Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. 1340/2004), intervenendo definitivamente sul problema della quantificazione del danno per i cittadini danneggiati dalle lungaggini processuali, hanno precisato che il giudice italiano, nella quantificazione del danno, non può discostarsi dai parametri giurisprudenziali adottati in casi simili dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo di Strasburgo.
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