Con D.M. 12 marzo 2004 il Ministro delle finanze ha approvato lo schema di convenzione-tipo tra i concessionari del Servizio nazionale della riscossione e gli istituti di vendite giudiziarie, concernente le modalità di intervento degli stessi istituti nella procedura esecutiva. Il concessionario della riscossione può infatti affidare agli istituti di vendita giudiziaria l'incarico per l'asporto, la custodia e la vendita di beni mobili sottoposti a pignoramento ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 602 del 1973. L'istituto è tenuto a prestare cauzione, ad assicurare i beni detenuti per la custodia e per la vendita e a curare la pubblicazione dell'avviso di vendita all'albo pretorio.
(Ministero dell'economia e delle finanze, D.M. 12/03/2004, G.U. 24/03/2004, 70)
(News pubblicata su autorizzazione di www.leggiditalia.it)
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