Il Consiglio dei Ministri ha varato la proposta di riforma dell'Ordinamento Penitenziario in materia di controllo della corrispondenza dei detenuti
Il Consiglio dei Ministri ha varato la proposta di riforma dell'Ordinamento Penitenziario in materia di controllo della corrispondenza dei detenuti, approvando il disegno Legge avente ad oggetto: "Nuove disposizioni in materia di visto sulla corrispondenza dei detenuti".
Con tale intervento si è voluto tutelare in modo più efficace il diritto alla privacy e alla riservatezza di quanti si trovano reclusi nelle carceri, mediante l'introduzione di limitazioni alla possibilità di effettuare controlli sulla corrispondenza.
Per i reclusi, infatti, tale controllo, risulta essere una delle misure maggiormente restrittive del diritto alla libertà, giudicato anche dalla Corte europea come contrario alle norme della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
La proposta di riforma comporta l'introduzione dell'art. 18 ter alla l. 354/75 (Ordinamento Penitenziario):
"Art. 18 - ter (limitazioni e controlli della corrispondenza).
Nei confronti dei singoli detenuti o internati possono essere disposti, con decreto motivato, per un periodo non superiore a sei mesi, successivamente prorogabile, i provvedimenti consistenti nella limitazione alla corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa; nel visto di controllo della corrispondenza; nel controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, qualora: vi sia la necessità di impedire che reati vengano portati a conseguenze ulteriori ovvero ricorrano esigenze investigative o connesse ad un procedimento penale in corso; sussistano ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto.
Ciascuna delle proroghe di cui al comma 1 può essere autorizzata per un tempo superiore a tre mesi.
Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano qualora la corrispondenza epistolare o telegrafica sia indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, all'autorità giudiziaria, alle autorità indicate nell'art. 35 ed agli organismi internazionali amministrativi o giudiziari preposti alla tutela dei diritti dell'uomo di cui l'Italia fa parte.
Nei casi indicati alla lettera a) del comma 1 provvede l'autorità giudiziaria che procede.
Nei casi indicati alla lettera b) del comma 1 provvede il magistrato di sorveglianza, su richiesta del direttore dell'istituto.
Le autorità giudiziarie di cui ai commi 4 e 5, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritengono di provvedere direttamente, possono delegare il controllo al direttore o ad un appartenente alla amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.
Contro i provvedimenti di cui al comma 4 può essere proposta richiesta di riesame a norma degli articoli 324 e 325 del codice di procedura penale.
Nei casi previsti dal comma 5 si applicano le disposizioni dell'articolo 14 - ter".
Con tale intervento si è voluto tutelare in modo più efficace il diritto alla privacy e alla riservatezza di quanti si trovano reclusi nelle carceri, mediante l'introduzione di limitazioni alla possibilità di effettuare controlli sulla corrispondenza.
Per i reclusi, infatti, tale controllo, risulta essere una delle misure maggiormente restrittive del diritto alla libertà, giudicato anche dalla Corte europea come contrario alle norme della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
La proposta di riforma comporta l'introduzione dell'art. 18 ter alla l. 354/75 (Ordinamento Penitenziario):
"Art. 18 - ter (limitazioni e controlli della corrispondenza).
Nei confronti dei singoli detenuti o internati possono essere disposti, con decreto motivato, per un periodo non superiore a sei mesi, successivamente prorogabile, i provvedimenti consistenti nella limitazione alla corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa; nel visto di controllo della corrispondenza; nel controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, qualora: vi sia la necessità di impedire che reati vengano portati a conseguenze ulteriori ovvero ricorrano esigenze investigative o connesse ad un procedimento penale in corso; sussistano ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto.
Ciascuna delle proroghe di cui al comma 1 può essere autorizzata per un tempo superiore a tre mesi.
Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano qualora la corrispondenza epistolare o telegrafica sia indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, all'autorità giudiziaria, alle autorità indicate nell'art. 35 ed agli organismi internazionali amministrativi o giudiziari preposti alla tutela dei diritti dell'uomo di cui l'Italia fa parte.
Nei casi indicati alla lettera a) del comma 1 provvede l'autorità giudiziaria che procede.
Nei casi indicati alla lettera b) del comma 1 provvede il magistrato di sorveglianza, su richiesta del direttore dell'istituto.
Le autorità giudiziarie di cui ai commi 4 e 5, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritengono di provvedere direttamente, possono delegare il controllo al direttore o ad un appartenente alla amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.
Contro i provvedimenti di cui al comma 4 può essere proposta richiesta di riesame a norma degli articoli 324 e 325 del codice di procedura penale.
Nei casi previsti dal comma 5 si applicano le disposizioni dell'articolo 14 - ter".
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: