L'Antitrust ha giudicato ingannevole il messaggio pubblicitario che promuoveva l'acquisto del 'gilet alta visibilita', pubblicato su un catalogo, a settembre 2003, dalla societa' D-Mail. A denunciare il caso un consumatore per il quale la pubblicita' induceva in errore, presentando il prodotto come 'omologato' e in relazione alle disposizioni in materia del nuovo Codice della Strada. Al gilet venivano attribuite caratteristiche che in quel momento non erano ancora state definite dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Dall'altra parte la D-Mail spiegava che l'omologazione riguardava le direttive comunitarie 'in materia di dispositivi di protezione individuale', a cui pero' non si faceva riferimento nella pubblicita'. Solo il 30 dicembre 2003 un decreto del Ministero ha definito le caratteristiche dei giubotti e bretelle catarifrangenti, idonei all'uso previsto dal Codice della Strada, prorogando al 1 aprile l'entrata in vigore dell'obbligo di indossare indumenti ad alta visibilita'. Quindi la decisione dell'Antitrust deriva dal fatto che il prodotto prospettava come omologato un prodotto a fronte di una normativa non ancora stabilita, esponendo i consumatori al rischio di un acquisto inutile. Cio', anche se le norme definite poi siano risultate le stesse del prodotto della D-Mail, ma l'operatore non poteva avere certezza delle proprie previsioni normative.
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