Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 14 luglio scorso del Decreto 14 maggio 2014 per l'attuazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 102/2013, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, entrano in vigore le nuove regole per gli inquilini afflitti da "morosità incolpevole" finalizzate a far fronte all'emergenza sfratti.

Secondo quanto stabilisce l'art. 2 del decreto, tutti coloro che si trovano in una situazione di morosità incolpevole, ovvero nella "sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare" potranno accedere al fondo appositamente istituito (20 milioni di euro per il 2014 e 20 per il 2015).

I casi che possono determinare tale condizione sono fissati tassativamente al comma 2 dello stesso articolo. Tra questi vi sono: la perdita del lavoro per licenziamento; il mancato rinnovo di contratti a termine; la riduzione dell'orario di lavoro a seguito degli accordi aziendali o sindacali; la malattia grave, l'infortunio o il decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo.

Quanto alle modalità di accesso ai fondi a disposizione, il decreto 102 stabilisce che la disponibilità è da ripartire, in proporzione al numero di provvedimenti di sfratto per morosità emessi e registrati al dicembre 2012, per il 30% tra le regioni ad alta densità abitativa (Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Campania) e per il resto tra tutte le altre regioni e province autonome.

Saranno gli enti locali a gestire le domande e a provvedere all'erogazione dell'aiuto finanziario alle famiglie che si trovano in crisi locativa, dando la priorità, innanzitutto, agli inquilini nei confronti dei quali sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo (per morosità incolpevole), i quali potranno sottoscrivere un nuovo contratto con il proprietario a canone concordato.

In ogni caso, il tetto massimo del contributo concesso non potrà superare gli 8.000 euro.

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