Abg. FRANCESCA SERVADEI - francesca.servadei@libero.it

Il prestito a tassi di interessi è un fenomeno diffuso fin dai tempi delle XII Tavole, quando, come pena era inflitta la sola multa all'usuraio. Nel corso dei secoli si assistette all'applicazione di un sistema punitivo sempre più duro per poi, questa figura di reato, scomparire con il Codice Zanardelli, con l'accoglimento delle teorie di Smith e Ricardo; il Codice Rocco, del 1933, diede nuovamente vita a tale fattispecie che oggigiorno prevede all'articolo 644 la pena della reclusione dai due ai dieci anni e la multa da € 5.000,00 ai € 30.000,00, nonché l'aumento da 1/3 sino alla metà laddove l'usuraio "ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria immobiliare" ovvero l'agente abbia "richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari" o nel caso in cui l'usura sia commessa a "danno di chi si trova in stato di bisogno", laddove "il reato sia commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale" oppure nel caso in cui il soggetto attivo sia "persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione".

L'usuraio è colui che, disponendo di un ingente patrimonio, ha la possibilità di concedere garanzie ai creditori, utilizzando anche la pratica della fideiussione alla luce della quale la vittima può ottenere un prestito da quegli istituti di credito che lo negano a causa dell'inesistenza di opportune garanzie; altro modo con il quale l'usuraio agisce è quello mediante istituti di credito, richiedendo somme di denaro garantendole con il proprio patrimonio e rigirandole alle vittime con applicazione del tasso usuraio.

L'attuale formulazione dell'articolo 644 del Codice penale

è stata introdotta con l'articolo 1 della Legge 108 del 7 marzo 1996, modificando quindi il previgente quadro normativo rappresentato dalla Legge 365/1992 che prevedeva all'articolo 11-quinques, I co, per il delitto di usura l'elemento soggettivo dello stato di bisogno e la pena della reclusione da uno a cinque anni nonché la multa da sei milioni a trenta milioni di lire. Con la Legge "Disposizioni in materia di usura" è stato sostituito il criterio soggettivo per determinare la fattispecie usuraria con il requisito di tipo oggettivo, quale la promessa ovvero la effettiva dazione di interessi od altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità; fissando, ex lege, mediante un valore di tipo numerico, il tasso soglia superato il quale l'interesse diviene usurario, annoverando quindi lo stato di bisogno come una circostanza aggravante indicata al numero 3 dell'articolo 644 del Codice penale; inoltre è da notare come dal novellato articolo 644 del codice Penale nel I comma, emerge  la volontà del Legislatore di punire  non solo la corresponsione sotto forma di denaro  (Chiunque…in corrispettivo di una prestazione di denaro[…]), ma anche ad altra utilità, prevedendo quindi l'ipotesi delittuosa operante nel caso in cui siano lesi interessi non necessariamente patrimoniali, prevedendo quindi la possibilità di sanzionare la cosiddetta usura reale. È lecito affermare che l'inciso altra utilità non a caso è stato utilizzato dal Legislatore; in tal modo è stato superato il concetto di cosa mobile, il quale, previsto nella previgente articolo 644 del Codice penale, risultando ipotesi quindi troppo circoscritta, non riusciva ad assicurare meglio la tutela così come viene garantita con il concetto più ampio di altra utilità .

Dal combinato disposto del III e del IV comma dell'articolo 644 del Codice Penale è lecito affermare che trattasi di una norma parzialmente in bianco, in quanto essa rinvia, per la determinazione del tasso soglia, alla procedura amministrativa riportata dalle Legge 108/1996; in particolare l'articolo 2 al IV comma della Legge afferma che il limite oltre il quale il tasso è usurario è stabilito nel "tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale"; particolarmente importante è la modalità di calcolo introdotta dal D.L. 70/2011 che ha modificato l'articolo 2 della citata Legge; dal maggio del 2011 la soglia oltre la quale gli interessi si considerano usurari è calcolato aumentando il TEGM, ossia il tasso effettivo globale medio, di 1/4 aggiungendo un margine di ulteriori altri quattro punti percentuali; la differenza tra il limite ed il tasso medio non deve essere superiore ad 8 punti. La rilevazione del TEGM viene rilevata ogni tre mesi dalla Banca di Italia per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ruolo notevolmente importante per il contrasto e per la vigilanza riguardo a pratiche usurarie viene svolta dalla Banca d'Italia

Sei risultano essere le funzioni ascritte alla Banca d'Italia in materia usuraria:

1.     Emette Istruzioni volte alla rilevazione dei TEGM, essi devono tener in considerazione le peculiarità tecniche riguardanti le singole operazioni finanziarie ( una recente sentenza del 2 luglio 2014, emessa dal Giudice di merito ha statuito che le "Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della Legge sull'usura" non possono essere disattese, in quanto dotate di natura di norme secondarie);

2.     Svolge rilevazioni che coprono un trimestre, prendendo in considerazione i dati aggregati per categoria, per intermediario e per classe di importo , quindi non riferendosi a singole operazioni;

3.     Verifica la procedura di calcolo dei Tassi Effettivi Globali Medi nonché le comunicazioni trimestrali alla luce di quanto previsto dalle Istruzioni. Laddove fossero stati violati aspetti procedurali, questi, necessariamente devono venire comunicati ad organi aziendali ai quali sono richiesti interventi correttivi che si traducono nella restituzione di quanto indebitamente percepito:

4.     Controllo della trasparente e corretta esposizione delle tabelle con i tassi soglia nonché la sua accessibilità al pubblico;

5.     Esame degli esposti;

6.     Segnalazione alla competente Autorità di eventuali aspetti di rilevanza penale concernente l'attività di vigilanza;

La Legge 7 marzo 1996, num. 108 ha ampliato notevolmente l'ambito di applicazione di tale figura di reato; infatti, se la previgente normativa era circoscritta alla criminalità organizzata, attualmente l'articolo 644 del Codice penale trova piena attuazione anche in ambito bancario; inoltre, l'articolo 1 del menzionato corpo normativo ha abrogato l'articolo 644 bis, rubricato "Usura impropria" del Codice penale introducendo il successivo articolo 644ter, che prevede la prescrizione decorrente "dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi sia del capitale"; con la citata Legge è stata apportata una modifica al Codice civile, precisamente all'articolo 1815, co. II, ove il Legislatore ha disciplinato che nel caso in cui siano stati accordati interessi usurari, le relative clausole risultano essere nulle e non sono dovuti alcuni interessi.

Una particolare importanza deve essere rivolta all'articolo 14 della Legge 108/1996, rubricato "Fondo di solidarietà delle vittime dell'usura", nonché all'articolo 15, rubricato "Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura"; il primo, istituito presso l'Ufficio del Commissario per il Coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura del Ministero dell'Interno, ha lo scopo di concedere mutui  per cinque anni, senza richiedere alcun interesse, a coloro che svolgono attività professionale, commerciale ovvero imprenditoriale e che si siano dichiarate vittime di usura ovvero parti offese in un processo ai sensi dell'articolo 644 del Codice penale; due risultano essere gli obiettivi di questa norma: a) dare un concreto aiuto finanziario alle vittime dell'usura e b) sollecitare le vittime a collaborare con la magistratura al fine di debellare una piaga chiamata usura.

Dalla lettura dell'articolo 644 del Codice penale una particolare attenzione deve essere soffermata al terzo comma e precisamente all'ipotesi dei cosiddetti interessi sproporzionati rispetto alla controprestazione, in riferimento ai quali il Legislatore del 1996 ha voluto non solo colmare vuoti di tutela, ma ha avvertito la necessità di sanzionare condotte usurarie legate ad operazioni creditizie prive di rilevazioni di         TEGM.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo trattasi di dolo generico; affinché si configuri l'ipotesi di cui al primo comma è sufficiente la volontà di farsi dare ovvero promettere per sé o per altri interessi che superino quelli legali, a differenza invece di quanto era previsto dalla precedente formulazione dell'articolo 644 del Codice penale, laddove per elemento psicologico si intendeva la consapevolezza da parte del soggetto agente dello stato di bisogno della vittima; in tal modo viene superato l'aspetto probatorio relativo alla necessità di provare lo stato di bisogno essendo sufficiente far riferimento al tasso effettivo globale medio che viene aggiornato trimestralmente; con riferimento invece al tentativo non sorgono problemi di una sua configurabiltà. 

La Legge 108/1996, con l'articolo 11, ha introdotto il 644ter disciplinando la fattispecie della prescrizione; in tal modo il Legislatore ha voluto optare per una scelta di politica criminale al fine di consentire alle persone offese di sporgere denuncia in un momento "distante" da quando sono state effettuate le originarie pattuizioni con il soggetto agente, che comunemente viene qualificato strozzino o cravattaro; infatti da quanto emerge dalla lettura dell'articolo sopraccitato il reato in esame si prescrive "dal giorno dell'ultima riscossione, sia degli interessi sia del capitale".  

La giurisprudenza ha "inquadrato" il reato ex articolo 644 del Codice penale come un reato continuato di usura ravvedendo che tale fattispecie presenta un duplice schema perfezionandosi quindi o con l'accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, però non seguita dal pagamento degli stessi ovvero quando alla dazione sia seguita l'obbligazione usuraria. Tale orientamento è stato espresso dalla II sez. della Corte di Cassazione, con sentenza dell'8 settembre 2011, la quale non ha fatto altro che confermare un consolidato orientamento già espresso con quattro precedenti sentenze: la num. 32362/2010, la num. 33871/2010, la 1601/1998 e la sentenza num. 5633 del 1988.

Il secondo comma dell'articolo in esame disciplina la cosiddetta mediazione usuraria  come un autonomo titolo di reato; tale comma ha un duplice obiettivo: il primo consiste nel proteggere il soggetto passivo anche dalla condotta di colui che, fuori dai casi di concorso, lo mette in contatto con l'usuraio, agevolando e quindi non concorrendo alla delitto di usura ed il secondo è quella di evitare che si debbano pagare anche all'intermediario gli interessi usurari; l'intermediario, nel primo caso, risponderà di favoreggiamento, mentre nel caso in cui concorrendo nel reato di usura, ricevendo l'incarico di recuperare il credito usurario ed ottenendone anche il pagamento, ne risponderà ai sensi dell'articolo 644 del Codice penale, secondo quanto è stato pronunciato dalla Corte di Cassazione penale, 13 ottobre 2005 con sentenza num. 41045.

L'ultimo comma dell'articolo in esame comporta la confisca obbligatoria anche dei beni che si trovano nella disponibilità del condannato, anche se non sia stato possibile dimostrare il loro legame con il delitto di usura.

Abg. FRANCESCA SERVADEI - francesca.servadei@libero.it

STUDIO LEGALE SERVADEI, CORSO GIACOMO MATTEOTTI NUM. 49,  ALBANO LAZIALE (ROMA) TEL 069323507- CELL. 3496052621

LEGGE 7 MARZO 1996 n. 108

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