Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto; email: barbara.pirelli@gmail.com
Attenzione quando andate a fare la spesa se il pavimento e' scivoloso, a causa della pioggia, non prendetevela con la vostra distrazione ma con il titolare del supermercato che non si è attivato per evitare danni a terzi.
Il caso sottoposto all'attenzione del Tribunale di Brindisi, deciso con sentenza(n. 900 del 23 maggio 2014) dal giudice onorario avv. Luigia Fiorenza vede come sfortunata protagonista una signora che, entrata a fare la spesa in un supermercato
discount, cadeva rovinosamente sul pavimento in quanto lo stesso era bagnato a causa della pioggia.
L'area su cui la signora era caduta presentava una copertura che lasciava liberi i lati, per cui, dal momento che pioveva e c'era vento ,l'acqua entrava all'interno della zona dove vi erano i carrelli.
Il caso de quo rientra nella fattispecie prevista dall'art.2051 c.c. che regolata la responsabilità dell'ente per le cose in custodia.
Vale la pena ricordare che si tratta di una "responsabilità oggettiva" che si configura in presenza del solo nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno cagionato; non è,dunque, necessario far rilevare la condotta più o meno diligente del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
La responsabilità per le cose in custodia è esclusa solamente dal caso fortuito che attiene non ad un comportamento responsabile, bensì al profilo causale dell'evento.
Venivano citate in giudizio sia il supermercato che un'altra società , entrambi però rimanevano contumaci,dunque, non si è potuto procedere all'interrogatorio delle parti.
I convenuti, rimanendo contumaci, non hanno fornito una prova che contrastasse le pretese risarcitorie dell'attrice; di conseguenza non hanno reso l'interrogatorio formale, per cui ai sensi e per gli effetti di cui all'art.232 c.p.c., secondo giurisprudenza consolidata ( (Cassaz. civ.14/2/2007 n.3258; Cassaz. civ.20/4/2006 n.9254) il mancato interrogatorio, valutati gli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, farebbe ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso.
Ben due testimoni avevano confermato che la signora era scivolata a causa della pavimentazione bagnata; uno di essi aveva anche precisato, che dopo l'episodio, il pavimento in caso di pioggia risultava ancora scivoloso.
L'altro teste riferiva,invece, che la pavimentazione dell'area ,dove si era verificato il fatto ,era bagnata nonostante la copertura presente nella galleria del supermercato, in quanto pioveva nell'interno e che la pavimentazione era a specchio.
Sulla base delle risultanze istruttorie il giudice riteneva meritevole di accoglimento la domanda attrice anche sulla base delle risultanze cui era pervenuto il C.T.U. avendo il consulente accertato che esisteva il nesso di causalità tra le lesioni riportate dalla attrice e l'incidente accaduto.
Alla donna veniva riconosciuto un danno biologico pari al 9%, così un inabilità temporanea totale (ITT) di 25 gg., 75 gg. per un inabilità temporanea parziale (ITP), ed ulteriori 10 gg al 50% ed ulteriori 10 gg. al 25% dovuti alla graduale ripresa dei distretti lesi.
In totale all'attrice veniva riconosciuto un risarcimento pari alla somma di € 14.268,83 a titolo di risarcimento del danno così determinato: Danno biologico 9% anni 61= € 11.408,98; ITT gg 25 x 43,18= € 1079,50; ITP 75 gg x 21,58= 1618,50; ITP al 50% 10 gg. x 10,79=107,90; ITP 10 al 25% x 5,40 =53,95.
Venivano anche risarcite le spese mediche nella misura di € 323,00 regolarmente documentate.
In definitiva, il Tribunale condannava il supermercato a ristorare l'attrice
della complessiva somma di € 14.591,83 oltre rivalutazione monetaria ed interessi da calcolarsi come in motivazione;condannava, inoltre, l'altra società
al pagamento dei compensi di lite in favore della attrice liquidati in complessivi € 2.777,00 di cui € 277,00 per spese oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge; erano poste a carico dei convenuti anche le spese di CTU.
Per completezza di ragionamento va ricordato che:"le spese del giudizio seguono la soccombenza che vanno liquidate secondo i parametri del DM 20/7/2012 n.140, in virtù dell' art. 41 che è applicazione dell'art. 9 comma 2, d.1/1/12 conv. in legge n. 27/2012, trattandosi di liquidazione giudiziale dopo l'entrata in vigore del predetto decreto per prestazioni professionali, iniziatesi prima, ma ancora in corso quando detto decreto è entrato in vigore. (Cassaz. Sez.Unite sent. 12/10/2012 n.17406).
Si ringrazia il sito "www.cercasentenze.it" per aver segnalato la sentenza.