Con D.M. 9 febbraio 2004 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha confermato la riduzione contributiva prevista dall'art. 29 comma 2 del D.L. 23 giugno 1995, n. 341 sull'ammontare delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali diverse da quelle di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'INAIL, per gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, a carico dei datori di lavoro esercenti attività edile. Per l'anno 2003 la riduzione è confermata nella misura dell'11,50%.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.M. 09/02/2004, G.U. 26/03/2004, 72)

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