Dr. Carmelo Cataldi - Sono anni ormai che la vexatio questio sulla retribuzione o meno delle ferie non godute e della configurazione del ristoro economico delle stesse, come danno emergente e non come retribuzione, tiene con il fiato sospeso parecchie persone soprattutto quelle ex appartenenti alla P.A. .
Inizialmente vi furono aspre battaglie anche legali per il riconoscimento dello stesso diritto, riconoscimento avversato da alcune amministrazioni persino nei settori più decentrati possibili e che non rientravano addirittura nella sfera decisionale definitiva della stessa P.A. .
Ma con il tempo e soprattutto grazie alle battaglie vinte nei più alti consessi giuridici, quali la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, e il Consiglio di Stato, il principio secondo cui le ferie retribuite e non godute, a causa della fine del rapporto di lavoro, debbono necessariamente essere indennizzate finalmente è giunto ad una consolidazione giuridico applicativa generale che vede pacificamente erogato il corrispettivo previsto per la mancata fruizione del beneficio.
Quello che però tiene ancora banco, in giurisprudenza e dottrina, è la natura stessa del beneficio per cui, secondo le amministrazione pubbliche e soprattutto gli enti preposti al rimborso di quanto illegittimamente trattenuto in sede di liquidazione del riconosciuto diritto, si deve ritenere che esso ha natura retributiva, mentre la consolidata dottrina e giurisprudenza nazionale si sono avviate verso un'univoca definizione di danno emergente di ciò che deve essere ristorato in caso di mancata fruizione delle ferie retribuite e non godute.
La Corte Costituzionale di recente ha ancora una volta affermato che in caso di estinzione del rapporto di lavoro, non dovuto a cause attribuibili al dipendente, ed altrettanto alla capacità organizzativa del datore di lavoro, l'eventuale risarcimento non può prescindere da una tutela risarcitoria civilistica collegata al danno da mancato godimento incolpevole.
Altresì, che la sopravvivenza di norme generale impongono la liquidazione di un'indennità sostituiva delle ferie all'atto della cessazione del rapporto, tutte le volte che il mancato godimento non sia dipeso dalla volontà del lavoratore. ( Corte Cost., 20.11.2013, n. 286)
La Corte di Cassazione si è espressa anch'essa recentemente più volte, accordando una natura risarcitoria anch'essa all'indennità per ferie retribuite non godute; per citarne solo due: la n° 10341 dell'11.05.2011 e la n. 11462 del 19.04 2012.
Nella prima i Giudici della Suprema Corte affermano che essa è pur sempre correlata ad un inadempimento
contrattuale del datore di lavoro, che obbliga quest'ultimo (quando l'adempimento in forma specifica sia divenuto impossibile) al risarcimento del danno, che comprende, in primo luogo, la retribuzione dovuta per il lavoro prestato nei giorni destinati alle ferie o al riposo, nonché la riparazione di eventuali ulteriori danni subiti dal lavoratore a seguito del mancato ristoro delle energie psicofisiche, e che detta indennizzazione soggiace alla prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 c.c., e non già a quella quinquennale ex art. 2947 c.c..Nella seconda si afferma ancora, richiamando plurime decisioni del Giudice delle Leggi e della stessa Corte di Cassazione, che non si può non riconoscere una natura giuridica del risarcimento del danno laddove è impossibile, per disposizione Costituzionale, una monetizzazione delle ferie non godute, aggiungendo peraltro che in tale orientamento è stata sviluppata un'autonoma la legislazione comunitaria, citando in proposito l'art. 7 c. 2 della direttiva dell'Unione Europea 2003/88 e che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, adita più volte, si è espressa parimenti nella stessa scia giuridica della Corte Costituzionale Italiana e della Corte di Cassazione, individuando un danno emergente nella mancata fruizione delle ferie retribuite da indennizzare appositamente.
Effettivamente sono anni ormai che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea di Lussemburgo si esprime in tal senso, infatti anche nel 2012 (C337/10, Georg Neidel contro Stadt Frankfurt am Main), ha deciso che: " l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che un funzionario ha diritto, in occasione del suo collocamento a riposo, ad un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute a causa del fatto che non ha svolto le sue funzioni per causa di malattia.".
Non smentendosi, ancora in questo mese, la Corte Europea di Giustizia (Sentenza nella causa C-118/13, Gülay Bollacke / K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG del 12.06.2014) ha ribadito che, quando il rapporto di lavoro ha termine, il lavoratore ha diritto ad un'indennità per evitare che sia escluso qualsiasi godimento del diritto alle ferie retribuire e che il diritto dell'Unione osta (leggasi vieta) a disposizioni o prassi nazionali in virtù delle quali un'indennità finanziaria non è dovuta al lavoratore alla fine del rapporto di lavoro quando quest'ultimo non ha potuto usufruire delle ferie annuali retribuite per malattia, e quindi per una responsabilità non attribuibile allo stesso o al datore di lavoro, e precisamente : " Ne risulta, da un lato, che l'articolo 7 della direttiva 2003/88 non può essere interpretato nel senso che il decesso del lavoratore che pone fine al rapporto di lavoro dispensa il datore di lavoro del lavoratore defunto dal pagamento dell'indennità finanziaria a cui quest'ultimo avrebbe normalmente avuto diritto a titolo di ferie annuali retribuite non godute e, dall'altro, che il beneficio di una tale indennità non può essere subordinato all'esistenza di una previa domanda a tale effetto. Dalle considerazioni che precedono deriva che occorre rispondere alle questioni pregiudiziali proposte che l'articolo 7 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che osta a legislazioni o prassi nazionali, quali quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che prevedono che il diritto alle ferie annuali retribuite si estingue senza dare diritto ad un'indennità finanziaria a titolo delle ferie non godute, quando il rapporto di lavoro termina per decesso del lavoratore.".
Da tutto ciò ne discende che risultano illegittime quelle trattenute Irpef effettuate dal datore di lavoro in occasione di ristoro di ferie retribuite non godute e che dette trattenute debbono essere restituite a questo punto dall'Agenzia delle Entrate competenti, così come quelle trattenute definite come Ritenute assistenziali e previdenziali, che in ogni caso non avrebbero motivo di essere effettuate, considerato che il rapporto di lavoro si è estinto da tempo e gli importi non potranno essere tecnicamente sommati alle indennità di fine rapporto perché già liquidate.
Dr. Carmelo Cataldi