di Temistocle Marasco - In linea generale, i beni acquistati durante il matrimonio, anche separatamente, da ciascuno dei coniugi, ricadono nella comunione [1].
Nel dettaglio bisogna considerare però le diverse fattispecie:
Beni acquisiti per successione o donazione
I beni acquisiti da un coniuge, durante il matrimonio, per successione o donazione non ricadono nella comunione, salvo che ciò sia espressamente indicato nell'atto di donazione o nel testamento (in tal caso, i beni dovranno avere come beneficiario la comunione).
Beni acquistati con denaro personale
I beni acquistati durante il matrimonio rientrano nella comunione legale anche se l'acquisto è effettuato con denaro proveniente dall'attività lavorativa di uno dei coniugi.
Se il denaro utilizzato per l'acquisto deriva dal trasferimento di beni personali, il bene acquistato non rientra nella comunione a condizione che:
- nel caso di beni immobili o di mobili registrati (auto, moto, barche, elicotteri, ecc…), tale esclusione venga indicata nell'atto di acquisto e che, a tale atto, partecipi anche l'altro coniuge;
- nel caso di tutti gli altri beni, nell'atto di acquisto, il coniuge dichiari che il denaro utilizzato per l'acquisto è il ricavato della vendita di beni personali [2].
Beni acquistati per uso personale
I beni acquistati durante il matrimonio da uno dei coniugi non entrano in comunione se acquistati per uso strettamente personale: si pensi, ad esempio, ai vestiti o ai beni utilizzati per interessi e svaghi personali. In questi casi, il valore dei beni dovrebbe essere irrilevante al fine di valutare se un bene è personale o rientra nella comunione. Tuttavia, un bene avente un valore particolarmente elevato può essere inteso come investimento, piuttosto che come bene per uso personale, rientrando in tal caso in comunione: si pensi ad una pelliccia pregiata, a un gioiello [3].
Acquisti per l'attività professionale
I beni acquistati durante il matrimonio da uno dei coniugi non rientrano nella comunione se necessari alla propria attività professionale (anche se si tratta di beni immobili).
Acquisti tramite usucapione
I beni che uno dei coniugi acquista per usucapione rientrano nella comunione a condizione che gli effetti dell'acquisto si realizzino durante il matrimonio. Ad esempio, se uno dei coniugi possiede un immobile per 20 anni (termine necessario per acquisire il bene mediante usucapione) ed il ventesimo anno di possesso si compie durante il matrimonio, l'immobile usucapito entra nella comunione, nonostante l'inizio del possesso sia anteriore al matrimonio.
Acquisti per accessione
Nel caso in cui i coniugi facciano costruire, con il denaro di entrambi, un fabbricato su un terreno di proprietà di uno solo dei coniugi, il fabbricato diviene di proprietà esclusiva del coniuge proprietario del terreno e, quindi, non ricade nella comunione [4]. I coniugi possono tuttavia prevedere che il fabbricato rientri nella comunione. In caso contrario, l'altro coniuge ha diritto di ottenere la restituzione di una somma pari alla metà di quella spesa per la costruzione dell'immobile [5].
Beni ottenuti come risarcimento del danno
Non rientrano in comunione i beni ottenuti da uno dei coniugi per danni causati ai beni personali o alla propria persona.
Temistocle Marasco
[1] Art. 177 cod. civ.
[2] Art. 177, lett. f, cod. civ.
[3] C. Conti, 30.07.1988, n. 590.
[4] Cass. sent. n. 16670 del 3.07.2013.
[5] Cass. sent. n. 631 del 16.01.2004.