Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter 8/14 marzo 2004) è intervenuto ancora una volta per tutelare i minori vittime di gravi fatti di cronaca dalla diffusione indiscriminata di notizie da parte della stampa nazionale e locale. Il garante ha voluto evitare la diffusione di quelle informazioni dalle quali le vittime minori possono essere riconosciute. L'Autorità ha precisato che "questo comportamento già di per sé illecito, assume una particolare gravità in considerazione del coinvolgimento di minori dei quali rischia di pregiudicare l'armonico sviluppo psicologico" e che "è proprio per evitare tale rischio che l'ordinamento riconosce ai minori una tutela rafforzata, anche in presenza di un legittimo diritto di cronaca. Oltre a quanto previsto dalla normativa sulla privacy e dal Codice di deontologia dei giornalisti, l'art.734 bis del codice penale (persone offese da atti di violenza sessuale), l'art.13 del nuovo processo penale minorile, la Carta di Treviso e la Convenzione dei diritti del fanciullo del 1989 precludono la possibilità di divulgare notizie o immagini che consentano l'identificazione, anche indiretta, dei minori". Dopo questo intervento, le testate giornalistiche e radiotelevisive dovranno, a pena di sanzioni, attenersi ai principi richiamati nel provvedimento.
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