato dagli organi della Sanità Militare "idoneo al servizio militare incondizionato"; non essendosi verificatisi poi segni di recidiva della malattia, egli aveva proseguito controlli in "follow up".

Nel 2001 il militare aveva ottenuto in sede il riconoscimento dell'equo indennizzo per infermità derivata da causa di servizio presso la Commissione Medico- Ospedaliera del centro Militare di Medicina Legale di Roma: il giudizio positivo all'accertamento che l'eziopatogenesi della patologia neoplastica insorta ai suoi danni era derivata da un insieme di fattori anche di inquinamento ambientale dipendenti quindi causa di servizio.

Successivamente egli aveva quindi proposto al TAR Lazio azione di responsabilità contrattuale nei confronti dell'Amministrazione datrice di lavoro per tutti i danni, patrimoniali e non, sofferti in relazione alla citata patologia giudicata dipendente da causa di servizio, ma in relazione a detto ricorso non era ancora stata fissata udienza di trattazione.

Nella diversa sede civilistica il militare aveva chiesto la condanna del Ministero al risarcimento di tutti i danni subiti a titolo di responsabilità extracontrattuale; specificava che durante la missione in Bosnia e nella Repubblica serba aveva contribuito alla sistemazione di numerosi tratti stradali, talvolta mediante scarificazione, ricarica, finitura del manto stradale e realizzazione di opere idriche; alla riparazione di alcune tratte di acquedotti mediante il rifacimento del manto stradale, ovvero mediante la rimozione/sgombero di macerie e lo spostamento di fortificazioni preesistenti; allo scavo per l'interramento di condutture del gas; allo spostamento di un treno, per la riapertura totale della viabilità stradale.

Aveva inoltre compiuto, a favore del contingente, ulteriori, diversi interventi nelle varie infrastrutture ove sono collocati i reparti della Brigata, ed in particolare: completamento e nuove realizzazioni, con sbancamenti e ricarica, di aree adibite a parcheggio ovvero per ricavare altri spazi alloggiativi; realizzazione di strutture in legno ed eternit per le relative coperture; aveva partecipato inoltre all'operazione "Vu." con la quale si era provveduto alla distruzione del materiale esplosivo rinvenuto in un sito dichiarato non autorizzato dall'ARRC (tra il materiale in questione era stato movimentato e distrutto, tra l'altro: cartucciame cal. 40 mm.; razzi da 122 mm. KBKTM; razzi da 122 mm. M.91).

Attribuendo un diretto nesso causale tra la malattia tumorale che l'aveva colpito e l'ambiente malsano nel quale era stato costretto ad operare, con rischi a lui non noti ma ben conosciuti dagli odierni convenuti (ricerche condotte da laboratori e centri federali degli U.S.A. seguite da ulteriori studi e ricerche sino all'emanazione delle c.d. "Regole d'Oro - Norme di protezione U.S.A. per la Somalia in merito alle debite protezioni e precauzioni da apprestare ed impartire ai militari che si trovavano ad operare nei contesti bellici nei quali erano stati esplosi armamenti all'Uranio Impoverito, regole integrate da un "Memorandum" del 16.8.1993 emanato dal "Department of the Army - Office of the Surgeon General", cui aveva fatto seguito la conferenza stampa di Bagnoli del 1995, alla quale aveva partecipato il Generale Mambrini. Comandante FOZ SUD - EST Europa, conferenza nel corso della quale erano state illustrate le armi ed i mezzi utilizzati in Bosnia tra cui gli A - 10 che sparano proiettili all'Uranio Impoverito, nonché la Commissione Parlamentare inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che avevano colpito il personale militare impiegato nelle missioni internazionali di pace, sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo dell'uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale, e da provvedimenti successivi adottati dallo Stato Italiano) il militare chiedeva, pertanto, dichiararsi la responsabilità aquiliana del Ministero ex comb. disp. artt. 32 Cost. artt. 2087 e 2043 ovvero dichiararsi la responsabilità aquiliana del predettoi ex comb. disp. degli artt. 32 Cost. 2043 c.c. e 40 c.p.; in subordine, ex art. 2050 c.c.

La difesa erariale chiedeva quindi il rigetto delle richieste ex adverso formulate.     

I c.t.u. concludevano quindi che il militare attore, in conseguenza degli eventi descritti, aveva subito un periodo di inabilità temporanea assoluta di 9 mesi ed un danno da invalidità permanente valutabile nella misura del 25/30%, secondo i comuni barèmes valutativi; il Giudice condivideva le risultanze della c.t.u. nonostante le incertezze preliminarmente espresse in ordine al nesso causale, da ritenersi però del tutto sconfessate dalla corposa documentazione elencata nella parte narrativa e dallo stesso riconoscimento della causa di servizio all'attore, elevando in via definitiva la percentuale della invalidità permanente in ragione del 30%.

Per completezza rilevava il Giudice, accordando il risarcimento dei danni così come lamentati, che la volontarietà di esercitare una certa professione e di andare in siti bellici non valeva in alcun modo a scriminare la responsabilità del Ministero della Difesa, ben consapevole dei rischi - sopra descritti - delle zone "a rischio" per l'esistenza di materiali tossici utilizzati nelle operazioni belliche nonché degli effetti radioattivi, chimici e biologici ai quali era esposti chiunque si trovasse in detti luoghi, in particolare l'ignaro personale militare, non posto al corrente di tale tipo di rischi.

Studio Legale Pandolfi   avv. Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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