La disciplina degli aiuti di stato, ovvero i finanziamenti elargiti da soggetti di diritto pubblico in favore di imprese o produzione, è cambiata a seguito all'entrata in vigore del regolamento Ue n. 651/2014. 


Il regolamento comunitario, a partire dal 1 luglio scorso ha abrogato il precedente regime fissato dal regolamento Ue n. 800/2008 stabilendo, in particolare, le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. 


Più precisamente, tali nuove categorie includono in generale "gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, gli aiuti a carat­tere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote, gli aiuti per le infrastrutture a banda larga, gli aiuti a favore dell'innovazione, gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio e gli aiuti per le infrastrut­ture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali". 


Mentre gli aiuti riguardano la maggior parte dei settori dell'economia, ne restano escluse le imprese in difficoltà e le imprese già destinatarie di un aiuto in seguito dichiarato illegale dalla commissione perchè incompatibile con il mercato interno. 


Oggetto delle agevolazioni sono gli investimenti sia materiali che immateriali, inclusi i costi relativi ai posti di lavoro creati dai medesimi investimenti; inoltre, le pmi potranno beneficiare del contributo anche per beni usati. Le imprese acquistate da persone che hanno relazioni con l'acquirente non sono agevolabili, salvo che si tratti di pmi acquistata da un familiare o un dipendente dell'originario proprietario. Nel rispetto dei limiti stabiliti dall'Unione Europea per salvaguardare la concorrenza, gli aiuti di stato sono cumulabili tra loro e con quelli di modesta entità. Il testo completo del regolamento della commissione del 17 giugno 2014, recante l'intera normativa in materia, è pubblicato nella G.U. Unione europea 26 giugno 2014, n. L 187.


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