Dott. Agostino Saviano - savago1975a@libero.it 

Con la sentenza n. 2808/2014, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni derivanti da circolazione stradale, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha affermato che può bastare un semplice preventivo per liquidare il danno all'autovettura se le singole voci di danno corrispondono a quanto emerge dalla documentazione fotografica.

Ecco in breve la vicenda processuale: un automobilista alla guida di una Mercedes 270, mentre percorreva l'autostrada A1 - tratto Caserta-Capua - direzione Capua, giunto al km 727+150 (dove mancava la rete di recinzione come invece prevede l'art. 2, n. 3, lett. A) del d. lgs. n. 285 del 1992) entrava in collisione con un cane di grossa taglia che attraversava l'autostrada in  direzione trasversale da sinistra verso destra. A causa del sinistro l'autovettura subiva ingenti danni per la complessiva somma di € 7.188,38 e tali danni risultavano da un preventivo oltre che da rilievi fotografici in atti.

L'automobilista chiedeva anche un risarcimento ulteriore per il danno da fermo tecnico e le spese di rimozione e trasporto.

Parte attrice deduceva che il sinistro per cui è causa si era verificato per esclusiva responsabilità della società convenuta, la quale, in virtù del principio del "neminem laedere" di cui all'art. 2043 c.c., e quale proprietaria della strada aperta al pubblico, è tenuta a far sì che la stessa non presenti per l'utente situazioni di pericolo occulto. Tanto premesso, chiedeva l'accertamento della società convenuta in ordine alla causazione del sinistro de quo, la condanna della stessa al risarcimento dei danni alla propria autovettura, con vittoria di spese. 

Nella sentenza il giudice, affermata la responsabilità della società convenuta, afferma che i danni possono essere liquidati in via equitativa. A tal fine basta utilizzare come parametro il preventivo prodotto dall'attore, le cui voci trovano corrispondenza nella documentazione fotografica oltre che nelle dichiarazioni rese dai testi e nelle rilevazioni effettuate dalla Polizia Stradale.

In relazione al fermo tecnico il giudice ha liquidato poi un somma di euro 500,00 richiamando un orientamento della Corte di Cassazione secondo cui è possibile la liquidazione equitativa del danno da fermo tecnico anche in assenza di prova specifica in ordine allo stesso, "rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio dia assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetta a un naturale deprezzamento di valore, del veicolo" (Cass. n. 23916/2006).

Sempre in ordine al danno il giudice ricorda che trattandosi di risarcimento da illecito extracontrattuale e quindi di debito di valore, la somma liquidata deve essere annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai e sulla somma via via rivalutata devono calcolarsi gli interessi compensativi, in misura pari a quella legale (v. la risorsa per il calcolo congiunto di interessi e rivalutazione monetaria).

Tale misura si ritiene idonea a compensare il ritardato adempimento, tenuto conto della normale redditività del denaro nel periodo intercorso dalla data del sinistro.         

Dott. Agostino Saviano savago1975a@libero.it

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