Due direttive CE sulle procedure delle concessioni tracciano alcune novità per una nuova configurazione dei processi e delle attività amministrative

di Roberto Paternicò. La direttiva 2014/24/CE sugli appalti pubblici e la direttiva 2014/25/CE sulle procedure delle concessioni tracciano alcune novità per una nuova configurazione dei processi e delle attività amministrative.


Ecco in breve i contenuti più significativi delle due direttive:


1. la previsione del crescente ricorso all'autocertificazione, con l'introduzione del documento di gara unico europeo (DGUE) che conterrà le informazioni relative all'azienda e l'autocertificazione dei requisiti necessari alla partecipazione alle gare (un processo di decertificazione);


2. l'introduzione di misure incentivanti per favorire l'accesso al mercato da parte delle piccole e medie imprese mediante la riduzione dei costi per partecipare alle gare;


3. le previsioni normative per favorire la suddivisione degli appalti in più lotti;


4. il riconoscimento della possibilità di ampliare il ricorso alla trattativa privata (procedura negoziata senza bando);


5. la possibilità di prevedere il pagamento dei subappaltatori per le prestazioni affidate direttamente dalla stazione appaltante e sempre per il subappalto disposizioni più severe sulle "offerte anormalmente basse";


6. la possibilità di preferire l'aggiudicazione degli appalti, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;


7. l'obiettivo di promuovere l'innovazione, il rispetto dell'ambiente in relazione, anche, ai cambiamenti climatici;


8. l'impegno a migliorare, in generale, l'occupazione, la salute pubblica e le condizioni sociali.


Oltre a valutare le modalità di recepimento delle direttive si porrà un altro problema e cioè il sistema di garanzie previste o da prevedere per l'esecuzione ed il completamento dell'appalto.


Viene così affrontata anche in Italia la tematica della  "performance bond" e cioè una garanzia globale di adempimento che scatta al momento della risoluzione del contratto con l'appaltatore aggiudicatario prevedendo, anche, il subentro nel contratto di una nuova impresa esecutrice.


Il sistema di garanzie adottate negli Stati Uniti ed in genere dal mercato anglo-sassone con la "performance bond" (garanzia di buona esecuzione), non si attaglia facilmente al nostro ordinamento legislativo sia per le caratteristiche di "contratto autonomo di garanzia" sia per l'onere della "garanzia sostitutiva" richiesta al Garante e cioè di sostituirsi alla stazione appaltante nella selezione di un nuovo appaltatore per completare i lavori non effettuati dall'affidatario originario. 


Si aprono, quindi, interessanti scenari sotto il profilo normativo con l'apertura di nuove soluzioni per snellire e rendere più efficienti gli appalti pubblici.


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Dott.Roberto Paternico'

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Rubrica Diritto ed Economia




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