Avv. Antonio la Penna
I rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati introdotti dal decreto legge 26 giugno 2014, n. 92.
In data 28/06/2014 sono entrate in vigore le nuove norme in materia di risarcimenti a favore di quei detenuti e internati che hanno scontato la loro pena in una condizione di sovraffollamento carcerario, in violazione dell'articolo 3 CEDU, che sancisce il divieto di tortura stabilendo che "nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti". Tali norme sono state introdotte dal decreto legge 26 Giugno 2014, n. 92, il quale nel suo preambolo fa riferimento alla "straordinaria necessità e urgenza di ottemperare a quanto disposto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza dell'8 gennaio 2013 (causa Torreggiani e altri contro Italia), nella quale e' stato stabilito che lo Stato italiano debba predisporre un insieme di rimedi idonei a offrire una riparazione adeguata del pregiudizio derivante dal sovraffollamento carcerario, a tal scopo stabilendo il termine di un anno dalla data di definitività della predetta decisione".
Tale provvedimento è stato molto contestato dagli esponenti della Lega e del movimento cinque stelle. La sanzione a cui doveva essere sottoposta l'Italia è stata sospesa per un anno grazie agli sforzi che il governo
italiano ha fatto per sopperire alla grave situazione di disagio dei detenuti e degli internati. Probabilmente la sanzione che l'Europa infliggerebbe all'Italia, nel caso quest'ultima non provvedesse a risarcire in maniera equa chi ha subito la violazione, sarebbe talmente onerosa da far apparire "giustamente" più conveniente disporre in via risarcitoria uno sconto di pena o in altri casi un risarcimento pecuniario così come previsto dal decreto legge in questione. predetto ha inserito, nella legge n. 354/1975, il nuovo articolo 35-ter rubricato "Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati". Il primo comma dispone che "Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio".Il secondo comma dello stesso articolo prende in considerazione l'ipotesi in cui non sia più possibile ottenere per intero lo sconto di pena disponendo che:
"…Quando il periodo di pena ancora da espiare è tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza liquida altresì al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a euro 8,00 per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio. Il magistrato di sorveglianza provvede allo stesso modo nel caso in cui il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi ai criteri di cui all'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sia stato inferiore ai quindici giorni….
Di seguito un fac simile dell'istanza:
ILL.MO MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI ………….
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Il sottoscritto ……………………., nato a .………………….……..., il __/__/____, attualmente detenuto presso la casa circondariale di ………….. dal __/__/____, alla luce delle nuove norme introdotte dal decreto legge n. 92 del 26 Giugno 2014, in vigore dal 28 Giugno 2014, in materia di risarcimenti a favore dei detenuti che hanno scontato la loro pena in una condizione di sovraffollamento carcerario, in violazione dell'art. 3 CEDU, che sancisce il divieto di tortura stabilendo che "nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti", chiede alla S.V. che venga disposta la riduzione di pena prevista all'art. 35-ter della legge n. 354/1975, pari ad un giorno per ogni dieci durante il quale il sottoscritto ha subito il pregiudizio in violazione del diritto di ciascun detenuto ad uno spazio e a condizioni adeguate.
Con osservanza
Data e firma
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* L'istanza può essere presentata personalmente dal detenuto ovvero tramite difensore munito di procura speciale.
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