Avv. Francesco Pandolfi - cassazionista

    Sanzione disciplinare per il Carabiniere, nota a sentenza.

La sentenza del Tar Genova sez 2. n° 118/2014 pone in risalto il principio secondo cui la Commissione nominata dal Comando Interregionale dei Carabinieri, svolgendo un'istruttoria tesa a raccogliere elementi in ordine ad una vicenda rilevante sotto il profilo disciplinare a carico di un Carabiniere, ha l'onere di chiarire specificamente ogni ragione posta a fondamento della determinazione adottata posto che, nel caso in cui le deposizioni testimoniali raccolte siano di segno opposto, deve sussistere la possibilità di comprendere chiaramente quale sia stato l'elemento che ha fatto propendere il decidente per la colpevolezza.

Con il ricorso proposto dal maresciallo G. contro il Ministero della difesa, per l'annullamento del decreto 2222II-3, egli si ritiene leso dal provvedimento ministeriale; tale impugnazione e' relativa al provvedimento con cui il ministero della difesa ha inflitto al sottufficiale interessato la sanzione della sospensione disciplinare dall'impiego per mesi quattro.

La pena e' derivata dall'accertata colpevolezza del militare per due delle contestazioni che gli erano state mosse, che riguardano gli atteggiamenti severi e vessatori verso il personale dipendente e la truffa commessa nei confronti di una società.

Denuncia innanzitutto il ricorrente che l'atto impugnato non ha chiarito quali sono i militari verso i quali l'azione di comando da lui posta in atti avrebbe travalicato i limiti del lecito, secondo le disposizioni vigente nell'ordinamento di settore.

L'amministrazione della difesa osserva che un provvedimento disciplinare non puo' essere letto solo sulla base di quanto in esso riportato, dovendo lo stesso essere integrato con gli atti del procedimento che contengono tutti gli elementi utilizzati dall'autorita' competente per assumere la decisione. A tale proposito il collegio conviene in linea generale con le osservazioni svolte dalla difesa ministeriale, nella parte in cui osserva che l'art. 3 comma 3 L. 241/90 ha codificato la prassi da tempo instauratasi, che ha ammesso la motivazione dei provvedimenti cosiddetta per relationem.

In tale senso l'ampia istruttoria condotta dalla commissione nominata dal comandante interregionale dei carabinieri ha raccolto elementi in ordine al rapporto non facile intrattenuto dal ricorrente con il personale dipendente e, talvolta, con i superiori.

Tuttavia, dalla lettura dell'incarto, l'atto impugnato avrebbe dovuto prendere posizione per chiarire le ragioni della determinazione adottata, posto che le deposizioni testimoniali raccolte sono risultate di segno opposto; manca nell'atto impugnato la possibilita' di comprendere quale sia stato l'elemento che ha fatto propendere l'ufficiale decidente per la colpevolezza del ricorrente in relazione al primo elementi di incolpazione: in tal senso la censura e' pertanto fondata e va accolta.

Con la seconda doglianza l'interessato lamenta l'erroneita' dell'atto impugnato, nella parte in cui lo ha ritenuto responsabile della truffa ai danni della spa.

La vicenda per cui e' ricorso prese le mosse nel 2000, allorche' l'interessato chiese ed ottenne un codice fiscale indicando falsamente il proprio nome in G., anziche' S.; ne derivo' un algoritmo di individuazione della persona differente da quello che sarebbe stato corretto in base all'identita' dello stesso, ed il sottufficiale utilizzo' il secondo codice fiscale per aprire un conto presso la spa.

Anche per tale aspetto della vicenda l'istruttoria e' stata lacunosa, nel senso che non e' stato neppure richiesto o documentato quali operazioni siano state poste in essere dal sottufficiale in appoggio al conto corrente aperto scorrettamente: la mancanza di prove rende impossibile corroborare i sospetti che potrebbero nutrirsi circa la derivazione dell'operazione dalla necessita' di denaro che l'interessato ha sempre affermato consegui' alla separazione personale dalla moglie.

Va poi tenuto conto del fatto che il Tribunale di Lucca ha pronunciato sentenza con cui ha assolto il ricorrente, perche' il fatto non sussiste, dal delitto ascrittogli di violazione dell'art. 494 cp; la presentazione delle false generalita' all'amministrazione finanziaria prima, ed alla spa poi, era l'argomento sostento in giudizio dell'accusa per conseguire la dichiarazione di penale responsabilita' del ricorrente, che tenne la condotta antigiuridica ascritta.

Il giudice ha invece ravvisato l'insussistenza delle prove necessarie per l'affermazione della penale responsabilita' dell'imputato in relazione alla condotta descritta, e tanto basta nella sede giudiziale amministrativa, vista la formula assolutoria pronunciata.

Quanto precede convince pertanto della fondatezza anche del motivo in rassegna, nella parte in cui contesta l'ipotizzabilita' della condotta sanzionata in sede disciplinare e descritta nel senso che il ricorrente "... truffava le P., aprendo un conto, previa esibizione di un codice fiscale riportante dati personali errati forniti dallo stesso con un'autocertificazione mendace presentata all'Agenzia delle Entrate...". La pronuncia del tribunale di Lucca esclude infatti la possibilita' di ipotizzare la natura artificiosa della condotta tenuta dal ricorrente nei confronti della societa' indicata.

In definitiva, il quadro complessivamente vagliato comporta l'accoglimento dell'impugnazione con l'annullamento del decreto impugnato, decisione questa che viene assunta sulla base della mancanza di prova dell'elemento soggettivo della condotta, tale da indurre a ritenere opportuna l'integrale compensazione delle spese di causa.

Avv. Francesco Pandolfi        

328 6090 590       skype: francesco.pandolfi8

francesco.pandolfi66@gmail.com

Francesco Pandolfi
E-mail: francesco.pandolfi66@gmail.com - Tel: 328.6090590
Recapiti: Via Giacomo Matteotti 147, 4015 Priverno LT
Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
Altre informazioni su questo argomento? Richiedi una consulenza all'Avv. Pandolfi

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: