Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 162 del 15 luglio 2014) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2014, sono state fissate le modalità per la definizione della contribuzione volontaria ai partiti politici, attraverso la destinazione del 2 per mille dell'irpef, a seguito dell'abolizione dei finanziamenti pubblici diretti disposta dal d.l. n. 149/2013 (convertito dalla l. n. 13/2014).
In virtù di quanto stabilito dall'art. 1 del decreto, i soggetti beneficiari delle somme sono rappresentati dai partiti politici "inclusi dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti", nell'elenco trasmesso all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 10, comma 3, del d.l. n. 149/2013, entro il 9 gennaio di ogni anno.
L'art. 2 stabilisce che, a partire dall'anno finanziario 2014 (con riferimento al precedente periodo d'imposta), ciascun contribuente può effettuare la scelta di destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento di un partito politico, all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi. Per coloro che sono esonerati dall'obbligo di dichiarazione, la scelta può essere effettuata mediante compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto trasmesso dalla Commissione all'Agenzia delle Entrate.
La scelta è compiuta apponendo la firma in uno degli appositi riquadri che recano la denominazione dei partiti politici aventi diritto, secondo un modello approvato annualmente dal direttore dell'agenzia delle entrate, mentre dal'esercizio finanziario 2015, è prevista la predisposizione di un modello di scheda unica per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'Irpef. Il comma 4 dell'art. 2 sottolinea che ad ogni contribuente è consentita un'unica scelta per la destinazione del due per mille, espressa con l'apposizione di una sola firma nell'apposito riquadro, pena la nullità della scelta effettuata.
Le modalità del riparto delle quote del due per mille agli aventi diritto sono disciplinate nel successivo art. 3, mentre l'art. 5 del decreto si occupa di garantire la pubblicità e la trasparenza del procedimento, prevedendo che entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello delle dichiarazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei soggetti aventi diritto e l'indicazione delle rispettive somme erogate. Infine, l'art. 6 del decreto contiene le disposizioni a tutela della riservatezza delle scelte preferenziali effettuate dai contribuenti.
Vai al testo del provvedimento: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2014